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State aid measures to alleviate the economic effects of COVID-19

Master of Science in Taxation, University of Oxford
Laurea Magistrale in Economia e Legislazione per l'Impresa, Università Bocconi
Laurea in Economia Aziendale, Università Bocconi

Socio fondatore di Imperium Audit SpA, docente e ricercatore su temi di Tax, Accounting & Control presso l’Università Bocconi e la SDA Bocconi School of Management. Collabora con l’Osservatorio Fiscale e Contabile di SDA Bocconi e, contestualmente, con il Transfer Pricing Forum. Concentra le proprie attività di ricerca sulla tassazione delle imprese, con particolare riferimento al diritto europeo, alla fiscalità internazionale e la governance fiscale. Fa parte del gruppo esperti ALAC – Allerta Anticorruzione di Transparency International Italia sulle tematiche di diritto tributario e societario. Laureato con lode in Economia e Legislazione per l’Impresa presso l’Università Bocconi, con esperienze di studio presso Bruxelles, Londra e Dubai. Premiato dalla Fondazione Boroli per la miglior tesi di laurea magistrale. Perfeziona gli studi con un Master in Taxation presso l’Università di Oxford.
Ha maturato esperienza in ambito fiscale e contabile presso il Dipartimento di Economia e Finanze (DG ECFIN) della Commissione Europea. Ha collaborato con il Centre for Budget and Governance Accountability - India, presso Nuova Delhi, effettuando ricerche sulla trasparenza finanziaria nei paesi del Sud-Est asiatico.

State aid measures to alleviate the economic effects of COVID-19

On the 19th of March, the European Commission released the Communication C(2020) 1863, which defines a temporary framework for the application of State aid rules within the European Union. As announced by Executive Vice President Margrethe Vestager, head of competition policy, the objective will be to hinder the negative effects that the coronavirus (COVID-19) is producing on corporations and economic activities within the EU.

Because State aid measures are considered harmful for the competition of the internal market, a relevant amount of caution will be needed in the application of the exceptions to the general rules. Therefore, policy actions carried out by Member states will need to be appropriate and to strictly adhere to the Communication.

First, the Communication provides a generous interpretation of the exceptions already contained in the State aid legislation, specifically Article 107(2) and Article 107(3) of the Treaty of Functioning of the European Union. Without involving the Commission, States can adopt policies concerning wage subsidies; suspension of payments of corporate taxes and VAT or social welfare contributions; financial support directly to consumers for cancelled services or tickets not reimbursed by the concerned operators. On the other hand, Member states shall notify the Commission when adopting measures to help undertakings with serious liquidity problems and financial difficulties. Measures concerning specific sectors particularly hit by the outbreak, such as transport, tourism, culture, hospitality and retail, shall also be assessed by the Commission before implementation.

Five types of aid

Additionally, the Temporary Framework provides and explains five types of aid that will not be considered illegal aid under Article 107(1) TFEU, if specific conditions are met and if granted before 31 December 2020:

  1. Direct grants, repayable advances or tax advantages. Member States will be able to set up schemes to grant up to € 800,000 to companies facing urgent liquidity needs, provided that the difficulties arose after the COVID-19 outbreak.
  2. Guarantees on loans. Member States will be able to provide public guarantees on bank loans to ensure banks keep providing liquidity to the undertakings who need them; the premiums of the guarantees shall not exceed the provided values, which depend on the dimensions of the undertakings and the length of the loan.
  3. Subsidised interest rates for loans. Member States will be able to grant public loans with favourable interest rates to undertakings that need immediate coverage of liquidity, provided that the rates do not maintain a certain level of credit risk margins.
  4. Guarantees and loans channelled through credit institutions or other financial institutions. Member States are allowed to get the advantage of the existing lending capacities of banks and other financial institutions, using them as a channel to conduct loans and guarantees to undertakings. This is particularly useful when dealing with small and medium-sized companies. This kind of aid must be intended as direct aid to the undertakings, not to the financial intermediaries.
  5. Short-term export credit insurance. Certain Member States will be endowed with further flexibility on short-term export-credit insurance as they might find themselves in a situation where cover for marketable risks could temporarily be unavailable.

Hopefully, Member states will be able to adopt these kinds of measures to help their undertakings in this complex situation. Although the Commission is granting a break from restrictive State aid investigations, some countries might not be able to dedicate enough resources to prevent the catastrophic effects that companies and economic activities are witnessing.

Versione Italiana

Aiuti di stato alle imprese per contrastare gli effetti economici del COVID-19

Il 19 marzo, attraverso la Comunicazione C(2020) 1863, la Commissione Europea ha ridefinito il quadro di applicazione della normativa sugli aiuti di Stato. L’obiettivo è quello di contrastare gli effetti economici dannosi che il coronavirus (COVID-19) sta avendo sulle imprese e le attività economiche dell’Unione, come ha ribadito Margrethe Vestager, Vicepresidente Esecutivo della Commissione e responsabile delle politiche sulla concorrenza.

Dal momento che gli aiuti di Stato sono considerati dannosi per la concorrenza del mercato interno, occorrerà molta attenzione nell’adottare misure che fanno eccezione alle regole generali. Pertanto, gli Stati che intendono avvalersi di questa possibilità, dovranno seguire alla lettera le indicazioni fornite dalla Commissione, cercando di formulare politiche adatte al raggiungimento dei propri obiettivi economici.

In primo luogo, la Commissione si impegna a fornire un’interpretazione particolarmente ampia delle eccezioni già contenute nella normativa sugli aiuti, nello specifico gli Articoli 107(2) e 107(3) del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Senza interpellare la Commissione, gli Stati membri saranno in grado di adottare politiche di sussidio agli stipendi; sospensione dei pagamenti dell’imposta sulle società e sull’IVA o dei contributi; supporto finanziario diretto ai consumatori per servizi annullati e biglietti non rimborsati dagli operatori. Dall’altra parte, gli Stati membri dovranno notificare alla Commissione le misure che supportano le attività economiche con seri problemi di liquidità o difficoltà finanziarie. Anche le misure che riguardano il supporto di settori particolarmente colpiti dalla diffusione del virus, come ad esempio trasporto, turismo, cultura, alberghi e dettaglianti, dovranno essere oggetto di vaglio della Commissione prima dell’implementazione.

Cinque tipi di aiuti

Inoltre, il quadro di applicazione temporaneo fornisce cinque tipi di aiuti che non saranno considerati illeciti ai sensi dell’Articolo 107(1) TFUE, se alcune condizioni sono verificate e se saranno erogati prima del 31 dicembre 2020:

  1. Sovvenzioni dirette, acconti e agevolazioni fiscali: gli Stati membri potranno istituire dei regimi al fine di concedere fino a € 800.000 alle attività economiche con particolari esigenze di liquidità, dimostrato che tali difficoltà sono subentrate successivamente alla diffusione del COVID-19;
  2. Garanzie sui prestiti bancari: gli Stati membri potranno fornire garanzie statali sui prestiti per assicurarne l’erogazione alle attività economiche che ne avranno bisogno; i premi al rischio delle garanzie non dovrà eccedere i valori riportati nella Comunicazione, che dipendono dalla dimensione dell’attività economica e dalla durata del prestito;
  3. Interessi agevolati su prestiti pubblici: gli Stati membri potranno concedere prestiti con tassi di interesse agevolati alle attività economiche che hanno bisogno di copertura di liquidità immediata, a patto che questi tassi di interesse rispettino i valori differenziali sul rischio creditizio indicati nella Comunicazione;
  4. Garanzie e prestiti tramite le istituzioni creditizie: gli Stati membri potranno sfruttare le capacità di prestito esistenti delle banche e delle altre istituzioni creditizie e utilizzarle come canale per fornire prestiti e garanzie alle attività economiche. Questo strumento è particolarmente utile per canalizzare il credito verso le piccole e medie imprese. L’aiuto dev’essere inteso come un aiuto diretto alle attività economiche e non come un sostegno agli intermediari finanziari;
  5. Assicurazione del credito all’esportazione a breve termine: alcuni Stati membri saranno dotati di un’ulteriore flessibilità sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine qualora si trovassero nella situazione in cui la copertura assicurativa di mercato di tali rischi risultasse temporaneamente inaccessibile.

Speriamo che gli Stati membri saranno in grado di adottare questo tipo di misure per sostenere le proprie attività economiche in questa complessa situazione. Anche se la Commissione ha garantito una pausa dalle investigazioni restrittive sugli aiuti di Stato, alcuni Stati potrebbero trovarsi nella situazione di non poter dedicare sufficienti risorse alla prevenzione degli effetti catastrofici che stanno colpendo alcune attività economiche.

European Commission Press Corner

European Commission Communication

Amedeo Rizzo
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