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SUPERBONUS 110% – presupposto oggettivo: approfondimenti

Dottore Commercialista, Revisore Legale e Mediatore Professionista.
Giornalista pubblicista.
Oltre all’attività “ordinaria” contabile e fiscale e di controllo di gestione, è specializzato in Consulenza su Operazioni di riorganizzazione e risanamento societario e di Tutela e protezione dei patrimoni personali. Inoltre è specializzato nella Difesa del contribuente durante tutte le fasi del contenzioso tributario.
E-mail: luca.santi@studiosanti.it

Superbonus Presupposti Oggettivi

Con riguardo al profilo oggettivo, la detrazione spetta a fronte del sostenimento di spese per specifici interventi finalizzati ad alcuni interventi cd. interventi “trainanti” nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi cd. interventi “trainati”.

Precisamente (commi 1 e 4 dell’articolo 119) le detrazioni più elevate sono riconosciute per le spese documentate sostenute del 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per le seguenti tipologie di interventi (trainanti):

  • di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari;
  • di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari;
  • antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1- septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).

Il Superbonus spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di interventi (trainati), a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti di cui sopra e, che assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche (oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta) e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi:

  • interventi di efficientamento energetico indicati nell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. “ecobonus”), nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento;
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013.

Riguardo al miglioramento della classe energetica ne consegue che qualora l’edificio si trova in classe energetica “A3” basterà salire alla classe successiva “A4” per veder riconosciuta la detrazione nella misura del 110 per cento.

Riguardo invece alla condizione che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti la più volte citata circolare 24/E/2020 specifica che tale condizione si considera soddisfatta se «le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti». Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Pertanto, se il contribuente ha sostenuto spese per interventi trainanti (ad esempio per il rifacimento del cd. “cappotto termico” o la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) a marzo 2020 e, pertanto, non ammesse al Superbonus, non potrà beneficiare di tale agevolazione neanche per le spese sostenute per la sostituzione delle finestre o per l’installazione di impianti fotovoltaici (interventi trainati) ancorché i relativi pagamenti siano effettuati successivamente all’entrata in vigore delle agevolazioni in commento, ad esempio, a settembre 2020.

Pertanto, per la fruizione della detrazione del 110% si deve tenere conto esclusivamente del momento di «sostenimento» delle spese, a prescindere dalla data di avvio degli interventi. Per le persone fisiche, dunque, il sostenimento della spesa corrisponde alla data del bonifico, che deve essere eseguito nell’intervallo temporale dallo scorso 1° luglio al 31/12/2021.

Il Superbonus spetta, infine, anche per le seguenti tipologie di interventi:

  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 per singola unità immobiliare e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico;
  • l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh.

La maggiore aliquota si applica, anche in questo caso, solo se gli interventi sopra elencati sono eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

In entrambi i casi (interventi trainanti e trainati) i lavori dovranno essere realizzati:

  • su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
  • su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché
  • su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:

  • A/1 Abitazioni di tipo signorile: vale a dire unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale;
  • A/8 Abitazioni in ville: per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all’ordinario;
  • A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici – non aperte al pubblico: rientrano in questa categoria i castelli ed i palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati non sono comparabili con le Unità tipo delle altre categorie; costituiscono ordinariamente una sola unità immobiliare. È compatibile con l’attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità, funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie), con le seguenti precisazioni introdotte dal DL 104/2020 (c.d. decreto “Agosto”).

Precisamente il Decreto Agosto (no ancora convertito il Legge, fra l’altro) all’articolo 80 comma 6 prevede: All’articolo 119, comma 15-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9» sono sostituite dalle seguenti: «appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonche’ alla categoria catastale A/9 per le unita’ immobiliari non aperte al pubblico».

Ciò significa che l’esclusione totale, prevista dall’originaria formulazione normativa, delle unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/9, è stata limitata con l’esclusione alle sole unità immobiliari A/9 non aperte al pubblico.

Ovviamente l’esclusione di queste unità immobiliari A/1, A/8 e, nei casi anzidetti, A/9 dall’applicazione delle detrazioni “edilizie” in versione superbonus al 110% non preclude la possibilità di avvalersi delle detrazioni medesime nella loro versione “ordinaria”.

Nel prossimo intervento (sempre nelle pagine del sito) andremo a schematizzare i diversi interventi collegandoli con l’ammontare delle spese di ognuno al fine del calcolo della detrazione.

Luca Santi
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