La Legge 5 marzo 2024, n. 21, meglio nota come "Legge Capitali", introduce importanti novità per…
Covid-19: protocolli di sicurezza “Fase 2”
Controlli anti-contagio alla riapertura delle aziende.
Con l’evolversi dell’emergenza sanitaria ed in virtù del prossimo avvio della “Fase 2”, ci sarà la riapertura graduale delle aziende già dalle prossime settimane.
Gli organi preposti hanno programmato una serie di controlli sul rispetto, da parte delle aziende, del protocollo anti-contagio.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, mediante una comunicazione del 20.04.2020, ha fornito i propri ispettori di una check-list sulle verifiche che dovranno essere effettuate, relativamente alle modalità di attuazione da parte dei datori di lavoro (industriali e commerciali) delle procedure organizzative e di gestione.
Oggetto del “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro”
Si tratta di una serie di cautele idonee per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e per la protezione dei lavoratori. Tutto ciò che sarà raccolto durante la verifica ispettiva in azienda, sarà allegato ad un documento di accesso e accertamento, denominato “Covid-19”. Tale documento sarà inviato alla Prefettura competente, affinché si adottino i giusti provvedimenti, anche di carattere di divieto, in capo all’impresa, qualora ci siano difformità rispetto al modo di esecuzione previsto.
Il protocollo prevede queste situazioni:
A. Indicazione
L’azienda deve informare tutti i dipendenti e chiunque entri in azienda, circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi più visibili dei locali, appositi opuscoli informativi , contenenti:
- Divieto all’ingresso dei locali dell’azienda qualora la persona abbia la febbre oltre 37.5 o altri sintomi influenzali, tali da richiedere l’intervento del medico;
- l’obbligo per il soggetto di dichiarare uno stato febbrile o influenzale, comportando l’allontanamento dalle altre persone e dai locali aziendali con l’obbligo di permanenza presso il proprio domicilio, oltre che informare le autorità di competenza;
- l’impegno, da parte del soggetto, a rispettare tutte le disposizioni dell’azienda per coloro i quali accedono nei locali. Nello specifico mantenere la distanza di sicurezza, indossare i dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherina), tenendo comportamenti corretti sul piano dell’igiene;
- Il divieto di accesso in azienda a coloro i quali abbiano, negli ultimi 14 giorni, avuto contatti con persone risultate positive al Covid-19 o provengano dalle zone a rischio secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale Sanità.
B. Norma per entrare in azienda
Il datore di lavoro deve effettuare alcune verifiche alle persone che si accostano ai locali aziendali:
- controllo della temperatura corporea (se superiore ai 37,5°, non dovrà essere consentito l’accesso e dovrà essere fornita una mascherina protettiva);
- nella eventualità che l’azienda metta a disposizione un servizio di trasporto, esso deve rispettare i dettami della sicurezza, al fine di evitare il contagio (distanza minima, uso della mascherina etc…etc)
C. Norma di ingresso dei Fornitori Esterni
Le indicazioni per la limitazione del contagio prevedono:
- limitazione dell’accesso dei visitatori ai soli casi necessari (impresa di pulizie, manutenzione, etc), che dovranno seguire tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali;
- indicazione, per l’accesso ai fornitori di consuetudine di ingresso, transito ed uscita attraverso, regole, percorsi e tempi programmati, per diminuire le occasioni di contatto con il personale interno;
- impedimento da parte degli autisti dei mezzi di trasporto di scendere dagli automezzi una volta entrati nel perimetro aziendale;
- impedimento da parte degli autisti dei mezzi di trasporto di accostarsi agli uffici;
- lontananza minima di un metro, qualora, per gli autisti sia necessario svolgere attività di preparazione delle attività di carico e scarico;
- installazione di servizi igienici dedicati a soggetti esterni all’azienda (fornitori, trasportatori, etc..), con divieto di utilizzo dei servizi igienici utilizzati dal personale interno. Fornendo una pulizia giornaliera;
D. Purificazione e Sanificazione in Azienda
L’azienda per poter continuare la propria attività lavorativa e quindi accogliere, al proprio interno, i lavoratori, deve svolgere una sanificazione periodica. Tale sanificazione avverrà con detergenti a norma, nei locali, negli ambienti, nei reparti produttivi, nelle postazioni di lavoro e nelle aree comuni e di svago. In particolare, dovranno essere regolarmente bonificate attrezzature utilizzate da più lavoratori, come tastiere di computer, schermi touch screen, mouse, telefoni, ecc.
L’attestazione della sanificazione deve essere esposta.
Inoltre, dovrà essere effettuata una pulizia giornaliera, che dovrà essere ripetuta, qualora l’azienda svolga l’attività su più turni di lavoro.
Nella probabilità in cui il datore di lavoro dovesse accorgersi della presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, dovrà effettuare procedure di sanificazione approfondite dei locali dove ha stazionato, attraverso una pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente, seguita dall’applicazione di disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero.
Una volta proceduto a sterilizzare gli ambienti, questi dovranno essere ventilati.
E. Precauzioni Igieniche Personali
L’azienda dovrà verificare che le persone presenti in sede adottino tutte le precauzioni igieniche, con particolare attenzione verso la pulizia delle mani con l’uso di detergente igienizzante.
L’Azienda dovrà mettere, in tutti i locali aziendali, detergenti idonei e raccomandando una frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.
Sarà cura del datore di lavoro informare i propri dipendenti per l’utilizzo delle sopracitate precauzioni igieniche.
F. Dispositivi di Protezione Individuale
Il datore di lavoro dovrà dotare tutti i dipendenti e, tutte le persone che vorranno accedere in azienda, dispositivi di protezione individuale idonei a limitare il contagio, come guanti e mascherine.
Le mascherine filtranti potranno anche essere prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.
G. Gestione Ambienti Comuni (mensa, spogliatoi, zona fumatori, distributori di bevande e/o snack)
L’accesso a questi spazi comuni deve essere necessariamente limitato. I lavoratori dovranno occuparli per il tempo indispensabile al loro uso, al fine di farli utilizzare a tutti, osservando la distanza di sicurezza minima di un metro tra le persone, detti locali dovranno essere sempre areati e tenuti puliti, al fine di conservare idonee condizioni igieniche sanitarie. Si dovrà provvedere anche alla sanificazione dei locali e degli strumenti di uso comune (tastiere dei distributori di bevande).
H. Organizzazione Aziendale (turnazione, trasferte e smart work, variazione dei livelli di produzione)
L’azienda dovrà sospendere tutte le trasferte ed i viaggi di lavoro,anche se già concordati e/o organizzati e dovrà utilizzare, per quanto possibile, la modalità di lavoro agile per le opere che possono essere svolte al proprio domicilio o, in ogni caso in modalità a distanza.
Qualora non sia possibile porre in smart-working i propri dipendenti, stante le attività da svolgere, l’azienda dovrà provvedere almeno ad una variazione dei livelli produttivi, anche attraverso un piano di rotazione dei dipendenti addetti alla produzione, con l’obiettivo di diminuire i contatti, distanziando il più possibile i lavoratori.
Nel caso in cui non si riesca a ricollocare in sicurezza i lavoratori, l’azienda potrà utilizzare tutti gli strumenti di sostegno disponibili, cercando di limitare l’impatto negativo sulle retribuzioni e favorendo tutti gli istituti contrattuali in possesso dei lavoratori (esempio: ferie arretrate e non ancora fruite, riduzione orario di lavoro).
I. Responsabilità entrata e uscita Dipendenti
L’azienda dovrà prevedere, qualora possibile, orari di ingresso e di uscita scaglionati, in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni che dovranno essere “controllate” da detergenti e la presenza dei dispositivi di salvaguardia individuale.
L. Movimenti interni, assemblee, eventi interni e formazione
Dovranno essere limitati al minimo i movimenti all’interno dell’azienda. Non dovranno essere consentite le riunioni fisiche ma solo attraverso collegamento a distanza. (Skipe, Zoom e altro). Se non fosse possibile, dovranno essere effettuate con un massimo di partecipanti rapportati all’ampiezza della sala ed alle prescrizioni fornite, al fine di evitare assembramenti. Inoltre, vi dovrà essere un’adeguata pulizia ed areazione dei locali, prima e dopo gli incontri.
L’azienda dovrà fermare tutti gli eventi interni e le attività di formazione in aula, anche quelle indispensabili. Sarà possibile, qualora fattibile per il tipo di formazione, che avvenga a distanza.
M. Responsabilità di una persona sintomatica in azienda
Per limitare al massimo i contagi, il datore di lavoro dovrà formare i propri dipendenti sui comportamenti da avere in caso di avvisaglia Covid-19. Nel caso il lavoratore abbia febbre e sintomi di infezione respiratoria, dovrà dichiararlo prontamente all’ufficio del personale o, quanto meno, al proprio superiore. In questo caso, l’azienda dovrà isolarlo ed avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dal dal Ministero della Salute (numero 1500).
Successivamente saranno da valutare gli eventuali possibili contatti stretti che il lavoratore ha avuto all’interno dell’azienda, così da allontanarli cautelativamente dai locali aziendali, esortandoli di rivolgersi al proprio medico di famiglia per calcolare il protocollo da seguire.
N. Ispezione Sanitaria – Medico competente – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Per quanto riguarda l’Ispezione Sanitaria, questa potrà continuare esclusivamente nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.
Per eseguire tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 e segnalare situazioni di particolare fragilità da parte di dipendenti con patologie attuali o pregresse, il medico competente dovrà coadiuvare con il datore di lavoro, con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).
Proprio al fine di adeguare e catalogare le attività aziendali conformi con il protocollo di regolamentazione, l’azienda potrà costituire una commissione interna facendo partecipe le rappresentanze sindacali aziendali e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
O. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione
Il datore di lavoro dovrà sempre aggiornare il protocollo relativo alla regolamentazione della sicurezza all’interno dell’ambiente di lavoro, in base alle evoluzioni delle normative.
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