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BANCA D’ITALIA – LA NUOVA FIGURA DEL «RESPONSABILE SALVAGUARDIA PATRIMONI DEI CLIENTI»
La Banca d’Italia con proprio provvedimento datato 5 dicembre 2019 ha deliberato alcune regole attuative di Mifid2 e Mifir2 per le banche e gli intermediari finanziari (Sim e Sgr).
Una tra le principali misure contenute nel citato regolamento è quella prevista dall’art. 29 con l’istituzione della nuova figura del «Responsabile degli obblighi di salvaguardia dei beni dei clienti» che deve vigilare sul rispetto delle norme fissate dalla Banca d’Italia.
La finalità di tale misura è quella di garantire i diritti dei clienti sui beni affidati e la separazione patrimoniale (tra i patrimoni dei singoli clienti e tra questi e il patrimonio dell’intermediario finanziario).
Questa esigenza nasce dal fatto che gli strumenti finanziari dei clienti a qualsiasi titolo detenuti, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell’intermediario e da quello degli altri clienti. Su questo patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell’intermediario o dell’eventuale depositario o sub-depositario. E, salvo consenso scritto dei clienti, la banca non può utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, detenuti a qualsiasi titolo.
Ad esempio, se la banca è depositaria di titoli di terzi non può prestarli se non a certe condizioni, e devono essere garantite le caratteristiche, nonché la localizzazione di depositari o sub-depositari.
La disciplina prevista dall’art. 28 si applica agli intermediari (Sim, Sgr) ed alle banche che svolgono prestazioni di servizi di intermediazione e attività di investimento allorquando:
– ricevono in deposito i beni dei clienti;
– si depositano disponibilità liquide;
– si sub-depositano le liquidità presso soggetti terzi attraverso gli strumenti finanziari;
Le attività di controllo in merito devono essere svolte da questa nuova figura, che è interna alla banca, ma deve essere un soggetto dotato delle necessarie risorse economiche e informatiche per poter svolgere il proprio lavoro.
Nel provvedimento non è stata prevista la sua qualifica, né un titolo particolare, comunque deve essere un professionista dotato di propria autonomia, con esperienza e competenze professionali adeguate per poter effettuare tali verifiche.
Allegato di seguito il provvedimento della Banca d’Italia per consultazione:
Banca Italia Regolamento_mifid_2_autenticato
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