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Tracciabilità e integrazione tra registratori e POS: obblighi dal 1° gennaio 2026

A partire dal 1° gennaio 2026, entrano in vigore importanti novità fiscali per esercenti e professionisti, introdotte dall’articolo 2, comma 3 del D.Lgs. 127/2015, come modificato dalla Legge 207/2024 (commi 74-77). La norma introduce l’obbligo di:
1) garantire la tracciabilità tra incasso e corrispettivo;
2) collegare telematicamente i registratori di cassa/sistemi per i corrispettivi elettronici ai dispositivi di pagamento elettronico (POS).
La nuova normativa tende a rafforzare il contrasto all’evasione fiscale e migliorare la qualità dei dati trasmessi all’Agenzia delle Entrate.
1. Obbligo di tracciabilità tra incasso e corrispettivo
Dal 1° gennaio 2026, ogni incasso dovrà essere associato in modo puntuale al relativo corrispettivo fiscale. Nello specifico:
I misuratori fiscali dovranno differenziare la modalità di pagamento (contanti o elettronica) già al momento dell’emissione dello scontrino.
Ogni registratore telematico dovrà riportare nel documento commerciale sia la tipologia di pagamento utilizzata (carta, bancomat, bonifico, ecc.) sia l’importo corrispondente. Ormai dal 2025 è presente apposito tasto sulla tastiera del registratore da usare per la certificazione delle vendite elettroniche.
In tal modo pagamento elettronico sarà registrato in tempo reale tramite lo stesso strumento che certifica il corrispettivo, e trasmesso giornalmente in forma aggregata all’Agenzia delle Entrate, secondo modalità analoghe a quelle già previste per l’invio dei corrispettivi.
Sanzioni
Eventuali omissioni o errori nella trasmissione, anche se non incidono sulla liquidazione IVA, saranno sanzionati:
– 100 euro per ogni mancata o errata comunicazione,
– fino a un massimo di 1.000 euro al mese (art. 11, comma 2-quinquies del D.Lgs. 471/1997).
Attenzione anche un errore involontario nella selezione del metodo di pagamento sul registratore (es. registrare contanti per un pagamento via POS) costituisce violazione, salvo che l’errore sia tempestivamente riscontrato, e sanato, annullando e rettificando il documento commerciale secondo le procedure già previste.
2. Collegamento telematico tra registratori e POS
Sempre dal 1° gennaio 2026, entra in vigore l’obbligo di collegare telematicamente i dispositivi di certificazione dei corrispettivi (registratori o software omologati) con i mezzi di pagamento elettronico (POS o app).
In pratica, ogni pagamento elettronico dovrà essere associato a uno specifico corrispettivo, e tale associazione sarà garantita da un collegamento digitale tra i dispositivi.
Attuazione tecnica:
Il collegamento non sarà fisico, ma avverrà tramite funzionalità web messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, che prevederà l’associazione della matricola del registratore al pos. L’adempimento avverrà a cura del titolare possessore del registratore (tramite spid o cie) o tramite intermediario (delegato).
La piattaforma sarà disponibile indicativamente da marzo 2026, come comunicato il 31 ottobre 2025.
Scadenze differenziate per l’adempimento:
Per chi ha già un contratto POS attivo a gennaio 2026: collegamento da effettuare entro 45 giorni dalla disponibilità del servizio.
Per chi attiva un nuovo POS dopo il 31 gennaio 2026: il collegamento va effettuato dal 6° giorno del 2° mese successivo alla data di attivazione del POS, entro la fine di quel mese.
Eccezioni:
Sono escluse dall’obbligo di collegamento le attività indicate nella Tabella C del DPR 633/72, come fiere ed esposizioni, per le quali è ancora ammesso l’utilizzo di biglietti d’ingresso o scontrini manuali.
In conclusione, va evidenziato che:
– il nuovo impianto normativo compie un altro passo deciso verso la digitalizzazione integrata dei dati fiscali;
– raggiunge l’obiettivo di incrociare in tempo reale incassi e vendite.
– La compliance diventa più rigorosa, ma anche più trasparente, chi opera nel commercio o nelle libere professioni dovrà aggiornare i propri sistemi e processi per evitare sanzioni e ritardi.
Rimanere informati è essenziale per non farsi trovare impreparati.
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