Le societĂ di capitali (principalmente s.r.l. e s.p.a.), nonchĂŠ i consorzi con attivitĂ esterna, le imprese…
âBonus Vacanzeâ. Nuova GUIDA, ma senza nuovo bonus

LâAgenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova GUIDA, aggiornata a giugno 2021, per fornire ulteriori chiarimenti sullâutilizzo del vecchio âBonus Vacanzeâ 2020. In effetti vengono forniti indicazioni e modalitĂ per lâutilizzo del âBonus Vacanzeâ giĂ chiesto, ma non utilizzato lo scorso anno, anche per gli effetti della pandemia.
Chiariamo subito che la proroga per il âBonus Vacanzeâ, contenuta nel decreto milleproroghe, riguarda lâutilizzo allungato allâanno 2021 del âBonus Vacanzeâ, con alcune novitĂ , ma non permette di chiedere un nuovo bonus.
Come utilizzare il Bonus Vacanze.
Il bonus, richiesto dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 può essere utilizzato una sola volta, nel periodo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, per il pagamento di servizi offerti – in ambito nazionale – da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast abilitati a livello nazionale e regionale, nonchĂŠ per il pagamento di servizi offerti, sempre in Italia, dalle agenzie di viaggi e tour operator ma anche con lâausilio, lâintervento o lâintermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici (oltre la proroga vi è anche questa novitĂ ).
La richiesta del âBonus Vacanzeâ.
Per usufruire del bonus allungato al 2021, necessita averne fatto richiesta entro il 31 dicembre 2020.
Possono fruire dellâagevolazione i nuclei familiari con indicatore ISEE in corso di validitĂ – ordinario o corrente – non superiore a 40.000 euro.
Per il calcolo dellâindicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), occorre presentare allâInps la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
Questa dichiarazione (DSU) è un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica di un nucleo familiare e che ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.
Importi dellâagevolazione per lâutilizzo dei servizi turistici ricettivi.
Il bonus, riconosciuto per il periodo dâimposta 2020 e 2021, spetta nella misura massima di:
- 500 euro per i nuclei familiari composti da tre o piĂš persone;
- 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone;
- 150 euro per quelli composti da una sola persona.
Può essere fruito da un componente del nucleo familiare, anche diverso da chi ha effettuato la richiesta.
Le spese devono essere sostenute in unâunica soluzione per i servizi resi da una singola impresa turistica e documentate con fattura o documento commerciale o, per il solo anno 2020, scontrino/ricevuta fiscale, nei quali sia indicato il codice fiscale di chi intende fruire dellâagevolazione.
Quanto si risparmia con il âBonus Vacanzeâ.
Il âBonus Vacanzeâ permette di avere uno sconto dellâ80% per il pagamento dei servizi ricevuti dallâ impresa turistica e per il restante 20% una detrazione dâimposta in sede di dichiarazione dei redditi.
La detrazione dâimposta del 20% sarĂ richiesta con la dichiarazione dei redditi che sarĂ presentata per lâanno di imposta 2020 o 2021, in funzione dellâanno di utilizzo del bonus.
Per non incorrere in spiacevoli disguidi è opportuno verificare preventivamente, con il fornitore del servizio turistico, lâadesione allâiniziativa e lâaccettazione del bonus.
Lo sconto dellâ80% accordato dal fornitore dei servizi viene, da questâultimo, recuperato – a partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dellâapplicazione dello sconto – sotto forma di credito dâimposta, utilizzabile in compensazione e senza limiti dâimporto attraverso il modello F24 (codice tributo 6915).
In alternativa può essere ceduto a terzi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. Ă previsto anche che il credito d’imposta, non ulteriormente ceduto, è usufruito dal fornitore dei servizi, con le modalitĂ previste per il soggetto cedente.
Come pagare i servizi turistici ricettivi.
Al momento del pagamento del corrispettivo – dovuto per il servizio ricevuto – la persona, che intende fruire del bonus, deve comunicare al fornitore il proprio codice fiscale e il codice univoco assegnato in sede di registrazione e conferma del âBonus Vacanzeâ o, in alternativa al codice univoco, deve esibire il QR code, ottenuto in precedenza.
Le FAQ presenti nella Guida.
Nella Guida sono presenti alcune risposte a domande frequenti, a moâ dâesempio ne riportiamo una che indica presso quali strutture è possibile utilizzare il âBonus Vacanzeâ.
Il bonus può essere speso in Italia nelle strutture che svolgono attivitĂ turistico ricettiva oppure presso agenzie di viaggi o tour operator per lâacquisto di un servizio turistico reso in Italia.
Si tratta delle attivitĂ corrispondenti ai seguenti codici ATECO:
- 55.10 Alberghi e strutture simili
– 55.10.00 Alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel & residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande);
- 55.20 Alloggi per vacanze e strutture per brevi soggiorni
– Â 55.20.10 Villaggi turistici;
– Â 55.20.20 Ostelli della gioventĂš;
– 55.20.30 Rifugi di montagna, inclusi quelli con attivitĂ mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande;
– Â 55.20.40 Colonie marine e montane;
– Â 55.20.50 Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole;
– Â 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
- i) fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze ii) cottage senza servizi di pulizia
– 55.20.52 AttivitĂ di alloggio connesse alle aziende agricole;
79.11.00 AttivitĂ delle agenzie di viaggio;
79.12.00 AttivitĂ dei tour operator.
Per consultare altre FAQ (risposte a domande frequenti) e altri approfondimenti, si rinvia alla GUIDA di giugno 2021 dellâAgenzia delle Entrate.
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