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Sostegno delle imprese di pubblico esercizio – Decreto Rilancio

Dottore Commercialista - Revisore Legale dei Conti
Giornalista pubblicista
Email: annagianturco@2020revisione.it

Decreto Rilancio

Sostegno delle imprese di pubblico esercizio – Decreto Rilancio

Il nostro Governo ha stilato, in questi giorni, un nuovo decreto.

L’obiettivo è, come per i precedenti decreti, sostenere l’economia delle imprese e delle famiglie colpite dagli effetti dovuti all’emergenza epidemiologica Covid 19.

Il nuovo decreto, già denominato D.L. Rilancio ed ancora in fase di ufficializzazione, prevede misure di sostegno delle imprese di pubblico esercizio ma anche per il turismo e la cultura.

Decreto Rilancio – articolo 187-bis

L’articolo 187-bis, Titolo VIII, Capo I, del suddetto decreto, affronta la situazione delle imprese di pubblico esercizio.

Esso mira a promuovere la ripresa delle attività turistiche, che hanno subito le conseguenze del Covid 19.

Le imprese di pubblico esercizio, di cui all’art.5 della legge 25 agosto 1991, n.287, legge 25 agosto 1991, n.287, titolari di concessioni ed autorizzazioni concernenti l’utilizzo del suolo pubblico, tenuto conto del dettato dell’art.1, comma 3-quater del decreto legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, saranno esonerati, fino al 31 ottobre 2020,  dal pagamento:

  • della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, prevista al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, num.507;
  • del canone di cui all’art.63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, num.446.

Per maggiore chiarezza, facciamo riferimento a  quanto segue.

I comuni e le province, con un regolamento adottato, possono escludere l’applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507. d.lgs 15 novembre 1993, n.507

Possono, sempre con regolamento adottato, prevedere che l’occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio, comprese le aree destinate a mercati sia assoggettata, al posto della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato in base a tariffa (COSAP). d.lgs 15 dicembre 1997, n.446

TOSAP E COSAP

Questa la novità prevista dal nuovo decreto, l’esonero fino ad ottobre 2020 dal pagamento della  TOSAP e del COSAP.

Ristoranti, bar  ma anche altre attività, come, ad esempio, librerie e negozi di abbigliamento potranno usufruire delle agevolazioni per l’occupazione temporanea delle aree del suolo pubblico per la posa di tavolini, ombrelloni ed ogni struttura removibile.

Modalità di presentazione delle domande

Dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse, sono presentate mediante un’istanza all’ ufficio competente dell’Ente locale.

L’istanza deve essere presentata per via telematica; occorre allegare solo una planimetria in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, num.160.

Le domande sono esenti da bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642.

La posa in opera temporanea su strade, piazze ed altri spazi aperti, per assicurare il rispetto delle misure di distanziamento sociale legate all’emergenza da Covid 19 da parte di gestori di pubblici esercizi, di strutture amovibili ( attrezzature, pedane, tavolini, sedie, ombrelloni e quanto altro necessario per lo svolgimento dell’attività), non è subordinata alla richiesta di autorizzazioni di cui agli articoli 21 (interventi soggetti ad autorizzazione)  e 146 (autorizzazioni inerenti la gestione dei beni soggetti a tutela del codice di beni culturali e del paesaggio) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.

Sempre per la posa in opera delle suddette strutture è disapplicato il limite temporale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, num.380.

Questa norma dispone che le opere dirette a soddisfare  esigenze, contingenti e temporanee, devono essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni.

E’ prevista  una comunicazione di avvio lavori all’ amministrazione comunale.

Fondo previsto per gli enti

Per i Comuni che conteranno delle entrate minori, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno , un fondo con una dotazione di 127 milioni di euro per l’anno 2020 (questa è la stima del minor gettito per i Comuni).

Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede in proporzione alla somma delle entrate per tassa e canone occupazione spazi e aree pubbliche al 31 dicembre 2019.

A tale ripartizione si provvede con decreto del Ministero dell’Interno unitamente al Ministro dell’economia e finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Tali provvedimenti saranno adottati entro 30 giorni dall’ entrata in vigore del Decreto Rilancio .

In caso di mancata intesa o se l’accordo non è raggiunto entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto in argomento è comunque adottato.

Anna Gianturco
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