La Legge 5 marzo 2024, n. 21, meglio nota come "Legge Capitali", introduce importanti novità per…
Caparra Confirmatoria acconto ed effetti sul versante IVA
La funzione cui assolve la caparra confirmatoria è senza dubbio dissimile rispetto a quella adempiuta dall’acconto sul prezzo convenzionalmente pattuito; in applicazione delle disposizioni di cui al decreto IVA, la dazione effettuata in occasione della stipulazione di un contratto (preliminare e non) soggiace a specifici obblighi di certificazione e sostanziali, a seconda della qualificazione della stessa attribuita in atto e/o evincibile in modo inequivoco da ogni altro documento proveniente dalle parti.
Soprattutto nelle transazioni commerciali è frequentemente utilizzata; la caparra, allorquando è corrisposta nell’ambito di accordi negoziali, posti in essere da soggetti passivi IVA, è rilevante chiarirne l’esatta natura onde evitare confusione e non farla rientrare nella diversa ipotesi dell’acconto.
Al momento della stipulazione di un contratto preliminare o di altro accordo negoziale (oppure successivamente, purché in data anteriore all’esecuzione) le parti ben potrebbero concordare il versamento di una somma di denaro, dovuta da un contraente in favore della controparte contrattuale, allo scopo di dimostrare la serietà e l’affidabilità del soggetto che esegue l’atto adempitivo, circa la conclusione del contratto definitivo e/o il puntuale adempimento dell’obbligazione principale.
La somma versata, costituendo concreta esternazione della volontà di onorare compiutamente e diligentemente, i nascenti obblighi negoziali, potrebbe essere espressamente qualificata come caparra confirmatoria attraverso l’inserimento di una clausola contrattuale ad hoc.
Sul versante degli adempimenti formali e sostanziali regolati dal Decreto IVA, ove la comune volontà delle parti fosse quella di attribuire alla dazione in discorso esclusiva funzione risarcitoria, l’importo versato a detto titolo non sarebbe qualificabile come anticipazione del corrispettivo concordato essendo, invece, corrisposto “in funzione dell’eventuale risarcimento del danno in caso si abbia un ingiustificato inadempimento contrattuale da parte dell’acquirente; diversamente, allorché la somma versata fosse convenzionalmente considerata acconto sul prezzo convenuto, essa rileverebbe ai fini IVA e seguirebbe le medesime sorti dell’operazione cui si ricollega.
Sulla natura e sul conseguente trattamento tributario della caparra confirmatoria, appare utile evidenziare i condivisibili chiarimenti resi dall’Amministrazione finanziaria, secondo cui detta caparra “non rappresenta un anticipo del prezzo pattuito, rivestendo natura risarcitoria in caso di inadempimento contrattuale. La stessa rappresenta, infatti, la liquidazione convenzionale anticipata del danno in caso di inadempimento di una delle parti”
L’imputazione della caparra confirmatoria al corrispettivo.
Laddove il pagamento della caparra confirmatoria, avesse luogo in occasione della stipula di un contratto preliminare di compravendita, il successivo contratto definitivo potrebbe contemplare, come solitamente accade nella prassi, l’imputazione dell’anzidetta caparra al prezzo concordato dalle parti.
Ricorrendo l’ipotesi in esame, la somma in origine versata a titolo di caparra, perdendo la sua natura di “valore” escluso dal perimetro applicativo dell’IVA e convertendosi in “valore” di rilievo fiscale, concorrerà alla formazione della base imponibile.
A tal riguardo, l’Agenzia fiscale ha invero ribadito che “al momento del perfezionamento del contratto definitivo, la caparra e l’acconto potranno essere imputati alla prestazione dovuta e, divenendo parte del corrispettivo pattuito, concorreranno a formare la base imponibile. In pratica, con la stipula del contratto definitivo, la caparra muta la propria natura giuridica, assumendosi quale acconto del prezzo di vendita del bene o del servizio anche in considerazione del fatto che la dazione di una caparra confirmatoria presuppone la non contemporaneità tra conclusione del contratto e completa esecuzione del medesimo”.
Ciò valga anche quando, contestualmente alla sottoscrizione di un “ordine” di acquisto, sia versata (dall’acquirente) una somma di denaro che, in considerazione della comune volontà negoziale, riceva esplicita menzione di caparra confirmatoria; conseguentemente, ove pattuito, in caso di corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, la caparra in origine versata sarà imputata alla prestazione dovuta.
Del tutto diverso appare invece il caso del pagamento di una somma di denaro effettuato in data anteriore alla formazione di un atto negoziale ed in assenza di qualsivoglia documento sottoscritto e/o accettato dalle parti, che esprima l’effettiva natura giuridica dell’importo corrisposto.
Detta fattispecie, caratterizzandosi per l’assenza di un contratto alla data del versamento e/o di qualsiasi documento che chiarisca il carattere e la funzione del pagamento medesimo, ben si concilia con la tesi di mero acconto, imponibile ai fini IVA della somma versata.
Considerazioni conclusive.
La caparra confirmatoria, in ragione della funzione cui assolve, è fuori dal campo di applicazione dell’IVA; non determina i tipici adempimenti formali e non comporta alcun debito di imposta.
Affinchè la caparra in parola possa qualificarsi correttamente come tale, assume ampio rilievo la preliminare e positiva verifica dei seguenti punti:
- la qualificazione della somma indicata nel contratto, ed il richiamo al pertinente dettato normativo;
- il dato letterale che emerge nella quietanza rilasciata dalla parte che ha ricevuto il pagamento e/o la corrispondenza commerciale intercorsa tra le parti del rapporto contrattuale;
- la rilevazione contabile dell’operazione finanziaria, quale caparra confirmatoria.
Ne consegue che, la riqualificazione della somma versata, quale acconto sul prezzo concordato, deve fondarsi su validi e concreti dati probatori di segno opposto, tesi a costituire forza probante l’intera documentazione predisposta dalle parti.
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