La Legge 5 marzo 2024, n. 21, meglio nota come "Legge Capitali", introduce importanti novità per…
Misure a sostegno dei dipendenti ma forse non dei datori di lavoro
Misure a sostegno dei dipendenti ma forse non dei datori di lavoro
Il Decreto Legge Cura Italia, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, in nome della semplificazione delle procedure a causa della pandemia Covid-19 che l’intera Nazione sta vivendo prevede, da un lato norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario dispensando i datori di lavoro dagli obblighi dell’art. 14 del DLgs.n. 148/2015, ovvero dalla procedura ordinaria di informazione e consultazione sindacale, ma dall’altro al 2° comma prevede in capo ai datori di lavoro “la necessità di espletare preventivamente l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con le rappresentanze sindacali” da volgersi anche in modalità telematica nei tre gironi successivi a quello della preventiva comunicazione.
Nel Decreto trapela l’incommensurabile volontà, da parte del Consiglio dei Ministri di attenuare gli effetti economici del virus sulle aziende consapevoli che i protocolli standard, a causa della restrizione di movimento delle persone, non possono in questo momento essere rispettati.
Anche se, questa nuova formulazione crea caos e complica le cose in un momento già difficile, rischiando di vanificare la volontà del Governo esplicitamente presente nel Decreto di voler sostenere in maniera indiretta sia la tutela del reddito e del lavoro sia aiutare l’imprenditore congedato dall’azienda.
Il D.L crea critiche, disordine e preoccupazione all’interno del mondo datoriale oltre che per il contenuto contraddittorio delle disposizioni, anche per gli aspetti tecnico–procedurali, dato che le nuove disposizioni non soddisfano pienamente le esigenze di snellezza nel ricorso agli ammortizzatori sociali prevista per una fase di emergenza nazionale e di blocco di tutte le attività produttive non considerate necessarie al soddisfo delle primarie esigenze dell’individuo.
Anche, perché l’obbligo dell’esame congiunto, ancorché possibile in via telematica, costituisce un adempimento che rischia di allungare le tempistiche.
Mentre, le imprese che non sono regolate dal diritto reale, perché hanno in forza unità lavorative inferiore ai 15 dipendenti, bensì sia stato esteso il diritto alla cassa integrazione in deroga anche a loro, si trovano comunque a dover informare le maggiori organizzazioni sindacali presenti sul territorio. Aprendo così la porta a dei tesseramenti non disposti per le loro realtà.
Per questo, per ogni realtà lavorativa è bene considerare per l’attuazione del sussidio, data l’emergenza nazionale, una mera informativa sindacale a livello regionale e provinciale in qualsiasi momento dal 23 febbraio al 31 agosto, per tutti le dipendenze che risultano in forza ai datori di lavori a far data dall’emergenza Covid-19.
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