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AMMORTIZZATORI SOCIALI E CORONA VIRUS

Profilo redazionale della testata giornalistica.

AMMORTIZZATORI SOCIALI E CORONA VIRUS

commi 1 e 2, del D.L.vo n. 148/2015

ll nostro ordinamento è caratterizzato da un elevato numero di norme sanzionatorie dedite a punire l’eventuale violazione di precetti normativi che impongono obblighi a carico dei datori di lavoro con finalità di tutela dei diritti fondamentali dei Lavoratori compresi la loro integrità fisica e la loro salute

Sia per i casi di contagio del Coronavirus, sia per la situazione di crisi che si sta creando, aumentano le preoccupazioni delle imprese sulle relative ripercussioni.  Ma ancor di più quelle dei Datori di lavoro che ogni giorno hanno il compito di tutelare i dipendenti e di migliorare la salubrità dell’ambiente di lavoro.

Le misure poste a sostegno sono diverse. Il datore di lavoro può chiedere ai propri dipendenti di lavorare da casa ricorrendo allo Smart Working, come da decreto del Governo, causato anche dallo Stop agli spostamenti. Può richiedere ai dipendenti di fruire di ferie o permessi residui in attesa del perfezionamento degli ammortizzatori. In alternativa, per le attività non rientranti nell’ Ordinanza, lavorare con prudente distanza ed obbligatorio l’uso di guanti e mascherine.

La CIG concessa dall’INPS consiste nell’integrazione di una percentuale della retribuzione a favore del lavoratore subordinato (originariamente prevista solo a favore dei lavoratori con qualifica di operaio, poi anche di impiegato o quadro). Ma si spera che disposizioni concrete in materia di occupazione di fiscalizzazione degli oneri sociali o altre norme in materia diventino presto operative per garantire la gestione delle eccedenze occupazionali e l’emergenza Coronavirus.

Gli interventi dovrebbero garantire soprattutto i comparti produttivi tradizionalmente più deboli e quindi maggiormente esposti alle crisi congiunturali ma anche alle aree produttive ritenute forti, dando luogo a una panoramica generalizzata dell’utilizzazione delle risorse disponibili.

Il lavoro rappresenta il termometro più fedele dell’economia: i primi sintomi di ripresa sono segnalati da un incremento dell’occupazione mentre la recessione si accompagna a processi di ristrutturazione e di riduzione dei posti. Per questo è necessario attuare una vera e propria politica dell’occupazione attraverso misure che favoriscano l’economia.

Purtroppo i problemi interagendo fra loro negativamente rendono ulteriormente grave la situazione economica con ripercussioni importanti.  La sospensione dei contributi disposta dal D.L. 18/2020 PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 70 DEL 17.03.2020 cosiddetto Decreto  “Cura Italia” ed il rinvio delle scadenze fiscali si collocano e si configurano come possibile alternativa ma non può certo essere una soluzione definitiva, bisogna escogitare soluzioni positive e molti stimoli per impedire alle imprese di fallire.

Principali misure previste dal decreto

Queste le principali misure previste dal decreto:

  • Fondi a sostegno per l’occupazione e per il reddito affinché nessun lavoratore perda il posto di lavoro a causa dell’emergenza Coronavirus;
  • Estensione degli ammortizzatori sociali per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi e stagionalie altre forme di lavoro ;
  • estensione del congedo parentale per le famglie che potranno usufruire di 15 giorni  evoucher babysitter di 600 € per i genitori
  • fondo di integrazione salariale ;
  • cassa in deroga per tutti i datori di lavoro ;
  • estensione dei permessi previsti dalla legge 104 per i lavoratori. Per i mesi di Marzo e Aprile i permessi non saranno più di 3 ma di 12 giorni
  • intervento sui licenziamenti per fermare le procedure attivate dal 23 febbraio in poi, data di inizio dell’emergenza coronavirus in Italia.

Con la circolare INPS 12 marzo 2020, n. 38, l’Istituto specifica le modalità di applicazione delle norme previste dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, relativo alle misure speciali a sostegno delle imprese e dei lavoratori che svolgono attività in quella che, all’inizio dell’emergenza sanitaria da COVID-19, era stata definita “zona rossa”.

L’istanza (che riguarda il personale in forza al 23 febbraio u.s.) va prodotta all’INPS, seguendo le usuali modalità telematiche, entro la fine del quarto mese dall’inizio della sospensione o della riduzione: la durata dell’intervento integrativo non può essere superiore a tre mesi.

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per l’emergenza COVID-19, possono presentare domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al mese di agosto 2020 per il personale in forza alla data del 23 febbraio 2020, anche privo del requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale.

La domanda andrà presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Le Regioni e Province autonome possono riconoscere per i datori di lavoro privati di tutti i settori non coperti dalle disposizioni di sostegno al reddito precedenti, tranne il lavoro domestico, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro previo accordo sindacale che può essere concluso anche in via telematica.

L’accordo non è richiesto per le aziende che occupano meno di 5 dipendenti. Il trattamento può essere concesso solo con pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS (art. 44 d.lgs. 148/2015) a cui Regioni e provincie autonome invieranno i decreti di concessione e le liste dei beneficiari.

La Regione Campania ha stipulato  il 19/03/2020 l’accordo quadro per il riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga  ex art. 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 con l’Inps e le Dall’applicazione di tale trattamento organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Possono beneficiare dell’integrazione salariale tutti i lavoratori, indipendentemente dall’anzianità di effettivo lavoro maturata presso le aziende richiedenti il trattamento, aventi, alla data del 23 febbraio 2020, un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato nei limiti della durata del primo contratto.

La domanda di concessione del trattamento viene inoltrata a cura del legale rappresentante dell’azienda alla Regione Campania – Direzione Generale dell’Istruzione, della Formazione, del Lavoro e delle Politiche Giovanili, esclusivamente utilizzando l’apposita procedura informatica resa disponibile, secondo termini e modalità di cui all’Avviso che sarà pubblicato sul portale istituzionale della Regione.

L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Regione. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, la Regione, a seguito di formale comunicazione da parte dell’Istituto, non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

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