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Tassa Rifiuti: le novità del Decreto Sostegni per le utenze non domestiche

Dottore Commercialista - Revisore Legale dei Conti
Giornalista pubblicista
Email: annagianturco@2020revisione.it

Tassa Rifiuti

Il Decreto Sostegni, come dice il suo stesso nome, dispone misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, legate all’emergenza da Covid-19.

Tale provvedimento ha previsto una interessante novità per il settore dei tributi locali comunali, in particolare, per la Tassa rifiuti (TARI) è stata prevista la possibilità, per le utenze non domestiche, di conferire i propri rifiuti avvalendosi del servizio privato in alternativa al servizio pubblico per un periodo non inferione a cinque anni dalla prima opzione.

Il vantaggio di tale scelta è rappresentato dall’esclusione della corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

Articolo 30, comma 5, D.L. n.41/2021

Quanto in premessa è stabilito dall’articolo 30, comma 5, del D.L. n.41/2021 (Decreto Sostegni).

Il Decreto Sostegni interviene su un articolo del  D.Lgs n.116/2020, disponendo che:

la scelta delle utenze non domestiche di cui all’articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116 deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.”

Tutte le imprese esercenti le attività economiche elencate nell’allegato L-quinquies della parte quarta del D.Lgs n.152/2006 (Codice dell’Ambiente) devono comunicare entro il 31 maggio 2021, le modalità con le quali intendono gestire i nuovi rifiuti urbani.

Elenco attività interessate

  • musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
  • cinematografi e teatri;
  • autorimesse e magazzini senza vendita diretta;
  • campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi;
  • stabilimenti balneari;
  • esposizioni, autosaloni;
  • alberghi con ristorante;
  • alberghi senza ristorante;
  • case di cura e riposo;
  • ospedali;
  • uffici, agenzie, studi professionali;
  • banche ed istituti di credito;
  • negozi, abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri  beni durevoli;
  • edicola, farmacia, tabaccaio;
  • filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato;
  • banchi di mercato beni durevoli;
  • parrucchiere, barbiere, estetista;
  • falegname, idraulico, fabbro, elettricista;
  • carrozzeria, autofficina, elettrauto;
  • ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
  • mense, birrerie;
  • bar, caffè, pasticceria;
  • supermercato, macelleria;
  • ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio;
  • discoteche, night club.

Attività escluse

L’elenco comprende, quindi, molte attività economiche eccetto le industrie, l’agricoltura e le attività connesse, l’edilizia, la pesca e il trattamento delle acque, delle emissioni in atmosfera e dei rifiuti.

Per le utenze non domestiche interessate, come da elenco sopra riportato, la scelta ha effetto per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni. E’ salva, però, la possibilità per il gestore del servizio pubblico di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale, su richiesta del titolare della stessa utenza. La necessità di comunicare le intenzioni delle utenze è quella di soddisfare l’esigenza di programmare in tempo le modalità del servizio pubblico di raccolta e di quantificarne i costi.

Un aspetto importante è che la mancata comunicazione non comporta alcuna sanzione. La conseguenza è quella di privarsi della completa esenzione dall’obbligo di corrispondere la tassa legata al recupero dei propri rifiuti urbani servendosi di operatori privati.

Tariffe e regolamenti della TARI

L’altra novità contenuta nel Decreto Sostegni riguarda la proroga dei termini per la delibera delle tariffe, regolamenti e tariffa corrispettiva TARI, che per l’anno 2021, possono essere deliberate dai Comuni entro il 30 Giugno 2021, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

La scadenza del 30 Giugno è collegata al termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali. Questa scadenza fa nascere, però, delle perplessità dovute al breve lasso di tempo che intercorre tra il 31 maggio (termine che hanno le imprese per esprimere la propria scelta) e il 30 giugno (termine per le delibere comunali).

I Comuni devono necessariamente attendere il 31 maggio per conoscere quali e quante sono le attività che hanno optato per la fuoriuscita dal servizio pubblico. Ciò incide sul gettito del tributo e conoscere anzi tempo le informazioni giuste è opportuno per la determinazione delle tariffe. Da qui derivano le lamentele dei Comuni circa la peculiarità  temporale.

Aspettiamo di conoscere ulteriori novità che potrebbero emergere in sede di conversione in legge del Decreto Sostegni.

Anna Gianturco
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