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Revisori Enti Locali – Entro il 31 marzo il questionario alla Corte dei Conti

Giornalista pubblicista;
Dottore Commercialista - Revisore legale dei Conti
Direttore Responsabile «2020revisione»

La Corte dei Conti, sezione distaccata della Campania, ha fissato al 31 marzo 2020 la data entro la quale i Revisori dei Conti degli Enti Locali della Campania devono compilare e tramettere il questionario che si riferisce al Bilancio di Previsione 2019-2021.

Nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 2020, l’Organo di Magistratura Contabile campano, ha deliberato che “gli Organi di Revisione economico-finanziario degli Enti Locali della Regione devono trasmettere il questionario di relativa competenza in ordine al bilancio di previsione 2019-2021 secondo le linee guida allegate alla deliberazione 19/SUZAU/2019/INPR del 27 luglio 2019 a decorre dalla data del 27 gennaio 2020 fino al 31 marzo 2020”.

La sezione regionale della Campania dell’Istituto ha, pertanto, stabilito i termini iniziali e finali entro i quali i Revisori dovranno trasmettere i questionari con i dati del bilancio di previsione 2019-2021.

La trasmissione dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso il sistema Con.Te – http://www.corteconti.it/, area Servizi on line, Link “Controllo e Referto”. Naturalmente, sono necessarie la preventiva registrazione e abilitazione alle utenze del Sistema Contabile Territoriale (Con.Te).

A conclusione della propria delibera, la Corte dei Conti stabilisce anche le sanzioni applicabili per il mancato adempimento.

“Il mancato adempimento del rispetto del termine ultimo previsto per l’inoltro del questionario – è specificato nella delibera – sarà considerato ex se, senza necessità di ulteriori segnalazioni e solleciti, come violazione degli obblighi posti a carico dell’Organo di Revisione”.

L’Organo di Magistratura Contabile, a tal proposito, adotterà delibere d’inadempienza che potranno comportare il provvedimento di revoca del Revisore per inadempienza. Ciò perché si ritiene che il mancato invio delle relazioni del Revisore entro i termini stabiliti, costituisca una precisa violazione di un obbligo di legge che compromette il corretto svolgimento delle funzioni di controllo della C.C.

In ultima analisi, l’inadempimento del Revisore vanifica lo scopo del legislatore di assicurare il rispetto dell’equilibrio di bilancio annuale.

Con tale comportamento omissivo è compromesso, oltre che il controllo sul vincolo d’indebitamento sancito dall’art. 119 della Costituzione, anche la possibilità di rilevare gravi irregolarità contabili e finanziarie.

In conclusione, le responsabilità dell’Organo di Revisione degli Enti Locali sono rilevanti e da non sottovalutare.

Francesco Paolo
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