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Crediti Deteriorati: proposte di Legge

Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti

Nei giorni 16 dicembre 2022 e 31 gennaio 2023 sono stati presentati due disegni di legge in materia di “crediti deteriorati”. Il primo, rubricato al n.414 ed il secondo al n.843.

I crediti deteriorati (NPL: non performing loans), rappresentano quei crediti vantati da un istituto di credito per erogazioni di finanziamenti chirografari o ipotecari o aperture di credito in conto corrente di difficile rimborso da parte del debitore.

Le banche con troppi crediti deteriorati devono adoperarsi in modo attivo per la loro gestione e conseguente recupero attraverso risolutive ad esempio la rinegoziazione, offrendo in tal modo al debitore più tempo per il rimborso.

Ciò può riguardare persone fisiche o imprese con problemi finanziari. Le banche possono anche optare per la vendita dei crediti deteriorati agli investitori ad un valore nettamente inferiore a quello originario oppure trasferire questi ultimi ad una “bad bank”, vale a dire una società di gestione di crediti in sofferenza.

Poiché tale problematica si diffonde in maniera esponenziale, la proposta di una normativa, costituita da cinque articoli, è volta ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti di dubbia esigibilità e favorire il debitore in modo tale da rientrare “in bonis”.

L’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione delle disposizioni con riferimento alle cessioni di crediti deteriorati a terzi o a banche oppure ad intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art.106 T.U.B, quando:

1) il credito ceduto si considera deteriorato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2021 ovvero tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2021;

2) Il debitore ceduto può essere una persona fisica o una impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle PMI (piccole e medie imprese);

3) la posizione debitoria deve essere ceduta  nell’ambito di una operazione di cartolarizzazione sia volontaria sia durante un processo di risoluzione o di una procedura concorsuale entro il 31 dicembre 2022.

L’articolo 2 stabilisce che il debitore ha la possibilità di estinguere il proprio debito al prezzo di acquisto corrisposto dal cessionario alla banca maggiorato del 20%.

L’articolo 3 statuisce che il cedente ed il cessionario devono comunicare per iscritto, entro dieci giorni dalla cessione, l’avvenuta operazione al debitore, pena la preclusione al cedente ed al cessionario dell’avvio di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

Nel momento in cui il debitore intende chiudere la sua posizione deve inviare una comunicazione al cessionario entro trenta giorni dalla data di notifica dell’avvenuta cessione. Con la comunicazione il debitore si impegna al pagamento entro il termine di novanta giorni, salvo accordi diversi.

L’articolo 4 introduce una norma transitoria per le cessioni già effettuate all’entrata in vigore della legge, secondo cui la comunicazione da parte del cedente e del cessionario deve essere effettuata entro trenta giorni dalla entrata in vigore della normativa e l’opzione da parte del debitore deve intervenire nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa.

Alla data di entrata in vigore della legge, se il cessionario ha notificato al debitore un atto introduttivo del giudizio o incardinato un atto stragiudiziale, il diritto di opzione da parte del debitore può essere esercitato entro trenta giorni dalla notifica. Qualora siano in corso atti giudiziali o stragiudiziali la maggiorazione del 20 per cento aumenta al 40 per cento ad eccezione di pattuizioni diverse.

L’articolo 5 contempla l’automatica cancellazione dalla Centrale rischi della posizione debitoria in sofferenza.

L’Organo di vigilanza si è espresso sulla proposta di legge con molta prudenza a causa del rischio che potrebbe avere sul funzionamento del mercato secondario dei crediti deteriorati che è stato uno strumento importante per la riduzione del peso che i crediti in sofferenza avevano sui bilanci delle banche.

Si potrebbe addirittura paventare l’ipotesi che i debitori possano approfittare della normativa non onorando i loro debiti così da causare effetti negativi in termini di affidabilità e attrattività del nostro Paese.

Anche la Banca d’Italia nutre preoccupazioni soprattutto per la probabilità che ad esercitare il diritto di opzione siano i debitori che versano in condizioni migliori in danno della platea di debitori ceduti con maggiori difficoltà.

La proposta di legge n.843 è stata contestata anche dalla Vigilanza della BCE che di recente ha affermato che “il governo italiano dovrebbe evitare di introdurre distorsioni sul mercato dei crediti deteriorati con misure, attualmente in discussione, volte a favorire i debitori a discapito di banche e operatori del settore”.

Le due proposte di legge, se gestite bene, possono avere effetti positivi sia per le banche che per i debitori ceduti, purchè i rischi paventati siano fugati da azioni di estrema cautela nell’individuare misure di sostegno per i debitori che versano in comprovate condizioni di difficoltà.

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