La Legge 5 marzo 2024, n. 21, meglio nota come "Legge Capitali", introduce importanti novità per…
Agevolazione Prima Casa giovani under 36 anni
L’art.64 D.L. 25.05.2021 n. 73 ha disposto agevolazioni per l’acquisto della casa da parte di giovani con età non superiore a 36 anni e con redditi bassi entro il 31 dicembre 2023.
Il D.L. 215/2023 ha statuito che le agevolazioni si applicano anche nei casi in cui, entro il 31.12.2023, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto dell’immobile, purchè l’atto definitivo sia stipulato entro e non oltre il 31.12.2024.
Possono beneficiare delle agevolazioni i giovani che non hanno compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato e hanno un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro annui.
I benefici consistono:
- Esenzione imposta di registro, ipotecaria e catastale per le compravendite non soggette ad Iva;
- Per gli acquisti soggetti ad Iva, oltre alle esenzioni di cui sopra, è riconosciuto un credito di imposta per un ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore.
Il credito di imposta può essere:
- Portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- Utilizzato in diminuzione dell’Irpef;
- Utilizzato in compensazione tramite modello F24 (codice tributo “6928”).
Nei casi di atti stipulati in via definitiva nel periodo compreso tra il 1.01.2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L.215/2023, gli acquirenti possono utilizzare il credito di imposta, pari alle imposte in eccesso, nell’anno 2025, adottando le direttive previste dall’art.64 c.7 D.L. 73/2021.
Il D.L. 73/2021 ha stabilito altresì che i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo sono “esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie, e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista, in mancanza di tale agevolazione, in ragione dello 0.25%” (art.18 D.P.R. 601/1973).
Per quanto riguarda i requisiti oggettivi con riguardo agli immobili e alle tipologie di atti agevolabili, occorre fare riferimento alle disposizioni che disciplinano le agevolazioni “prima casa”.
Gli immobili ammessi al beneficio sono quelli appartenenti alle seguenti categorie catastali:
- A/2 (abitazioni civili)
- A/3 (abitazioni di tipo economico)
- A/4 (abitazioni di tipo popolare)
- A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare)
- A/6 (abitazione di tipo rurale)
- A/7 (abitazioni in villini)
- A11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
I benefici sono estesi anche alle pertinenze dell’immobile, destinate a servizio della casa di abitazione oggetto di acquisto agevolato:
- C2 (magazzini e depositi)
- C/6 (rimesse ed autorimesse)
- C/7 (tettoie chiuse o aperte).
Il D.L.73/2021 ha contemplato anche il caso di “insussistenza” delle condizioni e dei requisiti per usufruire dei benefici o di “decadenza” prevedendo il recupero delle imposte dovute con applicazione di interessi e sanzioni.
Quanto innanzi è contemplato dalla circolare n.12/2021 dell’Agenzia delle Entrate.
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