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Coronavirus – Locazioni commerciali utilizzo del credito d’imposta
Coronavirus – Locazioni commerciali utilizzo del credito d’imposta
In questi giorni di pandemia, la forte preoccupazione di artigiani e commercianti è quella di non poter far fronte agli impegni presi in tema di locazioni, essendo le attività sospese e con esse i relativi incassi.
In tema si è già detto delle opzioni esercitabili in materia di locazione commerciale, in genere.
Il Decreto “Cura Italia” ha introdotto importanti disposizioni anche in materia di credito d’imposta.
In pratica, ogni imprenditore che utilizza locali in fitto per lo svolgimento della propria attività, può usufruire di un bonus in termini di credito di imposta, pari al 60% del canone di locazione (con un tetto massimo di € 600,00).
Il credito è riconosciuto limitatamente ai fitti risultanti dalle pattuizioni registrate e/o comunicate presso l’A.d.E., e che hanno ad oggetto fabbricati di tipologia C/1.
Pertanto laddove le parti abbiano registrato un contratto, poi rettificato ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 164/2014, con riduzione dei canoni corrisposti, il credito opererà nella misura del 60% del canone pattuito e conosciuto dall’A.d.E. e relativo al solo importo dovuto per il mese di marzo.
Esempi
Ad esempio: Tizio concede a Caio in fitto un locale commerciale tipo C/1 per svolgere attività di impresa il 01.01.2015 canone mensile € 1.100,00.
Opzione a) il fitto è rimasto invariato – ad oggi, per il mese di marzo il fitto dovuto è € 1.100,00. Il credito di imposta usufruibile sarebbe pari al 60% di € 1.100,00, ovvero € 660,00, ma essendo stabilito un tetto massimo a detto credito, il locatario potrà godere di un credito massimo di € 600,00;
Opzione b) a gennaio 2019 su accordo delle parti il fitto è stato ridotto ai sensi e per gli effetti di cui alla L.164/2014 ad € 800,00 al mese. In questo caso, se la scrittura è stata regolarmente registrata, il locatario potrà usufruire di un credito pari ad € 480,00, ovvero al 60% del al canone effettivamente dovuto per il mese di marzo che è di 800,00.
La norma nulla dice in termini di modalità di corresponsione del canone, nel senso che il locatore potrebbe anche accettare il pagamento frazionato in due o più soluzioni, senza che questo invalidi il diritto al credito, ma si ritiene che i pagamenti debbano comunque essere tracciati.
Altra nota dolente è il mancato riconoscimento al diritto del credito a tutti quegli artigiani o commercianti. Se essi, per esigenze d’impresa hanno sottoscritto contratti di locazione relativi a fabbricati di categoria C/2, C/6, D/6 etc, etc, non hanno diritto a nessuna agevolazione.
Nemmeno é prevista agevolazione alcuna in caso di fitto d’azienda.
Il credito è riconosciuto per il solo mese di marzo ed è valevole solo per il 2020. Per altre delucidazioni si dovrè attendere un ulteriore Decreto per il mese di aprile.
In sintesi
Quindi alla luce di quanto esposto è opportuno, anche con riferimento a quanto chiarisce la Risoluzione n. 13/E dell’A.d.E. del 20 marzo c.a., precisare quanto segue:
- TERMINI: il credito d’imposta può essere utilizzato a far data dal 25 marzo 2020;
- ai sensi e per gli effetti di cui all’art 65, comma 1, del DL del 17.03.20 n. 18, tutti coloro che esercitano attività di impresa, per l’anno 2020, e limitatamente al mese di marzo, possono usufruire di un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione, (limite massimo € 600,00), per immobili di categoria C/1;
- il codice per utilizzare il credito di imposta è 6914 denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – art 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18″. Detto codice va inserito nella sezione erario dell’F24 e va valorizzato il campo “anno di riferimento” con 2020.
Per effettuare la compensazione, le regole da rispettare sono le stesse vigenti a norma dell’art. 17 Dlgs n. 241 del 9 luglio 1997, e quindi affinché la compensazione operi è necessario trasmettere l’F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’A.d.E..
Esempio di compilazione F24:
Sezione ERARIO
codice tributo rateizzazione anno di rif. importi a debito importi a credito
6914 2020 600,00
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