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Il deposito del bilancio di esercizio presso la Camera di Commercio

Le società di capitali (principalmente s.r.l. e s.p.a.), nonché i consorzi con attività esterna, le imprese sociali e cooperative, le società sportive dilettantistiche senza fine di lucro, le start up e le piccole medie imprese innovative sono soggetti obbligati alla presentazione del bilancio di esercizio presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio, così come previsto dall’art. 31 della legge n. 340 del 2000 e successive modifiche. Il bilancio di esercizio è un documento contabile approvato dall’assemblea dei soci, che le suddette imprese o società di capitali sono tenute a redigere al termine di ogni esercizio annuale. Esso non solo garantisce la trasparenza aziendale, ma fornisce anche informazioni fondamentali ad investitori e creditori.
Il bilancio deve rappresentare con chiarezza e in modo veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato di esercizio. Include il conto economico, che mostra i ricavi e i costi, nonché lo stato patrimoniale, che fornisce un resoconto delle attività e delle passività dell’impresa. Con il bilancio di esercizio si identifica l’insieme dei documenti contabili e dei report finanziari che l’impresa è tenuta a redigere periodicamente per legge, al fine di accertare con chiarezza e in maniera corretta la propria situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio, al termine del periodo amministrativo di riferimento. Il deposito del bilancio di esercizio presso il Registro delle imprese è, pertanto, un adempimento obbligatorio per determinate persone giuridiche, e deve essere effettuato in modalità esclusivamente telematica nel termine di trenta giorni dall’approvazione da parte dell’assemblea.
Sono obbligati alla presentazione del bilancio l’amministratore e i liquidatori della società. L’amministratore, ferme restando le proprie responsabilità, può avvalersi al solo fine del deposito telematico di un intermediario, ossia un professionista abilitato quale un commercialista o consulente del lavoro iscritto all’albo. Tutti i soggetti obbligati alla presentazione e l’eventuale intermediario sono tenuti alla sottoscrizione digitale. Il bilancio deve essere, quindi, sottoscritto con la firma digitale del legale rappresentante della società o del professionista da questo incaricato. Dall’ottobre del 2024 non può più essere effettuata una sottoscrizione con il modello di procura speciale. Per il deposito del bilancio di esercizio la trasmissione alla Camera di Commercio avviene telematicamente tramite la piattaforma DIRE. Esso deve essere prodotto nel formato elettronico XBRL, formato accettato dalla Camera di Commercio per la ricezione del deposito, mentre per bilanci delle società quotate in borsa è disponibile il formato ESEF. Unitamente al predetto file del bilancio è necessario allegare il verbale di assemblea di approvazione della persona giuridica ed ulteriori eventuali allegati previsti in casi specifici, quali la relazione sulla gestione e la relazione del collegio sindacale sulla gestione.
L’omessa o tardiva presentazione comporta sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da una pena ridotta fino ad un terzo per ritardi fino a trenta giorni, ad una sanzione piena per ritardi superiori a trenta giorni, a sanzioni maggiorate nel caso in cui vengano superati i sessanta giorni. Qualora il bilancio non venisse approvato nei termini di legge la sanzione amministrativa potrebbe superare i duemila euro per ogni soggetto obbligato. Inoltre il mancato deposito del bilancio potrebbe costituire la base di un’informativa di reato, nell’ipotesi in cui sia considerato finalizzato ad eludere le normative fiscali vigenti in Italia. Qualora il mancato deposito dovesse avvenire per tre anni consecutivi, la società può essere cancellata dal Registro delle Imprese.
Le sanzioni per il mancato deposito ricadono direttamente sugli amministratori della società. Ogni amministratore è personalmente ad autonomamente responsabile dell’obbligo di presentazione del bilancio di esercizio, pertanto la multa viene comminata ad ognuno di essi. Il pagamento della multa da parte di un amministratore non estingue le multe applicate agli altri membri del consiglio di amministrazione. In tema di sanzioni amministrative per violazione dell’obbligo di deposito del bilancio, per la Cassazione (Cass. Civ., n. 21503 del 2012) predetto obbligo fa carico a ciascun amministratore personalmente, con la conseguenza che ciascuno di essi risponde per fatto proprio dell’inosservanza di tale adempimento. L’irrogazione della sanzione di cui all’articolo 2630 c.c. prescinde, pertanto, da qualsiasi rapporto di solidarietà tra gli amministratori.
Per la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ., n. 13534 del 2021) l’omesso deposito dei bilanci in fase di liquidazione per oltre tre anni consecutivi non costituisce remissione del debito, ovvero non realizza una presunzione grave, precisa e concordante di rinuncia al credito di cui la società è titolare. Con sentenza n. 3016 del 2025 la Cassazione ha precisato che la cancellazione dal Registro delle imprese per mancata presentazione del bilancio di esercizio non è significativa rispetto alla responsabilità del liquidatore per bancarotta documentale semplice. Il reato di bancarotta non può avere ad oggetto il bilancio di liquidazione, poiché tale documento non rientra fra i libri e le scritture contabili contemplati dalla norma penale. L’obbligo della tenuta di scritture contabili perdura anche durante la liquidazione, e viene meno solo con la cessazione dell’attività a seguito della cancellazione dal Registro delle imprese. Con sentenza n. 1205 del 2015 la Cassazione ha, poi, stabilito che il deposito di un bilancio falso non configura il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, poiché alcuna norma conferisce attitudine probatoria all’attività dei funzionari presso la Camera di Commercio in ordine al contenuto degli atti di cui ricevono il deposito.
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