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CORONAVIRUS – Agenzia Entrate: i chiarimenti delle Istanze di Interpello con la Circolare n. 4 del 20.03.2020

Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti
Giornalista pubblicista
Tutor Ente Nazionale Microcredito
E-mail: danieleorilia@2020revisione.it

CORONAVIRUS – Agenzia Entrate: i chiarimenti delle Istanze di Interpello con la Circolare n. 4 del 20.03.2020

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 4 del 20 marzo 2020, ha chiarito che sono sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire le risposte alle istanze di tutte le tipologie di interpello: ordinario, probatorio, anti-abuso e disapplicativo, secondo quanto previsto dal II periodo del comma 1 dell’art. 67 Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

Nella circolare viene precisato che in caso di mancata risposta entro i termini ordinari, ossia entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza all’ufficio di competenza o entro 60 giorni dalla consegna all’ufficio competente della documentazione integrativa, non può essere eccepita la formazione del “silenzio-assenso”, tenuto conto che i predetti termini sono sospesi per disposizione di legge.

I termini perentori per fornire le risposte, a seconda dei casi, riprenderanno o decorreranno soltanto dal 1° giugno 2020, per gli interpelli presentati prima della sospensione e per le istanze presentate nel periodo di sospensione.

Viene altresì ricordato che durante il periodo di sospensione, la presentazione delle istanze di Interpello e di Consulenza Giuridica, può avvenire esclusivamente per via telematica attraverso l’impiego della Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: div.contr.interpello@agenziaentrate.it

Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate specifica che, durante la sospensione per l’emergenza Coronavirus, gli uffici potranno svolgere le seguenti attività:

  1. inviare richieste di regolarizzazione, ove l’istanza risulti carente di uno dei requisiti previsti dalla legge;
  2. inviare richieste di documentazione integrativa;
  3. fornire pareri ai contribuenti;
  4. svolgere le interlocuzioni formali previste all’articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 29 aprile 2016, recante l’individuazione delle disposizioni attuative dell’interpello sui nuovi investimenti.

Di seguito si allegano i documenti citati nell’articolo:

Circolare_n_4_20_03_2020

Decreto Legge n18 2020 Cura Italia

Daniele Orilia
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