Con nota 5486 diramata il 16 luglio c.a., lâIspettorato Nazionale del lavoro (INL), dâintesa con INPS…
La legittimazione attiva del cessionario
Il tema della legittimazione attiva del cessionario, nelle frequenti ipotesi che si presentano – in particolare nel settore delle esecuzioni immobiliari ed in quello concorsuale -, continua ad animare il dibattito giurisprudenziale, dovendo interrogarsi se essa permanga anche nelle ipotesi in cui il ricorrente non è iscritto allâAlbo degli intermediari finanziari.
In argomento è intervenuto di recente, con la valutazione del profilo preliminare, la Corte di Appello di Salerno, con sentenza n° 523 del 06.06.2024, giungendo, come si vedrĂ , a confermare lâipotesi piĂš liberale.
La tesi della reclamante era che, ai sensi dellâart. 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, il servizio di riscossione dei crediti ceduti nellâambito di operazioni di cartolarizzazione (come, nella specie, il credito ceduto a Siena NPL 2018 s.r.l.) può essere svolto solo da banche o da intermediari finanziari iscritti nellâalbo degli intermediari finanziari, di cui allâart. 106 T.U.B, ragion per cui dovrebbe essere ritenuto affetto da nullitĂ il mandato conferito da Siena NPL 2018 s.r.l. a Cerved Credit Management s.p.a. per il recupero dei crediti, trattandosi questâultima di una societĂ non iscritta nellâalbo degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B.
Tale impostazione, ovvero quella della nullitĂ ex art. 1418 c.c. del mandato alla riscossione (anche giudiziale e coattiva) conferito alla societĂ non iscritta nellâalbo ex art. 106 T.U.B. per violazione di norma imperativa, non appare affatto condivisa dalla giurisprudenza di legittimitĂ , in considerazione della circostanza che la norma posta a presidio di interessi pubblicistici non si pone, nei rapporti privatistici intersoggettivi, in termini imperativi.
La Corte fa, in particolare, perno sulla recente pronuncia resa dalla Cassazione (ordinanza del 18.3.2024, n. 7243) nella quale si afferma testualmente che âle succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, piĂš in generale, delle attivitĂ finanziarie)â e che âdallâomessa iscrizione nellâalbo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invaliditĂ , pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con lâautoritĂ di vigilanza o per eventuali profili penalisticiâ.
La conseguenza, nel caso in esame, è che la societĂ ricorrente, pur non iscritta nellâelenco 106 T.U.B., è stata ritenuta pienamente legittimata a proporre istanza per la dichiarazione di fallimento, affidando il suo recupero ad unâesecuzione concorsuale, non ravvisandosi alcuna fattispecie di nullitĂ , ex art. 1418 c.c., del mandato conferitole dalla cessionaria del credito alla riscossione, anche giudiziale.
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