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Smart Working (lavoro agile) – modalità di comunicazione massiva semplificata

Giornalista pubblicista;
Dottore Commercialista - Revisore legale dei Conti
Direttore Responsabile «2020revisione»

Allarme COVID-19 (coronavirus) – Resto a casa – Smart Working

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato i DPCM del 01/03/2020, 04/03/2020 e 08/03/2020 con i quali ha disciplinato le modalità semplificate di lavoro agile (smart working) sull’intero territorio nazionale.

Le modalità semplificate si applicano anche in assenza degli accordi individuali, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus) deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31/01/2020.

I datori di lavoro possono applicare la procedura ad ogni rapporto di lavoro subordinato. Essi comunicano, a partire dal 04/03/2020, con modalità semplificata e in modo massivo i nominativi dei dipendenti che svolgono le mansioni in smart working, accedendo alla nuova procedura telematica semplificata resa disponibile sul sito Cliclavoro.

Il procedimento prevede l’invio di un file in formato excel (xlsx), contenente i dati di tutti i lavoratori coinvolti nello smart working (dati anagrafici, PAT e voce di tariffa INAIL, date di inizio e fine del periodo in lavoro agile).

A conclusione dell’invio, si ottiene il numero di protocollo della comunicazione trasmessa. Allo stato attuale, però, non è consentito utilizzare la procedura per annullare o modificare precedenti comunicazioni. Per accedere al sistema gli utenti potranno utilizzare lo SPID, oppure le credenziali di accesso a Cliclavoro.

L’avviso riportato sul sito dedicato di Cliclavoro specifica che gli obbiettivi dello smart working possono individuarsi nel: conciliare, innovare e competere.

Nel perseguimento di detti obbiettivi, il lavoro agile si configura come un nuovo approccio all’organizzazione aziendale, in cui le esigenze individuali del lavoratore si contemperano, in maniera complementare, con quelle dell’impresa.

I profili di flessibilità dell’orario e del luogo della prestazione lavorativa; le nuove forme di welfare aziendale per facilitare i lavoratori genitori o impegnati in forme di assistenza parentale, ricompresi nel concetto di lavoro agile – o smart working sono rientrate in un quadro normativo definito con la Legge n. 81/2017 .

La norma fornisce una definizione del lavoro agile inserendola nell’ambito del lavoro subordinato. Esso comprende tutte le forme di svolgimento della prestazione flessibili rispetto all’orario e al luogo.

Parte integrante dello smart working sono gli strumenti tecnologici che vengono forniti dal datore di lavoro, il quale ne garantisce anche il buon funzionamento.

Nella normalità delle situazioni, l’adozione dello smart working necessita di un accordo scritto tra datore di lavoro e dipendente, confermando con esso l’elemento della volontarietà tra le parti.

I contenuti minimi dell’accordo sono:

  • Durata. L’accordo può essere a tempo indeterminato o determinato.
  • Preavviso. Il recesso è possibile con un preavviso di almeno 30 giorni (90 per i lavoratori disabili) per gli accordi a tempo indeterminato o in presenza di un giustificato motivo.
  • Come e quando. L’accordo deve contenere la disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, con particolare riguardo agli strumenti tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto alla disconnessione per il lavoratore.
  • Potere di controllo e disciplinare. Nell’accordo devono essere illustrate le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, tenendo conto dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Nel attuale periodo di estrema urgenza, la procedura semplificata prevede che gli obblighi di informativa assolti dall’accordo scritto possono essere sostituiti da una comunicazione telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL.

Un elemento essenziale della norma la si ritrova nella regolamentazione della parità di trattamento degli smart workers rispetto ai loro colleghi.

Il trattamento normativo e retributivo deve essere il medesimo, come l’adozione delle adeguate norme di sicurezza. In particolare, per quanto riguarda l’orario di lavoro, di fianco al riconoscimento del diritto alla disconnessione, la legge ritiene inviolabili i limiti di orario previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.

I lavoratori “agili” hanno, inoltre, diritto alla tutela prevista in caso di infortuni e malattie professionali, anche per quelle prestazioni rese all’esterno dei locali aziendali e nel tragitto tra l’abitazione ed il luogo prescelto per svolgere la propria attività.

Su questi aspetti l’INAIL ah fornito le prime istruzioni operative con la Circolare n. 48/2017
https://www.inail.it/cs/internet/docs/testo-integrale-circolare-n-48-del-2-novembre-2017.pdf

Francesco Paolo
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