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L’istituzione della banca dati delle aste giudiziarie

Dottore Commercialista
Revisore Legale dei conti
Docente e formatore Crisi d’impresa

La riforma del settore civile e delle esecuzioni immobiliari reca un’importante novità che impatta in maniera rilevante sul sistema di controllo delle aste giudiziarie e facilita la rilevazione degli aspetti più propriamente statistici. L’art. 26, co. 6 del D.lgs. n. 149/2022 dispone, infatti, l’istituzione presso il Ministero della Giustizia di una apposita banca dati afferente tutte le aste giudiziarie, diversamente articolate nelle sezioni delle esecuzioni immobiliari, mobiliari e delle vendite in sede concorsuale.

Il conseguente decreto regolamentare n° 99, emanato in data 11/07/2023, fornisce, in chiave operativa, indicazioni in ordine al suo funzionamento prevedendo che all’interno delle singole sezioni siano inseriti:

a) il nome, il cognome e il codice fiscale dell’offerente se persona fisica, ovvero la denominazione e il codice fiscale dell’offerente se ente o persona giuridica;

b) il codice IBAN del conto corrente bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione o gli estremi identificativi del mezzo di pagamento o della fideiussione utilizzati ai sensi degli articoli 169-quater e 173-quinquies delle disp.att.del codice di procedura civile e disposizioni transitorie;

c) la relazione di stima dei beni;

d) il nominativo del professionista delegato;

e) il prezzo di stima;

f) il prezzo base;

g) il prezzo di aggiudicazione;

h) il compenso liquidato al professionista delegato.

E’ altresì disposto che i  dati vengano acquisiti, con procedure automatizzate, tramite il portale delle vendite pubbliche, già istituito ai sensi dell’articolo 490 del codice di procedura civile; a completare il popolamento automatizzato della banca dati viene inserita la figura del cancelliere, relativamente al dato del compenso liquidato al professionista delegato e, in caso di malfunzionamento del sistema o di incompletezza dei dati contenuti nel portale, la figura del medesimo professionista delegato (o, se questo non è stato nominato, della cancelleria del tribunale presso cui pende la procedura) per l’inserimento dei dati mancanti. Quest’ultima disposizione, codificata all’art. 3 del Decreto 99/2023 appare incompleta, riferendosi al solo Professionista Delegato trascurando che la banca dati interessa anche le procedure concorsuali, con la necessità di prevedere necessariamente l’interessamento del Curatore per le vendite attratte alla liquidazione giudiziale, del Commissario (Giudiziale o Liquidatore) per le vendite inerenti le procedure di concordato preventivo e, ancora, del Liquidatore nelle liquidazioni controllate del sovraindebitato.

Un organico articolato che apre, dunque, un’interessante parentesi informativa che potrà servire agli organi di giustizia per vigilare adeguatamente sul sistema delle aggiudicazioni e sulla provvista utilizzata dai partecipanti (norma da leggere anche in combinato disposto con la parallela disposizione del riformato art. 585 c.p.c. che impone più pregnanti controlli in sede di vendita giudiziaria); ed allo stesso Ministero competente per monitorare l’andamento complessivo di un settore nevralgico per l’economia e per la tutela del credito e, quindi, di effettuare scelte di politica legislativa o di politica economica con maggiore consapevolezza.

In questa ottica deve però rilevarsi come il Decreto n° 99 abbia disatteso alcune interessanti aspettative considerato che la Relazione Illustrativa al D.Lgs. n. 149/22 aveva suggerito il censimento, oltre che del prezzo di stima e del prezzo base, anche “della data di emanazione dell’ordinanza di vendita e della data di aggiudicazione nonché del numero dei tentativi di vendita effettuati e dei costi della procedura, del valore complessivo dei crediti azionati”, ciò al fine di “consentire, attraverso la consultazione della banca dati, la valutazione dei seguenti dati: a) tempo intercorrente tra la data di emanazione dell’ordinanza di vendita e la data dell’aggiudicazione; b) differenza tra il prezzo di aggiudicazione del bene, il prezzo base e quello di stima iniziale (ove diverso); c) percentuale di soddisfacimento del credito in relazione al prezzo di aggiudicazione; d) incidenza dei costi della procedura sul prezzo di aggiudicazione”.

Per di più deve rilevarsi che la fruibilità del dato è strettamente riservata all’autorità civile e penale, non essendo prevista alcuna ostensibilità pubblica del dato. E tale circostanza rappresenta un’evidente occasione persa, posto che la diffusione del capillare dato statistico dell’andamento delle vendite avrebbe potuto colmare quel deficit informativo che affligge l’esperto stimatore nelle procedure esecutive immobiliari e, ancor più, il professionista indipendente chiamato ad attestare valutazioni prognostiche in ordine alla più probabile e credibile collocazione dei beni sul mercato.

Quanto, infine, alla concreta operatività occorrerà attendere ancora nove mesi quale termine ultimo per l’emanazione delle specifiche tecniche relative all’inserimento nella banca dati ed all’individuazione dei tempi di conservazione dei dati stessi, nonché delle modalità di attribuzione delle utenze e di accesso da parte di tutti i soggetti abilitati.

Tommaso Nigro
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