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Sistema TS- comunicazione – sanzione – ravvedimento

Profilo redazionale della testata giornalistica.

Sistema Tessera Sanitaria

Sistema TS- comunicazione – sanzione – ravvedimento

In periodo di 730 ricordiamo che Legge delega n. 23 dell’11/03/2014 ha introdotto nell’ordinamento tributario italiano la dichiarazione precompilata già per l’anno 2015 (redditi 2014).

Perché le spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta siano riportate e detratte nella precompilata, è necessario che siano comunicate attraverso l’apposito Sistema Tessera Sanitaria (STS).

Obbligati alla trasmissione

Come stabilito dal D M del 31 luglio 2015, e dal provvedimento dell’AdE n. 103408 di pari data, gli operatori sanitari comunicano i seguenti dati:

  • per ogni singola prestazione effettuata, anche nel caso in cui essa venga rimborsata:
  1. codice fiscale del contribuente a favore del quale è stata eseguita la prestazione;
  2. la partita iva e/o il codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione;
  3. la data della fattura o ricevuta o scontrino fiscale a cui fa riferimento la prestazione;
  4. il numero della fattura;
  5. l’importo della prestazione e/o rimborso;
  6. la tipologia di prestazione (identificata da un codice alfabetico per rispettare la privacy);
  7. la data del pagamento e dal 2020 la sua tracciabilità (elemento indispensabile ai fini della deducibilità della spesa);
  8. eventuali cancellazioni e/o variazioni.

I soggetti obbligati alla comunicazione tramite il STS sono tutti gli operatori sanitari che emettono documenti di spesa idonei alla detrazione fiscale in dichiarazione.

Nello specifico, tali operatori sono:

a) aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere; strutture sanitarie accreditate e non al Servizio Sanitario Nazionale; farmacie; presidi ambulatoriali; professionisti iscritti all’albo dei medici chirurghi e odontoiatri;

b) para-farmacie; psicologi; infermieri; ostetrici; radiologi; ottici;

c) strutture sanitarie militari;

d) altri operatori sanitari come indicati dall’art. 1 DM 22 novembre 2019.

Modalità e termini di trasmissione

Per adempiere all’obbligo di trasmissione, i singoli operatori possono delegare un intermediario abilitato. Possono, in alternativa, chiedere l’accesso diretto al STS, provvedendo all’accreditamento per mezzo degli ordini di appartenenza.

Coloro per i quali non è istituito l’ordine professionale, la registrazione al STS va effettuata utilizzando appositi servizi dedicati predisposti dal comune sede dell’attività.

La comunicazione delle spese sanitarie deve avvenire nel rispetto dei termini di cui al calendario pubblicato su sito internet del STS. Questo comunque entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo all’emissione della fattura/ricevuta o scontrino fiscale.

Sanzioni

Il comportamento dell’operatore sanitario è sanzionabile, a norma dell’art. 3 comma 5-bis del D.Lgs. n 175 del 2014, nel caso i dati trasmessi siano inficiati da errori od omissioni.

La sanzione amministrativa ordinaria minima è di € 100,00, per ogni comunicazione errata, omessa o tardiva, con un massimo di € 50.000,00.

La sanzione non si applica se l’operatore accortosi dell’errore, omissione o tardività vi pone rimedio entro 5 giorni dalla scadenza, con contestuale segnalazione all’AdE.

La stessa sanzione si riduce ad un terzo, con un massimo di € 20.000,00, se il soggetto obbligato si ravvede entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del 31 gennaio.

Volendo schematizzare:

SCADENZA       SANZIONE             RAVVED.BREVE               RAVVEDIMENTO LUNGO 

31.01.n+1     min 100-max 50,000   entro 5 gg  nessuna sanz.   entro 60 gg sanz. 1/3 del minimo                                                                                                                                         (33,33€) con il max 20.000€

Interpretazioni

In riferimento alla norma in commento, sorgono dubbi interpretativi di non poco conto.

Trattandosi di Comunicazione e non di Dichiarazione è dubbio se la sanzione vada applicata in modo unitario nel caso di trasmissione dei dati in un file cumulativo. In questo caso la sanzione andrebbe applicata una solo volta all’intera unica trasmissione che contiene tutti i dati, per un importo di € 100,00.

All’opposto, se la norma facesse riferimento ai dati dei singoli pazienti sarebbe riferita a tutte le singole prestazioni effettuate nell’anno precedente. Indipendentemente dalle modalità di trasmissione graverebbe maggiormente sugli operatori sanitari, per un importo di € 100,00 per ogni prestazione.

A rigor di logica, l’interpretazione letteraria del termine Comunicazione dovrebbe far riferimento all’intero contenuto dei dati comunicati e non ad ogni singolo dato. In questo caso la sanzione dovrebbe intendersi unica e quindi pari ad € 100,00 con un minimo di € 33,33 se l’operatore si ravvedesse entro 60 giorni dalla scadenza.

D’altro canto, il legislatore ha stabilito che la sanzione parte da € 100,00 con un massimo di € 50.000,00. Propendendo per l’interpretazione letterale, con l’applicazione della sanzione in modo unitario, per raggiungere il massimo dei € 50.000,00, l’operatore avrebbe dovuto trasmettere ben 500 files errati.

Siccome però, il legislatore non si è ancora espresso nell’uno o nell’altro senso, è opportuno prestare massima attenzione alla scadenza del 31 gennaio.

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