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Le misure protettive e cautelari nella composizione negoziata

Giornalista pubblicista.
Dottore Commercialista
Revisore Legale dei conti
Docente e formatore Crisi d’impresa

La parentesi giudiziale che trova ingresso nella composizione negoziata in caso di richiesta di misure protettive ex artt. 18 e 19 CCII, si arricchisce di nuovi contenuti. Merita, infatti, attenzione, in questo contesto, un recente provvedimento reso dal Tribunale di Salerno in data 10 ottobre 2023 che investe il profilo delle misure atipiche che è possibile concedere. In sintesi, e con rimando al prosieguo per il contenuto più specifico, il Tribunale campano ammette che, su richiesta del debitore, il giudice investito della composizione negoziata della crisi, tenuto conto del dovere delle parti di comportarsi nel corso delle trattative secondo buona fede e correttezza ed in presenza di una proposta di piano con mero riscadenziamento del debito, possa accogliere parzialmente, con decreto emesso inaudita altera parte, la richiesta di misure cautelari e vietare fino all’emissione del provvedimento definitivo la negoziazione dei titoli bancari postdatati a specifici creditori.

Nel caso sottoposto all’esame giudiziale vengono, in primo luogo, ritenute non meritevoli di accoglimento le istanze volte, inaudita altera parte, ad inibire: la proposizione di ricorsi per ingiunzione di pagamento; l’intimazione di pagamento di somme; la proposizione di istanze di liquidazione giudiziale da parte dei creditori (sul presupposto che trattasi di atti che i creditori possono compiere senza incidere direttamente sul patrimonio del debitore); lasciando, per un momento sullo sfondo, con necessità di motivare ulteriormente, la richiesta di inibire la levata dei protesti dei titoli e le segnalazione alle banche dati.

A tal proposito il Giudicante dapprima si interroga se, nella frazione di tempo che intercorre fino all’emissione del provvedimento di eventuale conferma delle misure protettive, siano comportamenti da qualificarsi “in buona fede” quelli di richiedere o levare protesti in caso di assegni privi di provvista e quelli di procedere a segnalazioni pregiudizievoli all’interno di banche dati ai danni del ricorrente, quali la Centrale di Allarme Interbancaria e la Centrale Rischi; per poi concludere che non sia possibile imporre inaudita altera parte le suddette condotte, in quanto si tratta di misure del tutto atipiche che non impediscono direttamente le trattative e non incidono sul patrimonio del ricorrente. Con la conseguenza di giungere a rigettare la richiesta di disporre il sequestro giudiziario di tutti gli assegni bancari in possesso dei creditori elencati.

C’è, tuttavia, un tema incidentale che il Tribunale valorizza e che attiene il divieto provvisorio di negoziazione dei titoli bancari postdatati, su cui, contemperando gli opposti interessi, così si esprime: “All’uopo va rammentata la ontologica differenza tra la condotta dell’imprenditore che ha emesso olim gli assegni postdatati e la condotta da attribuire all’impresa che oggi chiede di accedere alla composizione negoziata della crisi, perché in crisi risanabile, proponendo un piano di pagamento entro 12 mesi integrale e, quindi, proponendo una mera riscadenziazione dei pagamenti ai fornitori.

Sul punto l’imprenditore nei limiti di una valutazione inaudita altera parte fornisce un indizio di prova sufficiente per ritenere non solo che la ricorrente non possa procedere al pagamento dei crediti portati da titoli postdatati di ottobre e via via dei mesi successivi, ma anche che la messa all’incasso degli assegni postdatati possa pregiudicare le trattative che iniziano adesso in buona fede tra le parti”.

Partendo da tali considerazioni evidenzia, poi, che “un divieto provvisorio della durata di circa 10 giorni difficilmente pregiudica i creditori in maniera irreversibile i quali potranno spiegare in udienza anche le ragioni dell’eventuale possesso di assegni con data successiva al 28 settembre 2023 oltre ad ogni altro elemento utile a comprendere se la conferma del divieto sia o meno funzionale allo svolgimento delle trattative.

Per contro è evidente che la trattativa si fonda solo e soltanto sulla proposta di un piano differente di adempimento dei crediti dei fornitori e che su questo punto entro 10 giorni vi sarà il parere dell’esperto indipendente oltre che, auspicabilmente, conclusioni delle parti conformi al dovere di buona fede in una trattativa del tutto stragiudiziale”.

L’ampio percorso motivazionale, in attesa anche dei successivi sviluppi in udienza, induce conclusivamente il Tribunale a rigettare l’istanza di inibire con decreto emesso inaudita altera parte:

a) la richiesta di levata di protesti in caso di assegni privi di provvista;

b) la possibilità di procedere a segnalazioni pregiudizievoli all’interno di banche dati ai danni del ricorrente e di iscrizioni negative del nominativo del ricorrente all’interno della Centrale di Allarme Interbancaria e della Centrale rischi; nonché a non accogliere la richiesta di disporre il sequestro giudiziario di tutti gli assegni bancari in possesso dei creditori; tuttavia vietando, quantomeno fino all’emissione del provvedimento ex artt. 18 e 19 CCII, la negoziazione dei titoli bancari con data successiva al 28.09.2023.

Tommaso Nigro
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