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Reddito di emergenza. Le informative Inps

Dottore commercialista - Giornalista pubblicista - Consulente fiscale e aziendale - Conciliatore specializzato - Curatore fallimentare - Revisore legale - Consulente di Tribunale.
Presidente onorario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Salerno.
E-mail: lucadefra20@gmail.com

INPS Reddito Di Emergenza

Il “Reddito di Emergenza” è un nuovo sostegno finanziario, previsto per i nuclei familiari in condizioni di necessità economica, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il 27 maggio 2020, l’INPS ha pubblicato una nuova pagina web, per dare ulteriori indicazioni sul “Reddito di emergenza”.

L’informativa fa seguito a quella del 22 maggio, per comunicare che il servizio è già attivo da tale data e che le domande, per accedere a questo beneficio, vanno presentate esclusivamente con modalità telematica, autenticandosi, alternativamente, con il PIN, lo SPID, la Carta Nazionale dei Servizi o anche con la Carta d’Identità Elettronica.

Per coloro che non hanno dimestichezza con gli strumenti elettronici, e sono impossibilitati ad accedere al servizio direttamente, possono presentare la domanda per il tramite degli istituti di patronato di cui alla Legge n. 152/2001.

Le informative, pubblicate sul sito dell’INPS, fanno seguito alla norma introdotta dal Decreto-Legge del 19 maggio 2020, n. 34, art. 82.

Con questa nuova informativa l’INPS chiarisce, con esempi, come si calcola il “Reddito di Emergenza”, coloro che possono accedervi e quali sono i limiti di accesso, così come previsto dall’art. 82 del citato decreto.

Possono beneficiare, del nuovo sostegno economico, i nuclei familiari, non il singolo richiedente, che siano in possesso di determinati requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali, così come indicato dal citato art. 82 del D.L. n. 34/2020.

Il termine per la presentazione della domanda del “Reddito di emergenza” è fissato al 30 giugno.

Per coloro che possiedono i requisiti previsti dalla norma, il REM può essere erogato per 2 mensilità, di pari ammontare, a decorrere dal mese di presentazione della domanda.

Luca De Franciscis
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