skip to Main Content

La Trasparenza Bancaria

Commercialista - Revisore legale dei conti Socio fondatore Imperium Audit Spa
Giornalista pubblicista
Gestore della Crisi da sovraindebitamento
Consulente Bancario
E-mail: mariaantonellapera@gmail.com

Nel linguaggio bancario, il termine trasparenza allude all’insieme delle informazioni che le banche devono fornire ai propri clienti e al pubblico in generale per metterli in grado di valutare le condizioni economiche e normative relative alle operazioni fatte o da effettuare (spese, commissioni, tassi, etc. etc.); a quegli accorgimenti volti a rendere chiaro e comprensibile ad un utente di media istruzione il funzionamento dei rapporti con un istituto di credito o con una banca o con una finanziaria.

Uno dei principali riferimenti legislativi è il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B. –Testo Unico Bancario), approvato con il Decreto Legislativo n. 385 del primo settembre 1993 e successive modifiche che ha superato e inglobato la legge n. 154/1992.  La forte crescita dell’interesse della clientela verso l’affidabilità delle istituzioni finanziarie è un fenomeno che si registra ormai da diversi anni molto prima dell’ultima crisi economica globale.

A fronte di questa tendenza, il sistema bancario e finanziario ha avviato un processo di creazione di valore etico aziendale attraverso la costituzione di presidi organizzativi, nell’ambito del sistema dei controlli interni (internal audit e risk management), con la specifica funzione di offrire un’analisi preventiva di tutte le possibili conseguenze, sia sul piano giuridico e sanzionatorio che su quello operativo e reputazionale, dell’insieme di attività e operazioni che quotidianamente pone in essere la società–banca (di piccole o grandi dimensioni).

Opportuna premessa è l’analisi del rapporto banca-cliente. Giova al riguardo evidenziare che negli ultimi anni si è andato trasformando l’atteggiamento delle banche nei confronti della clientela. Si è passati da un comportamento che ricercava il profitto delle vendite e nel contenimento dei costi, alla considerazione che il successo derivi dal soddisfacimento del cliente, che è diventato più esigente, informato.

Invero si tende ad analizzare i bisogni, latenti o espressi, di ogni persona, nonché studiare i comportamenti, i segnali e le emozioni lanciati dalla clientela al momento del contatto. Dopo aver individuato detti bisogni, spetta al servizio marketing formulare quel prodotto o servizio che possa garantire il raggiungimento di un duplice obiettivo: da un lato la soddisfazione del cliente e dall’altro la remunerazione alla banca.

La relazione che si instaura tra le banche ed il cliente indica il complesso di rapporti di natura finanziaria, informativa, di comunicazioni personali che sono alla base del soddisfacimento del cliente. La relazione ideale deve essere in grado di ottimizzare il rapporto tra la banca (massimizzare la redditività) e il cliente (massimizzare la soddisfazione). Nella gestione della sua relazione con il cliente, la banca deve porre particolare attenzione al proprio portafoglio clienti per individuare la possibilità di sviluppo dei propri affari, non focalizzandosi sui prodotti che si pensa possano garantire il raggiungimento dei propri obiettivi, bensì sui clienti e segmenti di mercato che si vogliono sviluppare.

La banca si attiva per adeguarsi al nuovo cliente offrendo prodotti e servizi accessori in grado di soddisfare richieste di qualità e nuovi bisogni, nonché adottando una strategia di multicanalità: aumentano quindi i canali attraverso i quali il cliente può interagire con l’azienda (sportelli, phone banking, POS, Consulenti iscritti all’OAM, mobile banking, …..) In particolare il lavoro svolto prenderà in considerazione un aspetto critico del rapporto banche-clienti ovvero il metodo mediante il quale vengono diffuse le informazioni, si tratterà quindi di riflettere sull’adeguatezza del corpus normativo e sulla chiarezza ed intelligibilità degli strumenti utilizzati. Le recenti vicende che hanno coinvolto il sistema creditizio italiano, caratterizzando la storia degli ultimi decenni, hanno indotto il legislatore italiano a svolgere una serie di interventi diretti a tutelare l’equilibrio contrattuale in tutte quelle situazioni in cui il consumatore si trovi particolarmente impreparato e quindi esposto alle conseguenze di una scelta non del tutto consapevole.

Attesa la frequenza di situazioni di questo tipo, la soluzione in concreto seguita dal legislatore è stata nel senso di contemplare, in seno alla stessa disciplina generale del contratto e dei singoli tipi contrattuali di derivazione europea, l’obbligo di trasmissione al consumatore delle informazioni indispensabili per il corretto funzionamento di un mercato pienamente concorrenziale, perché il fruitore di un servizio o acquirente di un bene quanto più compiutamente informato, tanto più è in condizione di orientare consapevolmente  ed efficacemente la propria scelta.

Il destinatario della protezione è tutelato, pertanto, nella fase antecedente all’atto di scambio (messaggi pubblicitari, informazioni preventive), ma anche in occasione dell’atto di scambio (controllo della vessatorietà delle clausole, garanzia di informazione) e successivamente allo stesso (disciplina del recesso, ipotesi di declaratoria di invalidità).

Per quanto concerne la legislazione in materia di trasparenza bancaria, giova ricordare che, con la legge 17 febbraio 1992 n. 154, e con il D.M. 24 aprile 1992, sono state introdotte alcune norme che richiedono alle banche ed alle finanziarie di evidenziare l’importanza delle clausole fondamentali che regolano tutti i rapporti tra la banca ed il singolo cliente.

Cosi, oltre alla specifica indicazione dei tassi applicati, a debito e a credito (oggetto anche di una comunicazione da inviarsi al cliente almeno una volta l’anno), debbono risultare chiaramente dal contratto le commissioni (spread) ed in generale il prezzo di ciascuna operazione, la valuta applicata, ed ogni altro dato utile alla comprensione del funzionamento del rapporto.

Le banche devono inoltre ottemperare all’obbligo di affissione di appositi avvisi, da esporsi nei locali degli istituti, che riportino le condizioni generali applicate alla clientela; la mancanza di pubblicità da parte dell’Istituto comporta che i servizi dei quali non sia esposto il prezzo siano da intendersi gratuiti.

I contratti devono, salvo poche eccezioni, essere redatti in forma scritta ed una copia deve essere consegnata al cliente. Sono inoltre nulle le eventuali clausole di rinvio agli usi, poiché ogni punto del contratto deve essere espressamente dettagliato e sono nulle anche le clausole che siano per il cliente meno convenienti per prezzi e condizioni, rispetto a quanto è riportato sugli avvisi affissi.

Maria Antonella Pera
Latest posts by Maria Antonella Pera (see all)
Back To Top
Search
La riproduzione è riservata!