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Sospensione notifiche ed adempimenti ad agosto

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Nel 2025 la sospensione feriale torna ad applicarsi dal 1 al 31 agosto per i termini processuali e per diversi adempimenti. Il D.Lgs. 1/2024 conferma l’esclusione della sospensione per i procedimenti automatizzati e rafforza l’orientamento sull’irrilevanza della notifica a ridosso della pausa estiva.
Anche per il 2025 trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali e amministrativi, che dispone l’interruzione di tutti i termini dal 1 al 31 agosto, con riferimento ai giudizi civili, amministrativi e tributari. I giorni di sospensione non si computano ai fini del calcolo del termine perentorio entro il quale va compiuto un determinato atto o adempimento processuale.
La sospensione feriale dei termini processuali resta applicabile anche nel 2025 dal 1 al 31 agosto per i giudizi civili, amministrativi e tributari. Questo significa che il termine per impugnare un atto o per il compimento di atti processuali è interrotto nel periodo indicato e riprende a decorrere dal 1 settembre.
Nello stesso periodo è sospesa anche la notifica di cartelle esattoriali, degli avvisi di accertamento, degli avvisi bonari e degli atti esecutivi e cautelari relativi a tributi erariali.
Una novità di rilievo per il 2025 riguarda la cessazione degli effetti della proroga straordinaria di 85 giorni introdotta per l’emergenza Covid dal DL 18/2020 (art. 67) e confermata da successive proroghe. Il Governo, con il decreto approvato il 4 giugno 2025, ha escluso la sua ulteriore applicabilità: per gli avvisi di accertamento relativi alle dichiarazioni per l’anno d’imposta 2019 e successivi non si applica alcun differimento.
La decadenza torna quindi ai termini ordinari:
- per le dichiarazioni omesse 2017, la scadenza è al 31 dicembre 2025;
- per le dichiarazioni omesse 2018, al 31 dicembre 2026;
- per le rettifiche 2019, il termine resta il 31 dicembre 2025 senza proroghe.
Restano esclusi dalla sospensione feriale dei termini per gli atti automatizzati:
- avvisi bonari ex art. 36-bis e 36-ter DPR 600/73;
- controlli formali ex art. 36-ter DPR 600/73;
- liquidazioni IVA automatizzate.
Per cartelle esattoriali o avvisi di accertamento esecutivi non si applica alcuna sospensione: i termini di pagamento restano pienamente operativi anche in agosto. La decorrenza del termine non subisce interruzioni, generando un rischio di decadenza se il contribuente non risponde entro il termine previsto.
Relativamente a quanto di competenza dell’INPS, dal 1 al 31 agosto saranno:
- sospese le notifiche delle note di rettifica e le verifiche della regolarità contributiva effettuate tramite il sistema di Dichiarazione Preventiva di Agevolazione (DPA);
- bloccate le notifiche delle diffide di adempimento verso tutti i contribuenti, eccetto nei casi in cui sia imminente il termine di prescrizione. La sospensione non si applica agli atti relativi alla Gestione Dipendenti Pubblici (GDP);
- fermate le notifiche dei verbali ispettivi e degli atti di recupero derivanti dalla vigilanza documentale;
- sospesi gli avvisi di addebito, con possibilità per le strutture territoriali di trasferire comunque i crediti contributivi all’agente della riscossione;
- bloccate le notifiche degli atti di accertamento delle violazioni e delle ordinanze/ingiunzioni.
Non saranno sospese le notifiche necessarie per:
- evitare il pregiudizio dei crediti dell’Istituto;
- rispettare i termini di prescrizione;
- interrompere la prescrizione attraverso atti amministrativi.
