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Le funzioni di controllo e coerenza declinate dal decalogo del âbuon espertoâ nella composizione negoziata
Il perimetro delle competenze dellâesperto va indagato alle luce delle prescrizioni che si rinvengono nella Sezione III, del Decreto Dirigenziale dedicata, in maniera piĂš ampia, al âprotocollo di conduzione della composizione negoziataâ, che, per espressa ammissione, âreca la declinazione operativa delle prescrizioni normative contenute nel Decreto leggeâ, recependo inoltre âle migliori pratiche per una soluzione concordata della crisi, da intendersi, pertanto, come buone prassi e non come precetti assolutiâ.
Principiando, quanto alla funzione rivestita, dal richiamo allââAnalisi della coerenza del piano di risanamento con la check-list (lista di controllo)â, dove si ha cura di ribadire, in chiave operativa, come il piano di risanamento, che può essere redatto a cura dellâimprenditore prima o durante la composizione negoziata, è sottoposto ad unâanalisi di coerenza da parte dellâesperto sulla base di quelle indicazioni giĂ precedentemente illustrate (di cui alla check-list della Sezione II).
Dando atto che lâesperto potrĂ , in aggiunta al primario corredo documentale, richiedere allâimprenditore, al suo organo di controllo e al revisore legale, quando in carica, ogni informazione che ritenga utile o necessaria; nel contempo ricordando allâimprenditore il dovere di rappresentare la propria situazione in modo completo e trasparente.
CosĂŹ riconoscendo un potere di indagine maggiore allâesperto, seppur sempre confidando su un monito, non sanzionato, di rappresentazione veritiera dei dati che poggia esclusivamente sul precetto generale dellâobbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza.
Se lâesperto dovesse ravvisare carenze o incongruenze della situazione contabile di partenza o anche si rendesse conto della necessitĂ di apportare correttivi al piano di risanamento, sarĂ tenuto a segnalare allâimprenditore lâesigenza che le modifiche avvengano in tempi rapidi riconoscendo, nel principio di sommarietĂ che anima lâintervento normativo, la possibilitĂ di utilizzare lâiscrizione prudenziale di un fondo rettificativo ed il computo, in via prudenziale, di un fabbisogno finanziario integrativo.
Lâesperto sarĂ tenuto, poi, ad esaminare la ragionevolezza complessiva dei flussi di cassa liberi al servizio del debito, tenendo opportunamente conto delle indicazioni contenute nella check-list, con la precisazione che tali flussi, per le imprese alle quali trova applicazione lâapproccio semplificato previsto dai paragrafi 30 e seguenti del principio contabile OIC 9, possono essere stimati ricorrendo ai flussi reddituali, secondo quanto meglio precisato al punto 4.10.4 della check-list di cui alla Sezione II.
Infine, il protocollo investe la funzione dellâesperto con riferimento allââAnalisi delle linee di interventoâ cui è dedicato il paragrafo 5, dove è inizialmente previsto che il professionista abbia il compito di esaminare, alla luce del piano di risanamento, lâadeguatezza delle strategie e delle iniziative industriali, tenendo opportunamente conto di quanto riportato al par. 3 della check-list di cui alla Sezione II. E, laddove ravvisi concrete prospettive di risanamento dellâimpresa (in qualsiasi sua forma, anche indiretta), sarĂ tenuto, in uno allâimprenditore, ad individuare le parti con le quali è opportuno che vengano intraprese le trattative. Spingendosi il decreto anche a selezionare un protocollo di comportamento con suggerimenti operativi, specificando che, nellâindividuazione degli interessi della singola parte al raggiungimento di un accordo, di norma â5.2.1. lâinteresse della singola parte è commisurato alle conseguenze derivanti su di essa dal venir meno della continuitĂ aziendale dellâimpresa.
Rilevano a tal riguardo le utilitĂ derivanti dalla prosecuzione del rapporto (in termini di sbocchi di mercato, di canali di approvvigionamento, dellâottenimento di servizi essenziali per la parte, di mantenimento di contratti di licenza dâuso, di collaborazioni anche industriali in essere, di ricadute derivanti sui mandati di associazione temporanea dâimpresa); 5.2.2. lâinteresse della singola parte dipende anche dalla misura di soddisfacimento dei diritti di credito realizzabile in caso di liquidazione dei beni (anche attraverso il concordato preventivo semplificato) o nelle alternative concretamente praticabili (per esempio, fallimento, amministrazione straordinaria), tenuto anche conto delle eventuali garanzie collaterali rilasciate; 5.2.3. lâinteresse della singola parte al risanamento dellâimpresa può derivare da conseguenze sui rapporti di credito o economici con terze parti (ad esempio, il rischio dellâestensione della crisi ad altre societĂ del gruppo con le quali sono in essere rapporti di credito o economici che ne sarebbero pregiudicati); 5.2.4. lâinteresse della singola parte può dipendere dalle conseguenze derivanti da una procedura concorsuale in capo allâimprenditore (ad esempio, responsabilitĂ per la concessione di credito, conseguenze derivanti dalle garanzie concesse e da azioni revocatorie fallimentari di atti posti in essere)â.
In pratica, rappresentando un quadro dâinsieme alla controparte del procedimento che tenga in debito conto le conseguenze negative del fallimento delle trattative in termini di perdita di valore e di responsabilitĂ emergenti del creditore.
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