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	<title>Professione &#8211; 2020revisione &#8211; Periodico di informazione economico, giuridico e fiscale</title>
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	<title>Professione &#8211; 2020revisione &#8211; Periodico di informazione economico, giuridico e fiscale</title>
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		<title>I “finanziamenti in qualsiasi forma” ex art. 22 CCII dopo il correttivo-ter</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Tommaso Nigro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 20:57:57 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Tra le novità più rilevanti introdotte dal correttivo-ter di cui al D.Lgs. n. 136/2024 si colloca la riformulazione dell&#8217;art. 22, comma 1, lett. a), CCII, ove il legislatore, attraverso il sintagma &#8220;finanziamenti in qualsiasi forma&#8221;, ha inteso ampliare il perimetro dei rapporti suscettibili di accedere alla prededuzione tipica della composizione negoziata. La portata di tale&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tra le novità più rilevanti introdotte dal correttivo-ter di cui al D.Lgs. n. 136/2024 si colloca la riformulazione dell&#8217;art. 22, comma 1, lett. a), CCII, ove il legislatore, attraverso il sintagma &#8220;finanziamenti in qualsiasi forma&#8221;, ha inteso ampliare il perimetro dei rapporti suscettibili di accedere alla prededuzione tipica della composizione negoziata. La portata di tale apertura è al centro di una prima divaricazione interpretativa, segnata da due pronunce di merito di segno diametralmente opposto, con un tema che interessa, da un canto la sua attitudine a ricomprendere rapporti diversi dalla dazione di denaro, e dall’altro la legittimazione soggettiva del soggetto erogante.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale di Vasto (provv. del 05 febbraio 2025) accoglie un&#8217;interpretazione ampia, valorizzando la <em>voluntas legis</em> del correttivo, che avrebbe recepito una nozione di &#8220;finanziamento da intendersi in senso atecnico&#8221;, tale da ricomprendere &#8220;tutte le forme attraverso le quali l&#8217;impresa può ricevere il sostegno finanziario ed economico alla propria attività&#8221;. Alla categoria sono ricondotti, oltre al mutuo, le aperture di credito bancario &#8220;nelle quali non ricorre la consegna di una determinata quantità di denaro&#8221;, nonché &#8220;tutti i contratti caratterizzati da una causa di credito, indipendentemente dalla qualificazione soggettiva del finanziatore&#8221;, inclusi i c.d. &#8220;crediti di firma&#8221;. Sul piano soggettivo, il Tribunale richiama la giurisprudenza di merito (Trib. Brescia, 29 ottobre 2024) che ha ammesso il finanziamento da parte di terzi diversi dagli intermediari bancari o finanziari, sino al caso, oggetto di decisione, di un creditore commerciale preesistente che eroghi nuova finanza in funzione del miglior soddisfacimento del ceto creditorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Di segno diametralmente opposto è la pronuncia del Tribunale di Milano (provv. del 02 maggio 2026), che rigetta la richiesta di autorizzazione ad un contratto di &#8220;credito di fornitura&#8221; di tipo revolving a stipularsi con un fornitore strategico. Il giudice ambrosiano, valorizzando il richiamo letterale a &#8220;banca&#8221; ed &#8220;intermediario finanziario&#8221;, individua un &#8220;aggancio dell&#8217;istituto ad un segmento dell&#8217;ordinamento connotato da regole prudenziali e di vigilanza&#8221; e ricostruisce la clausola &#8220;in qualsiasi forma&#8221; non come clausola aperta, bensì come perimetro circoscritto al &#8220;genus del finanziamento in senso proprio, ossia caratterizzato dalla messa a disposizione di provvista (denaro) ovvero dalla concessione di garanzie, secondo modalità tecniche variabili ma entro un perimetro ontologicamente coerente con il credito finanziario&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La dilazione di pagamento, in tale chiave, non integrerebbe finanziamento, restando &#8220;tipica relazione sinallagmatica di scambio&#8221;, e l&#8217;effetto economico di sostegno al capitale circolante non varrebbe a mutarne la causa concreta. Per quamto argomentato, non può sottacersi come l&#8217;inciso &#8220;ontologicamente coerente con il credito finanziario&#8221; sembra sortire, sul piano soggettivo, un effetto ulteriormente restrittivo, giungendo ad escludere non solo la dilazione commerciale, ma anche, implicitamente, la legittimazione del fornitore quale erogante, atteso che il &#8220;credito finanziario&#8221; è confinato ad un perimetro &#8220;vigilato&#8221; ex art. 106 TUB. Ed è proprio su tale specifico punto che si registra la radicale divergenza rispetto alla pronuncia di Vasto, che, per converso, ammette espressamente il finanziamento da parte di un creditore commerciale preesistente, senza che la qualifica soggettiva ne ostacoli la legittimazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Così tratteggiato il contrasto, una corretta esegesi della clausola &#8220;in qualsiasi forma&#8221; non può prescindere dalla considerazione che, proprio nella normativa di settore bancaria, e segnatamente nell&#8217;art. 106 TUB, l&#8217;attività di &#8220;concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma&#8221; è declinata in maniera ben più ampia della mera dazione di denaro, ricomprendendo leasing, factoring ed emissione di garanzie, operazioni il cui tratto comune è la causa creditizia e non il momento traslativo del denaro.</p>
<p style="text-align: justify;">La riduzione operata dal giudice milanese al solo &#8220;trasferimento di provvista&#8221; sembra, dunque, tradire la stessa terminologia mutuata dal Codice della crisi dal settore vigilato, generando un irrigidimento incoerente rispetto al lessico tecnico di riferimento. Pur nell&#8217;innovazione legislativa, la portata espansiva della nuova formulazione e l&#8217;esigenza di un controllo selettivo non si pongono necessariamente in conflitto. Il presidio anti-elusivo cui correttamente fa appello il Tribunale di Milano va rinvenuto non già nella restrizione tipologica della nozione di &#8220;finanziamento&#8221;, ma nel rigoroso vaglio della funzionalità ex art. 22 CCII, ossia nella verifica della strumentalità al miglior soddisfacimento dei creditori. La lettura più equilibrata appare quindi quella che, nel solco tracciato dal Tribunale di Vasto, riconosce alla clausola la sua autentica latitudine, demandando al sindacato giudiziale, e non alla preselezione astratta della fattispecie, il compito di filtrare le operazioni elusive da quelle sorrette dal <em>fumus </em>di proficuità.</p>
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		<title>Il test pratico nella composizione negoziata tra obbligatorietà e facoltatività</title>
		<link>https://www.2020revisione.it/il-test-pratico-nella-composizione-negoziata-tra-obbligatorieta-e-facoltativita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tommaso Nigro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 20:52:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Professione]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidiano]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Tra gli interrogativi che accompagnano la quotidiana conduzione della composizione negoziata torna ricorrente quello relativo all’obbligatorietà del test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. Il nuovo decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, unitamente ai Principi di comportamento dell’Esperto recentemente licenziati dal CNDCEC, offrono ora elementi testuali sufficienti a sciogliere il dubbio in&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tra gli interrogativi che accompagnano la quotidiana conduzione della composizione negoziata torna ricorrente quello relativo all’obbligatorietà del test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. Il nuovo decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, unitamente ai Principi di comportamento dell’Esperto recentemente licenziati dal CNDCEC, offrono ora elementi testuali sufficienti a sciogliere il dubbio in senso negativo: il test non costituisce un adempimento imposto a pena di improcedibilità, ma piuttosto un valido strumento di autodiagnosi posto al servizio di una verifica che resta, questa sì, doverosa.</p>
<p style="text-align: justify;">Il dato di partenza si rinviene nell’art. 13, co. 2, CCII, il quale rammenta che sulla piattaforma sono disponibili un test pratico, una lista di controllo particolareggiata ed un protocollo di conduzione, demandando al decreto dirigenziale la definizione delle «modalità di esecuzione» del test. Si tratta, dunque, di un lessico che prevede una mera “messa a disposizione”, e non un’obbligatoria prescrizione, in continuità con l’impianto del previgente decreto del 21 marzo 2023. La conferma a contrario la si ritrova, poi, all’art. 17, comma 3, CCII che, nel declinare il corredo documentale minimo dell’istanza, non contempla il test tra le allegazioni necessarie. Infine, ad ulteriore riprova, la stessa check-list di accesso si limita a domandare, in forma di mera spunta, se «l’imprenditore ha redatto il test online di ragionevole perseguibilità del risanamento», postulando per definizione che esso possa anche difettare.</p>
<p style="text-align: justify;">La vera essenza dello strumento si ricava, tuttavia, dalla lettura del Protocollo di conduzione (Sezione III del decreto). Il punto 2.2 prevede che l’esperto svolga la verifica preliminare di perseguibilità «anche sulla base del test disponibile online», distinguendo poi due scenari: qualora l’imprenditore «abbia allegato» il test, l’esperto «lo esamina, correggendolo ove ne ravvisi l’esigenza»; qualora «non lo abbia allegato e l’esperto <strong>ne ravvisi l’esigenza</strong>», questi «solleciterà all’imprenditore la sua compilazione». La disposizione conferma, dunque, espressamente l’ipotesi della mancata allegazione (sulla quale, per vero, nessun dubbio si è mai posto neppure nella precedente versione del Dirigenziale) e subordina l’eventuale sollecito ad un apprezzamento discrezionale dell’esperto. Il successivo punto 2.3 ne ridimensiona ulteriormente la portata, qualificando l’esito del test come «comunque indicativo», da valutarsi «tenendo conto di tutti gli elementi informativi» disponibili.</p>
<p style="text-align: justify;">A tale impostazione si allineano i Principi di comportamento, che al paragrafo 3.2 riproducono pressoché testualmente la Sezione I del dirigenziale. L’Esperto, qui si legge, verifica le concrete possibilità di risanamento «anche sulla base dell’analisi del test pratico», ed «è opportuno» che ne solleciti la predisposizione «qualora lo stesso non sia stato allegato». Ciò in coerenza con la ricostruzione funzionale la quale sottolinea che il test «non diagnostica la crisi, ma contribuisce alla sua prognosi», essendo condotto sulla situazione corrente e sulle sole iniziative già adottate, così da misurare l’intensità dello sforzo di risanamento e non l’esistenza dello stato di crisi. Di qui la duplice attitudine dello strumento, ex ante prognostica e, una volta definito il piano, di riscontro. È previsto, infatti, che l’esperto possa rieseguire l’esercizio tenendo conto degli effetti previsti nel piano, per saggiarne la coerenza. Non a caso i Principi annoverano il test, ove redatto, tra la documentazione che l’esperto conserva a comprova della diligenza impiegata (11.1.9).</p>
<p style="text-align: justify;">La conclusione non deve, tuttavia, ingenerare equivoci. Ciò che è facoltativo è lo strumento, non l’obiettivo. La verifica delle concrete prospettive di risanamento resta un obbligo ineludibile dell’esperto che egli assolve avvalendosi del test ove disponibile, ma anche &#8211; <strong>ed eventualmente in via esclusiva</strong> &#8211; del progetto di piano, dei colloqui con l’imprenditore e degli ulteriori elementi acquisiti. Significativo, in tal senso, è anche il punto 15.3 del protocollo, che per le imprese sotto-soglia stabilisce che l’esperto «può» svolgere il test in via meramente residuale, «ove non sia possibile procedere altrimenti». Resta fermo, peraltro, che un rifiuto ingiustificato dell’imprenditore di dar corso alla compilazione sollecitata dall’esperto, lungi dall’essere irrilevante, ben potrebbe riverberarsi sul giudizio in punto di correttezza e buona fede che permea l’intero percorso negoziale.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, il test pratico si conferma uno strumento facoltativo ma vivamente raccomandato. La sua mancata redazione non preclude l’accesso alla composizione negoziata, mentre la sua presenza offre un primo, prezioso, termine di orientamento. Spetterà all’esperto sollecitarne la compilazione, ma solo quando, a suo insindacabile giudizio, ne ravvisi l’utilità e, soprattutto, leggerne gli esiti nella sua reale essenza di indicazione di percorso e non di mero verdetto.</p>
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		<item>
		<title>La proroga dell’incarico dell’Esperto nella composizione negoziata dopo il novellato art. 17, comma 7, CCII</title>
		<link>https://www.2020revisione.it/la-proroga-dellincarico-dellesperto-nella-composizione-negoziata-dopo-il-novellato-art-17-comma-7-ccii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tommaso Nigro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 20:47:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;intervento del D.Lgs. 136/2024 sull&#8217;art. 17, comma 7, CCII ha, di fatto, ridisegnato i confini dell&#8217;istituto della proroga dell&#8217;incarico dell&#8217;Esperto nella composizione negoziata, incidendo sul punto più controverso della pregressa formulazione, ovvero quello della legittimazione attiva alla richiesta. La previgente formulazione, come noto, subordinava la proroga alla circostanza che &#8220;tutte le parti lo richiedono e&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;intervento del D.Lgs. 136/2024 sull&#8217;art. 17, comma 7, CCII ha, di fatto, ridisegnato i confini dell&#8217;istituto della proroga dell&#8217;incarico dell&#8217;Esperto nella composizione negoziata, incidendo sul punto più controverso della pregressa formulazione, ovvero quello della legittimazione attiva alla richiesta. La previgente formulazione, come noto, subordinava la proroga alla circostanza che &#8220;tutte le parti lo richiedono e l&#8217;esperto vi acconsente&#8221;, imponendo, così, una manifestazione di consenso unanime di non agevole conseguimento, accanto all&#8217;ipotesi residuale della prosecuzione &#8220;resa necessaria dal ricorso dell&#8217;imprenditore al tribunale ai sensi degli articoli 19 e 22&#8221;. Tale impianto, come già evidenziato in un precedente contributo (si veda Due ipotesi di proroga dell’incarico dell’Esperto nella composizione negoziata, 13 gennaio 2024), generava in capo all&#8217;Esperto una complessa attività interpretativa del concetto di &#8220;totalità delle parti&#8221;, vedendolo costretto a districarsi tra le tesi della &#8220;totalità nominale&#8221; e della &#8220;totalità funzionale&#8221; (limitata ai soli soggetti ancora in trattativa).</p>
<p style="text-align: justify;">Il novellato art. 17, comma 7, CCII dispone ora, in una formulazione forse troppo ampia, che la prosecuzione possa essere richiesta dall&#8217;imprenditore o dalle parti con cui sono in corso le trattative. La sostituzione della congiunzione copulativa &#8220;e tutte&#8221; con la disgiuntiva &#8220;o”, incide sul piano qualitativo del potere di agire: viene riconosciuta all&#8217;imprenditore una legittimazione autonoma e individuale, di per sé sufficiente a innescare la valutazione dell&#8217;Esperto. Non può sottacersi, tuttavia, che la concorrente legittimazione delle parti in trattativa conservi un valore non meramente formale: il consenso di uno o più creditori, ancorché non strettamente necessario, rafforza la prognosi prospettica dell&#8217;Esperto, fornendogli un elemento di confidenza circa la concreta praticabilità del risanamento. In presenza di consenso plurale, quest’ultimo disporrà, dunque, di un più solido fondamento conoscitivo, mentre, in sua assenza, dovrà operare una più penetrante &#8220;prova di resistenza&#8221; sulla tenuta dell&#8217;exit prospettato dal debitore.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò posto, esiste anche una diversa prospettazione legata all’ipotesi in cui pendano, al momento di scadenza dei 180 giorni, misure protettive ex artt. 18 e 19 CCII. Qui, a ben vedere, possono verificarsi due fattispecie. La prima, quando le misure protettive siano pendenti e l’imprenditore non abbia prodotto alcuna istanza. In questo caso, considerato il dato testuale, ove la prosecuzione dell&#8217;incarico è &#8220;resa necessaria dal ricorso dell&#8217;imprenditore al tribunale ai sensi degli articoli 19 e 22&#8221;, deve ritenersi che l’incarico prosegua automaticamente sino alla naturale scadenza delle misure protettive, entro il limite massimo dei duecentoquaranta giorni. Tuttavia, pur in assenza di un consenso da esprimere, è quantomai opportuno che l&#8217;Esperto provveda ad un adempimento formale di deposito di un documento in piattaforma, dando atto del meccanismo di prosecuzione automatica e del relativo termine. Ciò tanto più alla luce della prassi, invero impropria, di talune Camere di Commercio che, in prossimità della scadenza dei centottanta giorni, segnalano una (insussistente) necessità di istanza di proroga direttamente riconducibile all&#8217;Esperto, ingenerando confusione sull&#8217;effettiva legittimazione e sull&#8217;automaticità dell&#8217;effetto. Così facendo la comunicazione in piattaforma assolve, dunque, anche ad una funzione chiarificatrice. Inoltre, è ben possibile che le misure protettive siano pendenti, ma che il debitore abbia instato per la prosecuzione, magari per un periodo di ulteriori 180 giorni. In questo caso, essendo la proroga già in essere, l&#8217;Esperto non ha, a rigore, alcun potere di esprimere un diniego (a meno che quest’ultimo non abbia, nel mentre, rinvenuto nuove questioni, non presenti all’atto del rinnovo delle misure, che impongano un arresto del percorso), atteso che la pendenza delle misure protettive confermate imporrebbe comunque la prosecuzione dell&#8217;incarico. La discrezionalità si esercita, pertanto, non già sull&#8217;<em>an </em>della proroga, ma sul <em>quantum</em> della stessa, potendo essa essere &#8220;ricondotta&#8221; – ove non sussistano prospettive idonee a giustificare il pieno termine semestrale – alla naturale scadenza delle misure protettive L&#8217;Esperto è, dunque, in ogni caso obbligato a pronunciarsi, non potendo restare inerte di fronte all&#8217;istanza. In chiave operativa, in entrambi i casi, pare opportuno che l’istanza ed il “consenso” dell’Esperto, una volta depositati in Piattaforma telematica, vengano veicolati all’imprenditore (che ben potrà essere onerato dell’obbligo di annotazione della proroga al Registro delle Imprese), ed alla Commissione, per poi essere inoltrati a tutti i creditori.</p>
<p style="text-align: justify;">Così qualificato il novellato assetto, non può sottacersi che la riformata legittimazione disgiuntiva, lungi dallo sminuire il ruolo dell&#8217;Esperto, ne accentua la funzione conformativa: a fronte di un&#8217;iniziativa più snella dell&#8217;imprenditore, l&#8217;organo della composizione è chiamato ad una valutazione prognostica più rigorosa, capace di modulare il quantum della proroga in coerenza con la pendenza delle misure protettive, in linea con quella centralità &#8220;solitaria&#8221; dell&#8217;Esperto che è stata da più parti lucidamente evidenziata.</p>
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		<title>L’attestazione di alternativa liquidatoria nella composizione negoziata dopo il decreto dirigenziale del 23 aprile 2026</title>
		<link>https://www.2020revisione.it/lattestazione-di-alternativa-liquidatoria-nella-composizione-negoziata-dopo-il-decreto-dirigenziale-del-23-aprile-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tommaso Nigro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 22:06:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Professione]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[alternativa liquidatoria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La pubblicazione, in G.U. del 31 maggio 2026, del decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, recante l&#8217;aggiornamento del precedente documento, impone una rilettura dei contenuti della relazione di alternativa liquidatoria nella composizione negoziata della crisi. In un precedente contributo (si veda &#8220;Attestazione di alternativa liquidatoria non obbligatoria nella composizione negoziata&#8221;, 30 maggio 2026) era stato&#8230;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.2020revisione.it/lattestazione-di-alternativa-liquidatoria-nella-composizione-negoziata-dopo-il-decreto-dirigenziale-del-23-aprile-2026/">L’attestazione di alternativa liquidatoria nella composizione negoziata dopo il decreto dirigenziale del 23 aprile 2026</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.2020revisione.it">2020revisione - Periodico di informazione economico, giuridico e fiscale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La pubblicazione, in G.U. del 31 maggio 2026, del decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, recante l&#8217;aggiornamento del precedente documento, impone una rilettura dei contenuti della relazione di alternativa liquidatoria nella composizione negoziata della crisi. In un precedente contributo (si veda &#8220;Attestazione di alternativa liquidatoria non obbligatoria nella composizione negoziata&#8221;, 30 maggio 2026) era stato sostenuto, all&#8217;esito di un&#8217;articolata indagine sulle interrelazioni tra l&#8217;art. 4 CCII, il previgente decreto dirigenziale del 2023 e i Principi di comportamento dell&#8217;esperto, che lo scenario comparativo con la liquidazione giudiziale fosse &#8220;facoltativo nelle forme ma sostanzialmente cogente nei contenuti&#8221;, rispondendo non già ad un obbligo formale di asseverazione ex artt. 84, comma 5, e 87, comma 3, CCII, bensì ad un onere sostanziale di disclosure attivabile a fronte di specifica richiesta dei creditori o dell&#8217;esperto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il nuovo testo ridisegna il quadro, intervenendo su gran parte della struttura ed incidendo, anzitutto, sulla collocazione sistematica della stima. Il valore di liquidazione del patrimonio, prima trattato in maniera meramente incidentale ed in termini di mera &#8220;opportunità&#8221; rimessa all&#8217;esperto dal paragrafo 13 del protocollo di conduzione, viene ora elevato a parametro strutturale della redazione del piano di risanamento ed ospitato nella Sezione II della check-list, al punto 6, articolato in dieci sotto-paragrafi (6.1-6.10) che ne tipizzano metodologia e perimetro.</p>
<p style="text-align: justify;">La centralità della stima è confermata, in principio, dalla premessa della medesima Sezione, ove si precisa che &#8220;il Piano, al fine di individuare l&#8217;interesse dei creditori e formulare proposte per loro coerenti, è redatto tenendo conto della stima del valore di liquidazione del patrimonio&#8221;. Il valore di liquidazione, dunque, da &#8220;opportunità&#8221; incidentale assurge ora a presupposto metodologico della costruzione stessa del piano e delle proposte alle parti interessate.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul piano della distribuzione degli oneri, il decreto novellato opera una significativa ridefinizione dei ruoli. Mentre nel testo del 2023 era l&#8217;esperto a dover, opportunamente, &#8220;procedere alla stima delle risorse derivanti dalla liquidazione&#8221;, il punto 6 della check-list è oggi espressamente rubricato &#8220;a cura dell&#8217;imprenditore&#8221;, restituendo a quest&#8217;ultimo la titolarità sostanziale dell&#8217;onere valutativo ed informativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Specularmente, il paragrafo 13.1 del protocollo non chiede più all&#8217;esperto di procedere alla stima, quanto piuttosto di &#8220;formarsi un proprio convincimento del valore delle risorse derivanti dalla liquidazione dell&#8217;intero patrimonio o di parti di esso&#8221;, ferma la facoltà di proporre la nomina congiunta di un soggetto di fiducia ove occorrano competenze ulteriori e specialistiche. Una soluzione coerente, peraltro, con quanto i &#8220;Principi di comportamento dell&#8217;esperto&#8221; elaborati dal CNDCEC (§§ 5.5.1-5.5.2) già prefiguravano in punto di richiesta della stima nello scenario alternativo della liquidazione giudiziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Resta, dunque, da sciogliere il nodo centrale: l&#8217;ingresso del valore di liquidazione nella check-list ed il suo accesso al rango di elemento di redazione del piano valgono a trasformarlo in un obbligo, superando la lettura della facoltatività raggiunta in vigenza del precedente decreto? La risposta resta negativa, ancorché con contorni più sfumati. Depongono in tal senso tre elementi convergenti. In primo luogo, la check-list reca, per espressa definizione, &#8220;indicazioni operative&#8221; che recepiscono &#8220;le migliori pratiche per la redazione dei piani d&#8217;impresa&#8221; e non &#8220;espressione di precetti assoluti&#8221;, come la stessa premessa ha cura di specificare. In secondo luogo, ed in modo dirimente, la premessa della Sezione II circoscrive le indicazioni il cui rispetto è richiesto &#8220;quanto meno&#8221; per accedere alla composizione ai soli paragrafi 1, 2, 3 e 8: il paragrafo 6, dedicato al valore di liquidazione, non vi è ricompreso. In terzo luogo, permane l&#8217;assenza di qualsiasi forma di asseverazione: l&#8217;unica espressione &#8220;deve&#8221; si rinviene nella Sezione II-Bis, ove l&#8217;obbligo non nasce dalla check-list, ma discende dal Codice (artt. 84, 87 e disposizioni collegate) ed è dal documento semplicemente recepito; nei procedimenti che coinvolgono il Tribunale e l&#8217;esperto, di contro, la relazione è definita meramente &#8220;consigliata&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Così qualificato il novellato assetto, non può sottacersi che la facoltatività formale convive ora con una cogenza sostanziale, agganciata ad un dato testuale di rango sub-regolamentare: il nuovo decreto dirigenziale trasforma quell’obbligo &#8220;morale&#8221; già delineato in una regola di buona redazione del piano, la cui inosservanza, pur priva di sanzione tipica, espone l&#8217;imprenditore ad un più stringente scrutinio di correttezza ex art. 4 CCII ed al rischio di un&#8217;agevole contestazione, da parte dei creditori o dell&#8217;esperto, in punto di completezza, veridicità e trasparenza dell&#8217;informativa. Si conferma, in definitiva, la dicotomia tracciata in altra sede tra coercizione formale nel perimetro concorsuale e libertà delle forme nel percorso negoziato, all&#8217;interno della quale, tuttavia, lo scenario comparativo acquisisce oggi un&#8217;inedita &#8220;dignità&#8221; strutturale, divenendo regola di buona redazione del piano e non più mera opportunità rimessa all&#8217;iniziativa dell&#8217;esperto.</p>
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		<item>
		<title>Il valore di liquidazione nella composizione negoziata: profili operativi del punto 6 della check-list</title>
		<link>https://www.2020revisione.it/il-valore-di-liquidazione-nella-composizione-negoziata-profili-operativi-del-punto-6-della-check-list/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tommaso Nigro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 21:48:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Professione]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[liquidazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il nuovo decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, già esaminato in altra sede sotto il profilo della qualificazione giuridica della relazione di alternativa liquidatoria, introduce al punto 6 della Sezione II della check-list, articolato in dieci sotto-paragrafi (6.1-6.10), una compiuta tipizzazione metodologica del &#8220;valore di liquidazione del patrimonio&#8221;, colmando una lacuna del testo previgente e&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il nuovo decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, già esaminato in altra sede sotto il profilo della qualificazione giuridica della relazione di alternativa liquidatoria, introduce al punto 6 della Sezione II della check-list, articolato in dieci sotto-paragrafi (6.1-6.10), una compiuta tipizzazione metodologica del &#8220;valore di liquidazione del patrimonio&#8221;, colmando una lacuna del testo previgente e sollevando, al contempo, interrogativi applicativi meritevoli di un primo momento di riflessione operativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Il parametro di riferimento che viene ora introdotto è il valore di liquidazione giudiziale (6.2), salvo il caso dello squilibrio ai sensi dell&#8217;art. 12 CCII, per il quale rileva il diverso valore della liquidazione in bonis ordinata. La stima, fondata su parametri oggettivi (6.3), deve comprendere l&#8217;eventuale maggior valore derivante dalla cessione dell&#8217;azienda in esercizio anche in sede giudiziale, recependo la nozione dell&#8217;art. 87, comma 1, lett. c), CCII, e deve considerare il fattore tempo mediante attualizzazione, nonché la probabilità di una cessione unitaria (6.4), con tassi di sconto differenziati a seconda che l&#8217;impresa resti gestita dall&#8217;imprenditore o sia aperta la liquidazione giudiziale (6.6), tenuto conto degli oneri da eventuale interruzione dell&#8217;attività (6.7) e, nella valutazione atomistica, dei costi di smontaggio, smaltimento e bonifica (6.9).</p>
<p style="text-align: justify;">Già in prima battuta, non priva di incertezze è la distinzione, posta dal par. 6.2, tra &#8220;crisi o insolvenza&#8221; &#8211; cui si associa il valore di liquidazione giudiziale &#8211; e mero &#8220;squilibrio&#8221; ex art. 12 CCII, cui si abbina la più favorevole liquidazione in bonis ordinata: la diversa qualificazione genera sensibili ricadute quantitative, imponendo all&#8217;imprenditore ed all&#8217;esperto la massima cautela. Egualmente delicata è la previsione del par. 6.5, ove il calcolo è fissato &#8220;alla data attuale&#8221;, in consapevole deroga rispetto alla &#8220;data della domanda&#8221; di cui all&#8217;art. 87 CCII. La formula, elastica, va intesa come la data più prossima al momento in cui le proposte sono in concreto formulate alle parti interessate, e non come fotografia cristallizzata all&#8217;ingresso in piattaforma. Tale scelta impone uno sdoppiamento temporale: gli attivi vanno assunti nella loro attualità, mentre le perdite di periodo ed il computo a ritroso del periodo sospetto per le azioni revocatorie ex art. 170, comma 2, CCII, vanno necessariamente riferiti ad una ragionevole data di apertura della liquidazione giudiziale, di norma futura rispetto alla data della stima.</p>
<p style="text-align: justify;">Di particolare rilievo è, poi, il par. 6.8, che, nel tentativo di addivenire al più probabile valore di liquidazione degli immobili, distingue tre configurazioni &#8211; di mercato, &#8220;quick sale&#8221; e concorsuale &#8211; prescrivendo l&#8217;assunzione di quella concorsuale, salvo il caso di CNC di imprese in bonis. La progressione, non quantificata dal documento, va ricostruita muovendo dal valore di mercato (prezzo conseguibile in assenza di pressione temporale), per transitare al quick sale, che incorpora la sola attualizzazione finanziaria del fattore tempo, e quindi al valore concorsuale, che riflette i fattori coattivi della vendita forzata: assenza di garanzia ex art. 2922 c.c., platea ristretta degli offerenti, &#8220;stigma&#8221; concorsuale. Si tratta, dunque, di una decomposizione &#8220;a cascata&#8221; nella quale ciascun gradino isola un distinto fattore di deprezzamento, sicché ai fini del valore concorsuale è metodologicamente corretto muovere dal quick sale e deprezzarlo unicamente dei fattori coattivi non ancora considerati, senza duplicare la componente temporale.</p>
<p style="text-align: justify;">Un ulteriore profilo sovente trascurato e ora disciplinato al par. 6.10 è la valorizzazione del magazzino, la cui configurazione varia radicalmente a seconda che l&#8217;attività sia in prosecuzione o si interrompa. Nello scenario di &#8220;fermo&#8221; le rimanenze subiscono un deprezzamento significativo, sino all&#8217;azzeramento per le componenti i cui costi di smaltimento eccedano il ricavabile; nello scenario di continuità, l&#8217;asset conserva, invece, il proprio valore, fatta salva la svalutazione delle componenti obsolete o a lenta rotazione secondo il criterio dell&#8217;OIC 13. La distinzione assume rilievo dirimente nelle ipotesi di cessione aggregata dell&#8217;azienda in esercizio, dove la prospettiva di una cessione unitaria può attenuare significativamente lo scarto concorsuale.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, il punto 6 della Sezione II costituisce un&#8217;apprezzabile tipizzazione metodologica, idonea ad orientare la discrezionalità tecnica del valutatore, pur senza esaurirla. Spetterà all&#8217;esperto vigilare sulla coerenza delle assunzioni &#8211; data di riferimento, configurazione di valore, ipotesi di continuità od interruzione &#8211; e sulla loro idoneità a fornire ai creditori un termine di paragone autenticamente significativo, in quella funzione conformativa rispetto al canone di buona fede e correttezza che presidia le trattative ai sensi dell&#8217;art. 4 CCII.</p>
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		<title>L’attestazione di alternativa liquidatoria nella composizione negoziata della crisi</title>
		<link>https://www.2020revisione.it/lattestazione-di-alternativa-liquidatoria-nella-composizione-negoziata-della-crisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tommaso Nigro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 16:35:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Professione]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[alternativa liquidatoria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Tra i temi più controversi che la prassi applicativa pone all&#8217;interprete nel contesto della composizione negoziata della crisi si colloca quello della necessità, o meno, di predisporre un&#8217;attestazione di “alternativa liquidatoria”, sulla falsariga di quanto è espressamente richiesto per gli strumenti di regolazione della crisi. Il quadro normato dal Codice della crisi disegna, per gli&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tra i temi più controversi che la prassi applicativa pone all&#8217;interprete nel contesto della composizione negoziata della crisi si colloca quello della necessità, o meno, di predisporre un&#8217;attestazione di “alternativa liquidatoria”, sulla falsariga di quanto è espressamente richiesto per gli strumenti di regolazione della crisi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il quadro normato dal Codice della crisi disegna, per gli strumenti concorsuali in senso stretto, un sistema compiuto di attestazioni comparative tra cui si stagliano l&#8217;art. 87, co. 3, e l’art. 84 co.5 CCII. Del tutto differente è, però, l&#8217;assetto della composizione negoziata che, come è noto, non costituisce procedura concorsuale, bensì mero percorso volontario.</p>
<p style="text-align: justify;">In un contesto in cui nessuna norma positiva impone il rilascio di un’attestazione <em>ex lege</em>, non può sottacersi come l&#8217;estraneità formale della composizione negoziata alle regole concorsuali non valga a recidere ogni nesso della “composizione” con il valore di liquidazione. Non sfugge, infatti, quanto sia importante ed utile aver, seppure embrionalmente, determinato, sin dai primi passi, quantomeno il valore di liquidazione dell’azienda o di suoi rami, posto che esso è funzionale alla conduzione delle trattative con le parti interessate e può rappresentare un elemento dirimente ai fini dell’accettazione delle proposte formulate dall’imprenditore nell’ambito del percorso negoziato.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, che tale documento non sia obbligatorio si ricava anche dalla lettura del decreto dirigenziale del 21 marzo 2023, il quale, al paragrafo 13, prescrive che &#8220;in qualunque momento risulti utile per le trattative, è <strong>opportuno</strong> che l&#8217;esperto proceda alla stima delle risorse derivanti dalla liquidazione dell&#8217;intero patrimonio o di parti di esso&#8221;, così da consentire alle parti di valutare &#8220;le utilità che deriverebbero dalla liquidazione, nel rispetto dell&#8217;ordine delle cause legittime di prelazione&#8221;. La disposizione positiva, che fa riferimento alla mera <strong>“opportunità”</strong>, confermerebbe, dunque, l’inesistenza dell’obbligo di redazione dell’attestazione di comparazione di scenari.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò posto, è possibile delineare una soluzione di equilibrio. Da un lato, la norma ed il connesso decreto dirigenziale non elevano la stima ad attestazione in senso tecnico, né ne impongono la forma, l&#8217;asseverazione e l&#8217;allegazione tipiche del concordato; dall&#8217;altro, ne riconoscono la funzione conformativa rispetto al canone di buona fede e correttezza che presidia le trattative ai sensi dell&#8217;art. 4 CCII.</p>
<p style="text-align: justify;">Provando ad andare più in profondità, nel contesto esaminato sembra prendere vigore una tesi che imporrebbe, quale elemento necessario, pena la violazione degli obblighi di cui all’art. 4 CCII, la redazione, già in fase di ingresso in piattaforma, o in un momento immediatamente successivo, di un elaborato redatto sul modello conforme a quello previsto negli strumenti concorsuali dall’art. 84 comma 5 CCII. La predicata tesi “forza” il contenuto dell’articolo, lasciando intravedere un obbligo nascente da altra disposizione normativa. A ben vedere, però, l’art. 4 CCII impone al debitore un solo obbligo di “illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente” ponendo a carico dello stesso il mero onere di fornire “<strong>tutte le informazioni necessarie e appropriate</strong> rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata, e allo strumento di regolazione della crisi e dell&#8217;insolvenza prescelto”. La conseguenza è che un ingresso in composizione negoziata, o anche lo sviluppo di una trattativa, senza l’illustrazione dello scenario alternativo liquidatorio, non può dirsi affatto violativo del principio di buona fede e correttezza, potendo essere, invece, invocato, nelle ipotesi in cui uno o più creditori, o anche l’Esperto, abbiano richiesto la redazione di apposita attestazione o specifiche delucidazioni e l’imprenditore non abbia fornito, su tale specifico punto, le “informazioni necessarie ed appropriate”.</p>
<p style="text-align: justify;">Resta, sullo sfondo, un’ulteriore questione, posto che, per come prospettato, la disposizione del Dirigenziale potrebbe far immaginare un coinvolgimento dell’Esperto nella valutazione dello “scenario liquidatorio” (quand’anche si ammette che nei casi più complessi si possa far ricorso ad ausiliari la cui nomina può essere proposta congiuntamente dalle parti, con oneri tra esse ripartiti).Tale ricostruzione risulta, tuttavia, mitigata da una soluzione che ben si coglie dal contenuto dei “Principi di comportamento dell’esperto nella composizione negoziata”, i quali, al punto 5.5.1, dispongono che l&#8217;Esperto conservi il potere di richiedere all’imprenditore di eseguire una stima del valore di liquidazione &#8220;nell&#8217;alternativo scenario della liquidazione giudiziale&#8221;, al fine di consentire una valutazione informata del vantaggio che la composizione è in grado di generare per i creditori. Di più la prassi richiamata, nella successiva sezione 5.5.2, propone la designazione di uno stimatore qualificato “la cui scelta compete all’imprenditore sulla base di competenze ed esperienze professionali documentate”, allo stesso tempo riconoscendo una <em>moral suasion</em> dell’Esperto che “può <strong>suggerire</strong> profili ed esperienze utili a svolgere il ruolo di stimatore”.</p>
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		<title>L’intervento del curatore nell’udienza ex art. 207, commi 10 e 13, CCII</title>
		<link>https://www.2020revisione.it/lintervento-del-curatore-nelludienza-ex-art-207-commi-10-e-13-ccii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tommaso Nigro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 16:23:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Professione]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[curatore]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il combinato disposto dei commi 10 e 13 dell&#8217;art. 207 CCII, che presidia il procedimento camerale di impugnazione, opposizione e revocazione dei crediti ammessi al passivo della liquidazione giudiziale – ed estensibile, in virtù del rinvio operato dall&#8217;art. 270, comma 5, CCII, alla liquidazione controllata – pone all&#8217;interprete uno snodo ermeneutico di non scarso momento.&#8230;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.2020revisione.it/lintervento-del-curatore-nelludienza-ex-art-207-commi-10-e-13-ccii/">L’intervento del curatore nell’udienza ex art. 207, commi 10 e 13, CCII</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.2020revisione.it">2020revisione - Periodico di informazione economico, giuridico e fiscale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il combinato disposto dei commi 10 e 13 dell&#8217;art. 207 CCII, che presidia il procedimento camerale di impugnazione, opposizione e revocazione dei crediti ammessi al passivo della liquidazione giudiziale – ed estensibile, in virtù del rinvio operato dall&#8217;art. 270, comma 5, CCII, alla liquidazione controllata – pone all&#8217;interprete uno snodo ermeneutico di non scarso momento. La questione indagata attiene alla reale portata dell&#8217;intervento del curatore in udienza, dovendo interrogarsi se esso si esaurisca in un mero adempimento informativo, o se possa ritenersi anche idoneo, sul piano sostanziale, a orientare l&#8217;esito del giudizio, sino a determinarne la sorte in chiave di archiviazione.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 207 CCII, nel complesso sistema delineato, prescrive, tra gli altri, la partecipazione del curatore all&#8217;udienza, personalmente o tramite delega, anche se non costituito, al fine di informare le altre parti ed il Giudice sulle &#8220;concrete prospettive di soddisfacimento dei crediti concorsuali&#8221;. La disposizione, già in larga parte presente nella previgente formulazione dell&#8217;art. 99 R.D. 267/42, riannoda la fase istruttoria a quella decisoria nell&#8217;aspirazione, già delineata dalla riforma del 2006, di compendiare in un&#8217;unica udienza camerale ammissione e assunzione dei mezzi di prova.</p>
<p style="text-align: justify;">In detto contesto occorre riflettere sulla portata dell’intervento del Curatore. Una prima interpretazione, che fa perno sul tenore letterale, induce a ritenere che la partecipazione personale all’udienza, in ogni caso necessaria e non facoltativa in assenza di costituzione, (deponendo in tal senso il verbo “partecipa”, diverso dall’accezione “può partecipare”), sia confinata ad un onere meramente informativo che si esaurisce nella comunicazione dello stato della procedura e delle conseguenti prospettive di soddisfacimento di tutti i creditori concorsuali (non solo dell’opponente), senza che l&#8217;apporto possa tradursi in una valutazione di merito rilevante per il collegio. In tal senso l’informativa richiesta può essere ritenuta una mera evoluzione dell’obbligo già sancito dal co. 2 dell&#8217;art. 205 CCII, potendo immaginare una sorta di aggiornamento temporale di un dato già precedentemente fornito al creditore, ora opponente. Ciò, si badi, costituisce un preciso obbligo, essendo il Curatore tenuto, e non soltanto facoltizzato, a rispondere, tra l’altro in modo non generico né evasivo, seppur nei limiti di una possibile prognosi.</p>
<p style="text-align: justify;">Detta opzione, sebbene rispettosa della lettera del comma 10, presta il fianco a non trascurabili obiezioni sistematiche. Confinare il curatore al rango di mero &#8220;messaggero&#8221; significherebbe disconoscere il carattere ausiliario, ma sostanzialmente partecipativo, che la disposizione assegna all&#8217;organo della procedura. In una lettura maggiormente spinta potrebbe, infatti, ritenersi che l&#8217;apporto richiesto possa non esaurirsi nella mera informativa, ma assurgere a parametro tecnico capace di incidere sul giudizio di interesse ad agire del creditore opponente, con la conseguenza che, ove l&#8217;attivo realizzabile risulti insufficiente persino a coprire le prededuzioni, l&#8217;eventuale ammissione del credito impugnato si traduca in attività priva di utilità pratica. Ne consegue che il collegio, in sede di decisione, ben potrebbe – e anzi dovrebbe – valorizzare le risultanze dell&#8217;intervento del curatore quale presupposto fattuale per la pronuncia di archiviazione, ove si appalesi l&#8217;inutilità sostanziale della prosecuzione del giudizio. In coerenza con il principio di economia processuale, potrebbe, allora, ritenersi che la sopravvenuta carenza di interesse, desumibile, fra l&#8217;altro, dalle dichiarazioni del curatore sull&#8217;inesistenza di concrete prospettive di soddisfacimento, possa legittimare la declaratoria di cessazione della materia del contendere ovvero la chiusura anticipata del procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, come insegna la Relazione illustrativa, l’intervento del Curatore si risolve comunque in una sorta di <em>moral suasion,</em> posto che esso “risponde a finalità deflattive, giacché è possibile che il creditore opponente, informato in modo circostanziato e tempestivo del fatto che l&#8217;attivo della procedura non consentirà il soddisfacimento del suo credito, decida di non coltivare oltre impugnazione o che, in ogni caso, il contatto tra le parti agevoli l&#8217;individuazione del reale <em>thema decidendum</em>.”</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, può fondatamente sostenersi che la partecipazione del curatore ex art. 207, co. 10, CCII, lungi dall&#8217;esaurirsi nel modulo informativo, integri un istituto di portata orientativa. La lettura sistematica della norma, in chiave coordinata con l&#8217;art. 205 CCII e con i principi generali in materia di interesse ad agire, ben potrebbe sostenere il consolidarsi di un orientamento che, superando il dato meramente letterale, riconosca all&#8217;intervento del curatore una funzione conformativa anche del giudizio di archiviazione, in coerenza con l&#8217;esigenza di evitare la prosecuzione di giudizi privi di concreta utilità per la massa creditoria.</p>
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		<title>La transazione fiscale nella composizione negoziata</title>
		<link>https://www.2020revisione.it/la-transazione-fiscale-nella-composizione-negoziata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tommaso Nigro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 16:13:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Professione]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[composizione negoziata]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nel contesto delle novità introdotte dal Correttivo ter grande interesse riveste l’introduzione del comma 2 bis dell’art. 23 CCII che consente ora, a certe condizioni, di accedere alla transazione fiscale. In argomento si annota un recentissimo provvedimento del Tribunale di Roma, reso in data 7 marzo 2026 che si staglia nell’ancora magmatico perimetro applicativo della&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nel contesto delle novità introdotte dal Correttivo ter grande interesse riveste l’introduzione del comma 2 bis dell’art. 23 CCII che consente ora, a certe condizioni, di accedere alla transazione fiscale. In argomento si annota un recentissimo provvedimento del Tribunale di Roma, reso in data 7 marzo 2026 che si staglia nell’ancora magmatico perimetro applicativo della riformata disposizione.</p>
<p style="text-align: justify;">La pronuncia in commento, nell’autorizzare l’esecuzione di un accordo transattivo tra la proponente e l’Amministrazione Finanziaria nell&#8217;ambito di una composizione negoziata della crisi, affronta con estremo rigore tecnico il delicato tema dei confini del sindacato giudiziale. L&#8217;interrogativo di fondo, che permea l&#8217;intera motivazione, attiene alla natura stessa del controllo demandato al Tribunale, ovvero se esso debba limitarsi a un vaglio di regolarità formale e procedurale o se, al contrario, debba spingersi fino a uno scrutinio di merito sulla convenienza economica e sulla fattibilità del piano di risanamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice capitolino, attraversando l’attuale giurisprudenza, sposa una linea interpretativa che privilegia la &#8220;regolarità sostanziale&#8221;, intesa come verifica della coerenza intrinseca e della non contraddittorietà delle attestazioni professionali, rifuggendo da ogni indebita incursione nell’autonomia negoziale delle parti. In questo contesto, l&#8217;attività del Tribunale viene ricondotta nell&#8217;alveo della volontaria giurisdizione, ove non è richiesto di accertare l’attendibilità dei giudizi dell’attestatore o la sussistenza di eventuali soluzioni di continuità nel procedimento di formazione del consenso dell’Agenzia delle Entrate, bensì di garantire che l&#8217;accordo sia sorretto da un apparato documentale idoneo a supportare una determinazione consapevole del creditore pubblico. Ed è proprio la dialettica tra il rigore della norma e l&#8217;elasticità dello strumento negoziale a connotare il decreto, il quale sottolinea come il giudizio di &#8220;sufficienza&#8221; dell’istruttoria e dei dati assunti a sostegno dell’accordo appartenga esclusivamente all&#8217;Agenzia fiscale, alla quale, peraltro, appartiene la relativa responsabilità. Sotto il profilo economico-patrimoniale, la vicenda in esame offre uno scenario di particolare interesse.</p>
<p style="text-align: justify;">Il piano di risanamento, originariamente fondato sulla razionalizzazione dei costi e sull&#8217;incremento dell&#8217;attività privata, ha trovato il proprio equilibrio nella ristrutturazione del debito fiscale attraverso una proposta di transazione ex art. 23, comma 2-bis CCII, contemplante uno stralcio del 50% del debito complessivo. La documentazione a corredo, tra cui spicca l’attestazione di convenienza redatta dal professionista indipendente e la relazione sulla veridicità dei dati aziendali effettuata dal revisore, ha evidenziato il miglior soddisfacimento offerto in regime di continuità rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. Quest&#8217;ultima, analizzata attraverso scenari &#8220;atomistici&#8221; e &#8220;going concern&#8221; con il metodo DCF, avrebbe infatti generato un attivo sensibilmente inferiore, con un soddisfacimento del credito erariale stimato in misura non superiore al 14-15%. Il divario tra le due ipotesi, in uno all’affidabilità degli elaborati, fonda, dunque, il convincimento giudiziale, inteso come scrutinio di regolarità sostanziale.</p>
<p style="text-align: justify;">In aggiunta, va valorizzata l’attenzione da parte del Tribunale per l’elemento sociale e funzionale, trattandosi di azienda ospedaliera gestita dalla ricorrente che, nella prospettazione, non viene considerata come un asettico complesso di beni strumentali, bensì come un presidio sanitario territoriale di rilevanza strategica, la cui integrità è indissolubilmente legata alla tutela del diritto fondamentale alla salute sancito dall&#8217;art. 32 della Costituzione. Il Giudice delegato accoglie le riflessioni dell’attestatore, sottolineando come la liquidazione giudiziale comporterebbe un <em>vulnus </em>gravissimo per la comunità, con ricadute occupazionali e assistenziali non recuperabili. In questa prospettiva, il fattore organizzativo, declinato in termini di protocolli clinici e cultura professionale, assurge a componente essenziale dell’avviamento, giustificando una soluzione della crisi che preservi il &#8220;sistema unitario&#8221; dell&#8217;impresa sanitaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto del Tribunale di Roma si pone, dunque, in consapevole contrasto con quella dottrina che vorrebbe trasformare il controllo autorizzativo in un giudizio di merito sull&#8217;idoneità dell&#8217;accordo a produrre il riequilibrio economico-finanziario della società. Al contrario, la decisione ribadisce la centralità delle relazioni tecniche, purché intrinsecamente tra loro coerenti e prodotte da soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza e professionalità. Il provvedimento conferma, dunque, che, in sede di art. 23, comma 2-bis, la funzione del giudice non è quella di sostituirsi all&#8217;Amministrazione Finanziaria o all&#8217;attestatore, ma quella di garantire la correttezza del processo decisionale, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di trasparenza che devono governare la gestione delle crisi d&#8217;impresa, senza parentesi incidentali di merito.</p>
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		<title>Il deposito del bilancio di esercizio presso la Camera di Commercio</title>
		<link>https://www.2020revisione.it/il-deposito-del-bilancio-di-esercizio-presso-la-camera-di-commercio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Biancardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 20:35:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Professione]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio di esercizio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le società di capitali (principalmente s.r.l. e s.p.a.), nonché i consorzi con attività esterna, le imprese sociali e cooperative, le società sportive dilettantistiche senza fine di lucro, le start up e le piccole medie imprese innovative sono soggetti obbligati alla presentazione del bilancio di esercizio presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio, così&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le società di capitali (principalmente s.r.l. e s.p.a.), nonché i consorzi con attività esterna, le imprese sociali e cooperative, le società sportive dilettantistiche senza fine di lucro, le <em>start up</em> e le piccole medie imprese innovative sono soggetti obbligati alla presentazione del bilancio di esercizio presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio, così come previsto dall’art. 31 della legge n. 340 del 2000 e successive modifiche. Il bilancio di esercizio è un documento contabile approvato dall’assemblea dei soci,  che le suddette imprese o società di capitali sono tenute a redigere al termine di ogni esercizio annuale. Esso non solo garantisce la trasparenza aziendale, ma fornisce anche informazioni fondamentali ad investitori e creditori.</p>
<p style="text-align: justify;">Il bilancio deve rappresentare con chiarezza e in modo veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato di esercizio. Include il conto economico, che mostra i ricavi e i costi, nonché lo stato patrimoniale, che fornisce un resoconto delle attività e delle passività dell’impresa. Con il bilancio di esercizio si identifica l’insieme dei documenti contabili e dei <em>report</em> finanziari che l’impresa è tenuta a redigere periodicamente per legge, al fine di accertare con chiarezza e in maniera corretta la propria situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio, al termine del periodo amministrativo di riferimento. Il deposito del bilancio di esercizio presso il Registro delle imprese è, pertanto, un adempimento obbligatorio per determinate persone giuridiche, e deve essere effettuato in modalità esclusivamente telematica nel termine di trenta giorni dall’approvazione da parte dell’assemblea.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono obbligati alla presentazione del bilancio l’amministratore e i liquidatori della società. L’amministratore, ferme restando le proprie responsabilità, può avvalersi al solo fine del deposito telematico di un intermediario, ossia un professionista abilitato quale un commercialista o consulente del lavoro iscritto all’albo. Tutti i soggetti obbligati alla presentazione e l’eventuale intermediario sono tenuti alla sottoscrizione digitale. Il bilancio deve essere, quindi, sottoscritto con la firma digitale del legale rappresentante della società o del professionista da questo incaricato. Dall’ottobre del 2024 non può più essere effettuata una sottoscrizione con il modello di procura speciale. Per il deposito del bilancio di esercizio la trasmissione alla Camera di Commercio avviene telematicamente tramite la piattaforma DIRE. Esso deve essere prodotto nel formato elettronico XBRL, formato accettato dalla Camera di Commercio per la ricezione del deposito, mentre per bilanci delle società quotate in borsa è disponibile il formato ESEF. Unitamente al predetto file del bilancio è necessario allegare il verbale di assemblea di approvazione della persona giuridica ed ulteriori eventuali allegati previsti in casi specifici, quali la relazione sulla gestione e la relazione del collegio sindacale sulla gestione.</p>
<p style="text-align: justify;">L’omessa o tardiva presentazione comporta sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da una pena ridotta fino ad un terzo per ritardi fino a trenta giorni, ad una sanzione piena per ritardi superiori a trenta giorni, a sanzioni maggiorate nel caso in cui vengano superati i sessanta giorni. Qualora il bilancio non venisse approvato nei termini di legge la sanzione amministrativa potrebbe superare i duemila euro per ogni soggetto obbligato. Inoltre il mancato deposito del bilancio potrebbe costituire la base di un’informativa di reato, nell’ipotesi in cui sia considerato finalizzato ad eludere le normative fiscali vigenti in Italia. Qualora il mancato deposito dovesse avvenire per tre anni consecutivi, la società può essere cancellata dal Registro delle Imprese.</p>
<p style="text-align: justify;">Le sanzioni per il mancato deposito ricadono direttamente sugli amministratori della società. Ogni amministratore è personalmente ad autonomamente responsabile dell’obbligo di presentazione del bilancio di esercizio, pertanto la multa viene comminata ad ognuno di essi. Il pagamento della multa da parte di un amministratore non estingue le multe applicate agli altri membri del consiglio di amministrazione. In tema di sanzioni amministrative per violazione dell&#8217;obbligo di deposito del bilancio, per la Cassazione (Cass. Civ., n. 21503 del 2012)  predetto obbligo fa carico a ciascun amministratore personalmente, con la conseguenza che ciascuno di essi risponde per fatto proprio dell’inosservanza di tale adempimento. L’irrogazione della sanzione di cui all’articolo 2630 c.c. prescinde, pertanto, da qualsiasi rapporto di solidarietà tra gli amministratori.</p>
<p style="text-align: justify;">Per la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ., n. 13534 del 2021) l’omesso deposito dei bilanci in fase di liquidazione per oltre tre anni consecutivi non costituisce remissione del debito, ovvero non realizza una presunzione grave, precisa e concordante di rinuncia al credito di cui la società è titolare. Con sentenza n. 3016 del 2025 la Cassazione ha precisato che la cancellazione dal Registro delle imprese per mancata presentazione del bilancio di esercizio non è significativa rispetto alla responsabilità del liquidatore per bancarotta documentale semplice. Il reato di bancarotta non può avere ad oggetto il bilancio di liquidazione, poiché tale documento non rientra fra i libri e le scritture contabili contemplati dalla norma penale. L’obbligo della tenuta di scritture contabili perdura anche durante la liquidazione, e viene meno solo con la cessazione dell’attività a seguito della cancellazione dal Registro delle imprese. Con sentenza n. 1205 del 2015 la Cassazione ha, poi, stabilito che il deposito di un bilancio falso non configura il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, poiché alcuna norma conferisce attitudine probatoria all’attività dei funzionari presso la Camera di Commercio in ordine al contenuto degli atti di cui ricevono il deposito.</p>
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		<item>
		<title>La rilevazione di ratei, risconti, fatture da emettere e da ricevere</title>
		<link>https://www.2020revisione.it/la-rilevazione-di-ratei-risconti-fatture-da-emettere-e-da-ricevere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beniamino Furno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 13:23:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Professione]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidiano]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Come imputare correttamente costi e ricavi che sono in tutto, o in parte, di competenza di un esercizio diverso da quello in cui sono stati rilevati? Affinché sia possibile procedere con la rilevazione degli assestamenti, è necessario che nelle registrazioni contabili caricate nel corso dell&#8217;esercizio, per i costi e ricavi di competenza (parziale, o totale) di&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Come imputare correttamente costi e ricavi che sono in tutto, o in parte, di competenza di un esercizio diverso da quello in cui sono stati rilevati?</p>
<p style="text-align: justify;">Affinché sia possibile procedere con la rilevazione degli assestamenti, è necessario che nelle registrazioni contabili caricate nel corso dell&#8217;esercizio, <strong>per i costi e ricavi di competenza (parziale, o totale) di un esercizio diverso, sia stato ben indicato il periodo di competenza</strong>.</p>
<p>Le registrazioni contabili che originano ratei, risconti, fatture da emettere o da ricevere, sono le seguenti:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Le fatture ricevute comprovanti costi di competenza (totale, o parziale) dell&#8217;esercizio successivo, originano RISCONTI;</li>
<li>Le fatture ricevute comprovanti costi di competenza (totale, o parziale) dell&#8217;esercizio precedente, originano FATTURE DA RICEVERE;</li>
<li>Le fatture emesse comprovanti ricavi di competenza (totale, o parziale) dell&#8217;esercizio successivo, originano RISCONTI;</li>
<li>Le fatture emesse comprovanti ricavi di competenza (totale, o parziale) dell&#8217;esercizio precedente, originano FATTURE DA EMETTERE;</li>
<li>Le scritture di contabilità generale per costi di competenza (totale, o parziale) dell&#8217;esercizio successivo, originano RISCONTI ATTIVI;</li>
<li>Le scritture di contabilità generale per costi di competenza (totale, o parziale) dell&#8217;esercizio precedente, originano RATEI PASSIVI;</li>
<li>Le scritture di contabilità generale per proventi di competenza (totale, o parziale) dell&#8217;esercizio successivo, originano RISCONTI PASSIVI;</li>
<li>Le scritture di contabilità generale per proventi di competenza (totale, o parziale) dell&#8217;esercizio precedente, originano RATEI ATTIVI.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><u>Da un punto di vista ragionieristico</u><strong>:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Ratei passivi e fatture da ricevere sono concetti analoghi: in entrambi i casi, abbiamo un costo contabilizzato nell&#8217;esercizio successivo a quello di competenza. Oppure, abbiamo un costo a cavallo tra 2 esercizi, che viene contabilizzato nel secondo esercizio.</li>
<li>Ratei attivi e fatture da emettere sono concetti analoghi: in entrambi i casi, abbiamo un ricavo contabilizzato nell&#8217;esercizio successivo a quello di competenza. Oppure, abbiamo un ricavo a cavallo tra 2 esercizi, che viene contabilizzato nel secondo esercizio.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ipotizziamo, a titolo di esempio, di dover chiudere la contabilità dell&#8217;esercizio 2025. Dovremo:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Riscontare (stornare) costi e ricavi registrati nel 2025, ma di competenza (totale, o parziale) del 2026;</li>
<li>Imputare costi e ricavi registrati nel 2026, ma di competenza (totale, o parziale) del 2025.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><u> </u></p>
<p style="text-align: justify;"><u>Facciamo alcuni esempi:</u></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Nella registrazione di una fattura emessa per un fitto attivo anticipato contabilizzato nel 2025, ma parzialmente di competenza del 2026.<br />
Da questa registrazione, avrà origine un RISCONTO PASSIVO (per il 2025).</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>Nella registrazione di una fattura di acquisto per servizi industriali che sono stati fatturati nel 2026, ma che sono stati interamente usufruiti nel corso del 2025.<br />
Da questa registrazione, avrà origine una FATTURA DA RICEVERE (per il 2025).</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>Nella registrazione del pagamento di un premio assicurativo che è stato pagato nel 2025, ma che è parzialmente di competenza per il 2026.<br />
Da questa registrazione, avrà origine un RISCONTO ATTIVO (per il 2025).</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>Nella registrazione del pagamento di un canone di locazione (posticipato) pagato nel 2026, ma che è parzialmente di competenza per il 2025.<br />
Da questa registrazione, avrà origine un RATEO PASSIVO (per il 2025).</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Prima di procedere con la contabilizzazione, è possibile verificare l&#8217;elenco dei risconti (attivi e passivi) da registrare.<br />
Per ogni operazione che genera un risconto, i moderni programmi di contabilità permettono di visualizzare:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Il calcolo del risconto;</li>
<li>La registrazione che ha originato il risconto.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Così, ad esempio, potremo verificare agevolmente il calcolo effettuato per l&#8217;assicurazione di 3.400,00 €, che:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Per 61 giorni è di competenza del 2025;</li>
<li>Per 90 giorni è di competenza del 2026.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Essendo stata pagata nel 2025, andrà stornata (RISCONTATA) la parte di competenza del 2026, pari a 2.026,49 €.</p>
<p style="text-align: justify;">Se desideriamo, possiamo generare una registrazione distinta per ogni singola operazione, ma nella generalità dei casi è preferibile redigere un&#8217;unica registrazione per tutte le operazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Analogamente ai risconti, è possibile verificare anche le operazioni che originano: ratei (attivi e passivi), fatture da emettere, fatture da ricevere.<br />
Per ogni operazione che genera un rateo (o una fattura da emettere/ricevere), si potrà visualizzare:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Il calcolo;</li>
<li>La registrazione contabile.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Così, ad esempio, potremo verificare agevolmente il calcolo effettuato per il pagamento della locazione con canone posticipato:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Per 30 giorni è di competenza del 2025 (RATEO);</li>
<li>Per 31 giorni è di competenza del 2026.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Poiché il pagamento di 2.000 € è stato effettuato nel 2026, all&#8217;esercizio 2025 dovremo imputare un rateo passivo di 983,61 €.</p>
<p style="text-align: justify;">Come per i risconti, se desideriamo, possiamo generare una registrazione distinta per ogni singola operazione, ma nella generalità dei casi è preferibile redigere un&#8217;unica registrazione per tutte le operazioni.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.2020revisione.it/la-rilevazione-di-ratei-risconti-fatture-da-emettere-e-da-ricevere/">La rilevazione di ratei, risconti, fatture da emettere e da ricevere</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.2020revisione.it">2020revisione - Periodico di informazione economico, giuridico e fiscale</a>.</p>
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