Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) è uno degli adempimenti ambientali più importanti per imprese…
Responsabilità penale dell’amministratore di fatto

I reati societari sono illeciti penali che vengono commessi da amministratori e sindaci nella gestione o amministrazione di un’impresa sotto forma di società. Nei reati societari è importante distinguere la figura dell’amministratore di diritto dall’amministratore di fatto, detto anche imprenditore occulto. L’amministratore di diritto è il soggetto avente la nomina formale conferita dagli organi sociali per la gestione societaria di un’impresa. Egli ha la c.d. rappresentanza legale, ossia il compito di rappresentare la società nei rapporti esterni, ed è responsabile civilmente e penalmente della gestione della società e della tenuta della contabilità. I suoi poteri in seno all’impresa sono stabiliti dallo statuto o dall’assemblea. Si ha l’amministratore unico ove un solo amministratore ricopra tale ruolo. Nelle società di persone amministratori sono, invece, i componenti del consiglio di amministrazione, infine nelle società di capitali sono i soci amministratori. L’amministratore di diritto può gestire la società insieme ad un amministratore di fatto, tuttavia se è nominato solo formalmente e abdica tutti i poteri gestori in favore di quest’ultimo, viene definito prestanome o testa di legno.
A differenza dell’amministratore di diritto, l’amministratore di fatto, il c.d. imprenditore occulto, è colui che gestisce l’azienda senza aver ricevuto formalmente alcun incarico. L’amministratore di fatto esercita poteri analoghi a quello di diritto e risponde in solido con quest’ultimo in caso di violazioni. Nonostante la figura dell’amministratore di fatto non sia vietata dalla legge, bisogna considerare che colui che gestisce un’azienda senza un incarico formale ma in modo continuativo, assume le stesse responsabilità giuridiche, civili e penali, del gestore di diritto. Per riconoscere ad un soggetto la qualità di amministratore di fatto e le relative responsabilità è, tuttavia, necessario dimostrare la continuità della gestione, la quale deve essere stabile e duratura. È necessario, inoltre che la sua attività eserciti un’influenza rilevante sul funzionamento della società. L’amministrazione di fatto è esclusa in assenza di una qualifica amministrativa, qualora le funzioni svolte nella società siano solo di natura tecnica o esecutiva, senza alcun potere decisionale. Essa è esclusa, altresì, in assenza della gestione diretta della società, ossia di mancanza di attività di carattere amministrativo continuative o sistematiche. La nozione di amministratore di fatto, introdotta dall’art. 2639 c.c. presuppone, difatti, l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri inerenti alla qualifica o alla funzione, da non ricondursi, necessariamente, all’esercizio di tutti i poteri tipici dell’organo di gestione, bensì ad una apprezzabile attività di gestione, che sia comunque effettuata in modo non occasionale o episodico. L’attribuzione della qualità di amministratore di fatto esige, pertanto, l’accertamento di elementi che evidenzino l’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualunque fase della sequenza organizzativa dell’attività sociale, quali ad esempio i rapporti con i dipendenti, i clienti o i fornitori, ovvero in ogni settore gestionale dell’attività dell’ente, sia quest’ultimo produttivo, amministrativo, aziendale, contrattuale o disciplinare (Cassazione n. 16414 del 2024).
In sede penale rileva, piuttosto, la funzione di strategica gestione dell’ente, in violazione del complesso dei doveri posti a presidio dell’interesse dei creditori, dei terzi e del mercato. E siffatta condizione ben può coesistere con l’esercizio dei poteri propri dell’amministratore di diritto, ove si risolva in una cogestione coordinata dell’organismo societario. In altri termini, l’effettiva gestione da parte dell’amministratore formale e l’esercizio di attribuzioni da parte del gestore de facto non esclude la concorrente responsabilità del co-amministratore di fatto, ove sia comprovata una gestione paritetica (Cassazione n. 2714 del 2020). Nell’ipotesi di reati di gestione societaria è onere dell’accusa, dunque, dimostrare che un altro soggetto con poteri gestori occulti abbia partecipato fattivamente alla gestione dell’ente economico in una posizione quantomeno paritetica rispetto all’amministratore di diritto. Il giudizio di responsabilità dell’amministratore di fatto esige la prova che il soggetto agente abbia partecipato alla gestione coordinata dell’organismo societario ponendo in essere continuativi e significativi atti, propri di chi amministra la persona giuridica.
Per ciò che riguarda l’amministratore di diritto la Cassazione, con sentenza n. 2885 del 2024, ha stabilito che per ascrivere ad esso la responsabilità penale è necessario che risultino pienamente provati il contributo causale della condotta alla realizzazione del fatto e la cognizione dell’illiceità, ossia una compartecipazione materiale e morale al fatto illecito. Per ciò che riguarda, invece, l’imprenditore occulto, la Suprema Corte ha in più occasioni ribadito che per l’individuazione dell’imputato quale amministratore di fatto, nella esperienza concreta giurisprudenziale si è fatto ricorso a indici sintomatici, quali il conferimento di deleghe in settori principali dell’attività, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la costante assenza dell’amministratore di diritto e la mancata conoscenza di quest’ultimo da parte dei dipendenti, il conferimento di una procura generale ad negotia (Cassazione n. 36552 del 2025).
Per la Corte di legittimità ai fini dell’attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore di fatto non occorre l’esercizio di tutti i poteri tipici dell’organo di gestione, ma è necessaria una significativa e continua attività gestoria, svolta perciò in modo non episodico od occasionale (Cassazione n. 1759 del 2026). Per i reati di bancarotta la punibilità dell’amministratore di fatto, non espressamente prevista dal legislatore nella c.d. Legge fallimentare, ha richiesto, non senza difficoltà, l’intervento della giurisprudenza di legittimità, attraverso un’interpretazione estensiva dell’art. 2639 del codice civile. Con specifico riferimento ai reati fallimentari e all’obbligo di conservazione della contabilità, la Cassazione penale con la recente sentenza n. 9885 del 2024 ha chiarito la ripartizione di responsabilità penali fra amministratore di diritto e di fatto. In caso di addebito che riguardi le scritture contabili grava anche sul prestanome, soggetto investito solo formalmente dell’amministrazione dell’impresa fallita, il diretto e personale obbligo di tenere e conservare le suddette scritture.
Pertanto, in caso di omissione di presentazione della documentazione societaria, si presume che l’amministratore di diritto abbia violato il suo dovere giuridico di garantire una corretta e completa rappresentazione contabile delle attività sociali al fine di assicurare la necessaria informazione del ceto creditorio. Diversamente, con riferimento all’ipotesi della bancarotta patrimoniale o per distrazione, tale presunzione non opera perché la consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza dei disegni criminosi dell’amministratore di fatto. Nel caso concreto esaminato, i giudici hanno confermato che la bancarotta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, con fine di trarne un profitto ingiusto o di recare nocumento alla massa dei creditori, sia frutto di una scelta cosciente e volontaria dell’amministratore di diritto consentendo a terzi di svolgere l’attività di gestione concreta, rappresentando una prova sufficiente alla sussistenza del dolo omissivo.
Con riguardo, invece, all’amministratore di fatto della società fallita, questi è gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili. Sul punto, la Cassazione ha precisato che, fermo restando che la tenuta di una contabilità tale da consentire la ricostruzione del patrimonio e dell’andamento degli affari costituisca in linea di principio un obbligo specifico e diretto dell’amministratore di diritto, l’immissione in facto nell’attività gestoria rappresenta la fonte dell’assunzione di responsabilità che può anche coesistere con quella del titolare della carica formale.
Anche per ciò che riguarda i reati fiscali e tributari per la Cassazione (sentenza n. 17283 del 2025) il prestanome non può invocare la mancanza effettiva di poteri gestionali, ed è pertanto direttamente responsabile in sede penale, nella qualità di rappresentante legale della società. Tuttavia, autore principale di tale tipologia di delitti resta l’imprenditore occulto mentre il prestanome è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell’evento (Cassazione n. 43969 del 2022). Resta, comunque, preciso onere dell’accusa provare che i poteri gestori dell’amministratore di fatto siano continuativi e significativi, giacché l’attribuzione di tale qualifica non può essere presunta, ma richiede l’utilizzo di criteri rigorosi, dovendo essere provata con elementi concreti e determinanti.
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