9 DICEMBRE. ROTTAMAZIONE QUATER. Scade il termine ultimo per il versamento della sesta rata della Rottamazione Quater.…
Il contraddittorio nell’accertamento tributario
L’art. 1 del D. L.vo 30 dicembre 2023 n 219, intitolato “modifiche allo statuto dei diritti del contribuente”, cioè modifiche alla legge 27 luglio 2000, n. 212, introduceva nella predetta legge l’art. 6 bis il quale inseriva, tra i diritti del contribuente, anche quello al contraddittorio con l’amministrazione finanziaria in sede di accertamento dei tributi.
In particolare la riforma legislativa stabiliva che “ tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo”.
L’annullamento dell’atto impositivo non preceduto dal contraddittorio, a differenza della sua nullità assoluta ed insanabile, deve essere espressamente richiesto dal contribuente e, riguardo all’annullabilità, non è del tutto esclusa la possibilità di sanatoria.
Un’eccezione al principio sopra enunciato e quindi un’esclusione del diritto al contraddittorio sussiste per gli atti automatizzati, per quelli sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
Per concedere il contradditorio l’amministrazione finanziaria invia al contribuente lo schema di atto impositivo e fissa un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere agli atti dell’accertamento ed estrarne copia. Non è consentita l’emanazione dell’atto conclusivo dell’accertamento prima della scadenza del termine sopra indicato e tale atto deve tener conto delle osservazioni del contribuente.
Nella materia in esame è poi intervenuto il D.L.vo 12 febbraio 2024, n. 13, intitolato “ Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale” il quale, all’art. 1, ha disciplinato la partecipazione del contribuente al procedimento ed ha stabilito che “ L’accertamento delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché il recupero dei crediti indebitamente compensati non dipendente da un precedente accertamento, possono essere definiti con adesione del contribuente”.
Pertanto, il modello di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo dall’art.6-bis c.3 legge n. 212/2000 prevede, oltre alla richiesta di osservazioni, la presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione, in sostituzione delle osservazioni”. Di conseguenza l’ufficio finanziario di iniziativa, contestualmente alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell’atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, gli comunica un invito a comparire.
L’ultimo intervento legislativo in ordine di tempo è avvenuto ad opera del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67, avente ad oggetto l’interpretazione autentica del primo comma dell’art. 6 bis L. 27 luglio 2000 n 212 nel senso che esso “si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti”.
A sua volta il secondo comma dello stesso articolo si interpreta nel senso che “tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio, da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, rientrano altresì quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore”.
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