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Gli obblighi del Curatore allo smaltimento dei rifiuti
Lo spinoso tema della responsabilità del Curatore in ordine agli obblighi ambientali, che rischia di determinare una selezione avversa nello svolgimento dell’incarico, si arricchisce di nuovi orientamenti che, nel solco delle statuizioni dell’Adunanza Plenaria, tendono a confermare le esimenti.
Come noto, il Consiglio di Stato, con il provvedimento n. 3/2021, ha, dopo aver escluso che il curatore possa essere qualificato come avente causa del fallito nel trattamento dei rifiuti, sancito l’obbligo della Curatela alla rimozione degli stessi, ai sensi dell’art. 192 del DLgs. 152/2006, nelle ipotesi, e solo in quelle, in cui ne abbia materialmente acquisito la “detenzione” all’atto dell’intervenuta dichiarazione di fallimento, per effetto della redazione dell’inventario dei beni dell’impresa ex artt. 87 e ss. del RD 267/42, espressamente precisando che “la responsabilità alla rimozione è connessa alla qualifica di detentore acquisita dal curatore fallimentare non in riferimento ai rifiuti (che sotto il profilo economico a seconda dei casi talvolta si possono considerare “beni negativi”), ma in virtù della detenzione del bene immobile inquinato su cui i rifiuti insistono e che, per esigenze di tutela ambientale e di rispetto della normativa nazionale e comunitaria, devono essere smaltiti”.
Sicché la dispensa dagli obblighi ambientali viene ricondotta al contesto in cui il Curatore non abbia stabilito un “rapporto di materialità” con il bene immobile in cui giacciono i rifiuti precedentemente prodotti (ad es. in ipotesi in cui il cespite non sia di proprietà e/o non vi sia un titolo atto al godimento), determinando così una sfera di “immunità”.
Il principio pare oramai unanimemente recepito come dimostrano i precedenti del TAR Lombardia, sentenza n. 733 del 24 marzo 2023 (si veda “Niente obbligo di smaltimento rifiuti per la curatela fallimentare” del 13.05.2023) e del TAR Campania, sentenza n° 01835 del 27.06.2022, che, chiamati a determinarsi in materia di obblighi ambientali di rimozione dei rifiuti abbandonati ai sensi dell’art. 192 del DLgs. 152/2006, hanno entrambe escluso la responsabilità della curatela fallimentare sul presupposto della “mancata detenzione” dell’area su cui i rifiuti insistono e dell’assenza di un “rapporto di materialità”.
In detto contesto c’è tuttavia una fattispecie che va ulteriormente indagata e concerne il rapporto tra l’acquisizione dei beni con l’inventario, di cui tratta espressamente l’Adunanza Plenaria e la successiva, eventuale, derelizione. Questione che era stata, per vero, già incidentalmente affrontata all’interno della richiamata pronuncia del Consiglio di Stato la quale, nel valutare l’eccezione della difesa del Fallimento, finalizzata a valorizzare la facoltà riconosciuta dall’art. 42, comma 3, di “rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi”, aveva ritenuto tali considerazioni non condivisibili, sul presupposto che:
(i) “l’evenienza prevista da tale art. 42, comma 3, costituisce una mera eventualità di fatto, riguardante la gestione della procedura fallimentare e il ventaglio di scelte accordate dal legislatore al curatore e non incide sul rapporto amministrativo e sui principi in materia di bonifica come sopra rappresentati;
(ii) “il medesimo comma 3 si riferisce ai beni – quali ad esempio quelli derivanti da eredità o in forza di donazioni, le vincite ai giochi, i diritti d’autore – che entrano a diverso titolo nel patrimonio dell’imprenditore dopo la dichiarazione di fallimento e che sono oggetto di spossessamento: esso comunque comporta che, a seguito della rinuncia del creditore, l’imprenditore stesso gestisca i medesimi beni che restano suoi e comunque non si applica ai casi – quale quello all’esame del Collegio – in cui il bene, cioè l’immobile inquinato, risulti di proprietà dell’imprenditore al momento della dichiarazione del fallimento”.
L’assunto resta convincente nella misura in cui la norma richiamata era quella dell’art. 42 L.Fall, non avendo la difesa, stranamente, invocato la più pertinente disciplina del co. 8 dell’art. 104 ter L.Fall. che opportunamente regolava la materia della “derelizione”.
Il tema è ora affrontato in un recente provvedimento adottato in sede di reclamo dal Tribunale di Treviso (provv. del 04.04.2024) che, nel valorizzare il primario “interesse dei creditori” nella valutazione del giudizio di manifesta convenienza, indipendentemente dalle caratteristiche dei beni interessati, ha ritenuto che “l’abbandono può intervenire dopo la formazione dell’inventario, quando il curatore scelga di rinunciare alla liquidazione dei beni inventariati”, sicché “l’applicazione del principio che correla l’obbligo di ripristino ambientale alla detenzione fondata sull’inventariazione va necessariamente contemperata con l’istituto della derelizione. Il cui effetto è pur sempre unico sia in caso di rinuncia all’acquisizione dei beni, sia in caso di rinuncia alla liquidazione dei beni acquisiti”.
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