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	<title>2020revisione &#8211; Periodico di informazione economico, giuridico e fiscale</title>
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	<title>2020revisione &#8211; Periodico di informazione economico, giuridico e fiscale</title>
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		<title>Crowdfunding, la garanzia pubblica cambia le regole: cosa prevede il decreto del 7 gennaio 2026</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione 2020Revisione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 19:07:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il crowdfunding compie un passo importante verso una piena integrazione nel sistema italiano del credito alle imprese. Con il decreto interministeriale del 7 gennaio 2026, il Fondo di garanzia per le PMI viene infatti esteso anche alle operazioni realizzate attraverso piattaforme di crowdfunding, aprendo alla finanza alternativa uno strumento pubblico finora legato soprattutto ai canali&#8230;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.2020revisione.it/crowdfunding-la-garanzia-pubblica-cambia-le-regole-cosa-prevede-il-decreto-del-7-gennaio-2026/">Crowdfunding, la garanzia pubblica cambia le regole: cosa prevede il decreto del 7 gennaio 2026</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.2020revisione.it">2020revisione - Periodico di informazione economico, giuridico e fiscale</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il <span style="color: #800000;"><strong>crowdfunding</strong></span> compie un passo importante verso una piena integrazione nel sistema italiano del credito alle imprese. Con il <a href="https://www.mimit.gov.it/it/normativa/decreti-interministeriali/decreto-interministeriale-7-gennaio-2026-modalita-e-condizioni-di-accesso-al-fondo-di-garanzia-per-le-pmi-dei-finanziamenti-realizzati-tramite-piattaforme-di-social-lending-e-crowdfunding" target="_blank" rel="noopener">decreto interministeriale del 7 gennaio 2026</a>, il Fondo di garanzia per le PMI viene infatti esteso anche alle operazioni realizzate attraverso piattaforme di crowdfunding, aprendo alla finanza alternativa uno strumento pubblico finora legato soprattutto ai canali più tradizionali.</p>
<p style="text-align: justify;">La novità è rilevante perché interviene su uno dei punti più delicati per startup e piccole e medie imprese: trovare capitali per finanziare investimenti, innovazione e crescita senza dipendere esclusivamente dal credito bancario.</p>
<p style="text-align: justify;">Il principio introdotto dal decreto è relativamente semplice. Quando un’impresa raccoglie risorse attraverso una piattaforma autorizzata e l’operazione rispetta i requisiti previsti, una parte del finanziamento può beneficiare della garanzia pubblica del Fondo per le PMI. Per prestiti e minibond la copertura può arrivare fino all’80% dell’operazione; per gli altri strumenti ammessi al crowdfunding può raggiungere il 50%.</p>
<p style="text-align: justify;">Non significa che lo Stato finanzi direttamente le imprese né che elimini il rischio dell’investimento. La garanzia interviene invece su una quota dell’esposizione, rendendo potenzialmente meno rischiosa l’operazione per chi mette a disposizione il capitale.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">Dal crowdfunding “alternativo” alla finanza d’impresa</span></h3>
<p style="text-align: justify;">Per comprendere la portata della novità bisogna partire da come è cambiato il crowdfunding negli ultimi anni.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’immaginario comune è ancora spesso associato alle raccolte online destinate a iniziative culturali, sociali o solidaristiche. Il mercato finanziario del crowdfunding funziona però in maniera diversa. Attraverso piattaforme autorizzate, imprese e startup possono rivolgersi direttamente a una platea di investitori per raccogliere capitale.</p>
<p style="text-align: justify;">Le modalità principali sono due. Nell’<span style="color: #800000;"><strong>equity crowdfunding</strong></span> chi investe acquista una partecipazione nella società e ne diventa socio. Nel <span style="color: #800000;"><strong>lending crowdfunding</strong></span>, invece, il capitale viene prestato all’impresa e deve essere restituito secondo le condizioni previste, normalmente con il pagamento di interessi.</p>
<p style="text-align: justify;">A questi strumenti si aggiungono forme di finanziamento attraverso titoli di debito e minibond.</p>
<p style="text-align: justify;">È soprattutto sul versante del lending e del debito che l’intervento del 7 gennaio può produrre gli effetti più immediati. La possibilità di associare al finanziamento una copertura pubblica fino all’80% modifica infatti la distribuzione del rischio e può rendere più interessante il ricorso alle piattaforme sia per le imprese sia per i finanziatori.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">La novità centrale: il Fondo di garanzia arriva sulle piattaforme</span></h3>
<p style="text-align: justify;">Il punto di svolta è l’ingresso delle operazioni di crowdfunding nel perimetro del Fondo di garanzia per le PMI.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Fondo è uno dei principali strumenti pubblici utilizzati per facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese ai finanziamenti. La garanzia statale non sostituisce la valutazione dell’impresa e non trasforma automaticamente un progetto in un finanziamento sicuro, ma può coprire una parte delle eventuali perdite, riducendo il rischio sostenuto dal finanziatore.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il decreto del 7 gennaio questo meccanismo viene esteso anche alla raccolta realizzata attraverso il crowdfunding.</p>
<p style="text-align: justify;">La conseguenza è significativa: la scelta tra banca e finanza alternativa diventa meno netta. Una PMI può cercare risorse attraverso una piattaforma digitale e, quando ricorrono le condizioni previste, far rientrare l&#8217;operazione nel sistema pubblico di garanzia.</p>
<p style="text-align: justify;">Per un sistema economico come quello italiano, nel quale molte imprese continuano a dipendere fortemente dal credito bancario, significa aggiungere un canale potenziale di finanziamento senza rinunciare completamente alla protezione offerta dall&#8217;intervento pubblico.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">Garanzia fino all’80% per prestiti e minibond</span></h3>
<p style="text-align: justify;">Il dato più importante riguarda la percentuale di copertura.</p>
<p style="text-align: justify;">Per le operazioni di finanziamento attraverso prestiti e minibond, la garanzia può raggiungere <strong>l’80%</strong>. Per gli altri strumenti ammessi nell’ambito del crowdfunding il limite indicato è invece del <strong>50%</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La differenza non è secondaria. Il decreto attribuisce di fatto una particolare rilevanza alle operazioni nelle quali l’impresa assume un debito da rimborsare.</p>
<p style="text-align: justify;">Immaginiamo, in termini molto semplici, una PMI che ricorra a una piattaforma per ottenere risorse destinate a un nuovo investimento. Se l’operazione possiede tutti i requisiti necessari per accedere al Fondo, una parte rilevante del rischio può essere assistita dalla garanzia pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo può rendere più agevole l’incontro fra la domanda di capitale delle imprese e l’offerta degli investitori, soprattutto nei casi in cui l’azienda abbia prospettive industriali valide ma non disponga di garanzie reali sufficienti per ottenere facilmente credito attraverso i canali tradizionali.</p>
<p style="text-align: justify;">È un aspetto particolarmente importante per molte imprese dei servizi, società innovative e attività ad alto contenuto professionale, il cui valore è spesso concentrato nelle competenze, nella tecnologia, nelle relazioni commerciali e nel capitale umano più che in immobili o altri beni da offrire in garanzia.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">Cosa cambia per startup e PMI</span></h3>
<p style="text-align: justify;">L’effetto più evidente del decreto è l’ampliamento degli strumenti a disposizione delle imprese.</p>
<p style="text-align: justify;">Per una startup o una PMI, ricorrere al crowdfunding non significa più necessariamente muoversi in un circuito completamente separato dal sistema delle garanzie pubbliche. Il canale digitale può diventare parte di una struttura finanziaria più articolata.</p>
<p style="text-align: justify;">Le risorse raccolte possono essere utilizzate, a seconda delle caratteristiche dell’operazione, per sostenere investimenti, processi di digitalizzazione, sviluppo tecnologico, ampliamento dell’attività, formazione o crescita dimensionale.</p>
<p style="text-align: justify;">La garanzia può inoltre contribuire a ridurre uno degli ostacoli tipici delle raccolte online: la percezione del rischio da parte degli investitori.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo non significa, però, che qualsiasi impresa potrà ottenere automaticamente capitali grazie al nuovo meccanismo. Restano determinanti la qualità del progetto, la situazione economico-finanziaria dell’azienda, la sostenibilità del debito e la capacità di presentare al mercato informazioni complete e credibili.</p>
<p style="text-align: justify;">La garanzia pubblica può facilitare l’operazione, ma non sostituisce la solidità dell’impresa.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">Più tutela, ma il rischio non scompare</span></h3>
<p style="text-align: justify;">L’estensione del Fondo può essere vantaggiosa anche per chi investe attraverso le piattaforme, perché riduce l’esposizione sulle operazioni ammesse alla garanzia.</p>
<p style="text-align: justify;">È però importante evitare un equivoco: <strong>garanzia pubblica non significa investimento senza rischio</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La copertura riguarda una percentuale dell’operazione e interviene secondo regole e condizioni precise. Rimangono quindi una quota di rischio a carico dei finanziatori e la necessità di valutare attentamente l&#8217;impresa, il progetto finanziato, la durata dell&#8217;operazione e la capacità di rimborso.</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto, in altre parole, rafforza la protezione del sistema, ma non trasforma il crowdfunding in un prodotto assimilabile a un deposito garantito.</p>
<p style="text-align: justify;">Per gli investitori resta essenziale leggere la documentazione, comprendere le caratteristiche dell&#8217;operazione e valutare il rapporto tra rendimento atteso e rischio assunto.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">Le piattaforme devono rispettare regole precise</span></h3>
<p style="text-align: justify;">L’accesso alla garanzia non apre le porte a un crowdfunding privo di controlli.</p>
<p style="text-align: justify;">Il mercato ha già attraversato una profonda trasformazione con l’entrata a regime della disciplina europea sui fornitori di servizi di crowdfunding, che ha introdotto requisiti più stringenti in materia di autorizzazione, organizzazione, governance, trasparenza e tutela degli investitori.</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto del 7 gennaio si inserisce quindi in un settore che non è più quello, molto frammentato, dei primi anni di sviluppo del crowdfunding.</p>
<p style="text-align: justify;">Le piattaforme interessate devono operare all’interno del quadro regolamentare previsto e rispettare le condizioni necessarie per l’accesso al sistema di garanzia. Anche per questo la misura può favorire una progressiva selezione del mercato, premiando gli operatori dotati di strutture organizzative e procedure adeguate.</p>
<p style="text-align: justify;">La crescita del crowdfunding passa dunque attraverso un equilibrio: più possibilità di finanziamento, ma anche più controlli e maggiore qualità delle informazioni offerte agli investitori.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">Il ruolo decisivo della documentazione</span></h3>
<p style="text-align: justify;">Per le imprese la possibilità di ottenere la garanzia pubblica rende ancora più importante la preparazione della raccolta.</p>
<p style="text-align: justify;">Un progetto presentato su una piattaforma non può limitarsi a una buona idea o a una comunicazione efficace. Servono dati finanziari attendibili, un piano economico coerente, previsioni realistiche, informazioni sulla destinazione delle risorse e una struttura dell&#8217;operazione comprensibile agli investitori.</p>
<p style="text-align: justify;">Diventano centrali anche la verifica dei requisiti per l&#8217;accesso al Fondo e la corretta predisposizione della documentazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Commercialisti, consulenti finanziari, avvocati d&#8217;impresa e altri professionisti possono quindi assumere un ruolo rilevante nella costruzione delle operazioni, non soltanto sotto il profilo degli adempimenti, ma anche nella valutazione della loro sostenibilità.</p>
<p style="text-align: justify;">Più il crowdfunding si avvicina al sistema finanziario regolamentato, più la qualità dell&#8217;informazione diventa infatti decisiva per proteggere tanto le imprese quanto i risparmiatori.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">Un intervento che arriva mentre il mercato rallenta</span></h3>
<p style="text-align: justify;">La riforma entra in scena in una fase non semplice per il crowdfunding italiano.</p>
<p style="text-align: justify;">Nei dodici mesi terminati il 30 giugno 2026, equity crowdfunding, lending e minibond hanno raccolto complessivamente <strong>164,19 milioni di euro</strong>, con una flessione del <strong>36,8%</strong> rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il calo ha colpito in modo particolarmente marcato il lending: la raccolta è passata da <strong>142,05 milioni a 77,54 milioni di euro</strong>. Anche l’equity ha rallentato: nel primo semestre del 2026 sono stati raccolti <strong>37,96 milioni</strong>, il 29% in meno rispetto al 2025.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è ridotto anche il numero delle campagne. Tra luglio 2025 e giugno 2026 quelle equity sono state 114, contro 160 nei dodici mesi precedenti, mentre il lending ha registrato nel primo semestre del 2026 il volume più basso degli ultimi cinque anni.</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto arriva quindi in una fase nella quale il mercato ha bisogno non soltanto di nuove regole, ma anche di nuovi incentivi economici capaci di riportare imprese e investitori sulle piattaforme.</p>
<p style="text-align: justify;">La garanzia pubblica potrebbe rappresentare proprio uno di questi fattori.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">L’operatività concreta resta il passaggio decisivo</span></h3>
<p style="text-align: justify;">Tra l’approvazione di una norma e la sua effettiva utilizzazione c’è però una differenza sostanziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto definisce il nuovo perimetro della garanzia, ma l’accesso effettivo richiede che il sistema operativo del Fondo venga adeguato alle nuove tipologie di operazioni e che siano definite e applicate le procedure necessarie.</p>
<p style="text-align: justify;">A settembre 2026 questo adeguamento risultava ancora un passaggio necessario per rendere pienamente utilizzabile la misura.</p>
<p style="text-align: justify;">È un punto fondamentale. Finché le regole operative non consentono alle piattaforme e alle imprese di presentare concretamente le operazioni al Fondo, il potenziale della riforma rimane in parte sulla carta.</p>
<p style="text-align: justify;">L’impatto reale del decreto si misurerà quindi non soltanto sulle percentuali di garanzia previste, ma sulla rapidità e sulla semplicità con cui imprese, piattaforme e investitori potranno accedere al nuovo meccanismo.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">Resta aperto il nodo fiscale del lending</span></h3>
<p style="text-align: justify;">Accanto all&#8217;attuazione della garanzia rimane una questione distinta, ma importante per lo sviluppo del settore: il trattamento fiscale dei rendimenti derivanti dal lending crowdfunding.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli operatori chiedono un quadro più uniforme e coerente con l’evoluzione europea del mercato, compresa la possibilità di applicare attraverso le piattaforme autorizzate la ritenuta del 26%.</p>
<p style="text-align: justify;">Il tema fiscale non è la novità introdotta dal decreto del 7 gennaio, ma può incidere sulla sua efficacia. Una garanzia pubblica più ampia può aumentare l’interesse verso il lending; un regime fiscale poco lineare, al contrario, può ridurne l’attrattività e complicare l’esperienza degli investitori.</p>
<p style="text-align: justify;">Garanzia e fiscalità sono quindi due piani diversi che dovranno trovare un equilibrio affinché la finanza alternativa possa diventare realmente competitiva.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">Una nuova strada per finanziare le imprese</span></h3>
<p style="text-align: justify;">Il decreto del 7 gennaio 2026 segna soprattutto un cambiamento di impostazione. Il crowdfunding non viene più considerato soltanto come un mercato parallelo rispetto alla finanza tradizionale, ma entra nel perimetro degli strumenti sostenuti dalla garanzia pubblica destinata alle PMI.</p>
<p style="text-align: justify;">Non sostituirà le banche e non eliminerà i rischi connessi agli investimenti. Può però offrire alle imprese una possibilità in più per diversificare le fonti di finanziamento e agli investitori un mercato più strutturato, regolamentato e, per alcune operazioni, assistito dalla garanzia dello Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">La vera prova sarà ora l&#8217;attuazione. Procedure semplici, piattaforme solide, informazioni trasparenti e progetti imprenditoriali credibili saranno indispensabili affinché una novità importante sul piano normativo diventi uno strumento concretamente utilizzabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Se questo passaggio sarà completato, il decreto del 7 gennaio potrà rappresentare molto più di un aggiustamento tecnico: potrà contribuire a trasformare il crowdfunding da canale finanziario ancora relativamente di nicchia in una componente più stabile del sistema di finanziamento delle startup e delle PMI italiane.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Financing de-stocking: il magazzino diventa una nuova fonte di liquidità per le imprese</title>
		<link>https://www.2020revisione.it/financing-de-stocking-il-magazzino-diventa-una-nuova-fonte-di-liquidita-per-le-imprese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione 2020Revisione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 09:26:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Financing de-stocking]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Per molte imprese il magazzino rappresenta contemporaneamente una risorsa indispensabile e una delle principali cause di assorbimento della liquidità. Materie prime, semilavorati e prodotti finiti sono necessari per garantire continuità produttiva, tempestività nelle consegne e adeguati livelli di servizio, ma fino al momento della vendita immobilizzano capitale che potrebbe essere utilizzato per finanziare investimenti, crescita&#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Per molte imprese il magazzino rappresenta contemporaneamente una risorsa indispensabile e una delle principali cause di assorbimento della liquidità. Materie prime, semilavorati e prodotti finiti sono necessari per garantire continuità produttiva, tempestività nelle consegne e adeguati livelli di servizio, ma fino al momento della vendita immobilizzano capitale che potrebbe essere utilizzato per finanziare investimenti, crescita o altre esigenze aziendali.</p>
<p style="text-align: justify;">Da questo punto di vista, il <span style="color: #800000;"><strong>financing de-stocking</strong></span> introduce una prospettiva nuova: trasformare le rimanenze in liquidità prima della loro naturale rotazione commerciale, attraverso la cessione dei beni a una società veicolo, la cosiddetta <span style="color: #003366;"><strong>Special Purpose Vehicle o SPV</strong></span>, mantenendo però presso l’impresa originaria la gestione operativa del magazzino.</p>
<p style="text-align: justify;">La novità assume particolare rilievo dopo l’entrata in vigore, il 7 aprile 2026, della <a href="https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&amp;id=%7B30BB1E9D-0000-CA10-8F62-57009EC27334%7D" target="_blank" rel="noopener"><strong>legge 11 marzo 2026, n. 34</strong></a>, che ha modificato la normativa italiana sulle cartolarizzazioni e, in particolare, gli articoli 7 e 7.2 della legge n. 130 del 1999. Il nuovo quadro consente infatti di estendere le operazioni anche ai beni mobili non registrati, aprendo quindi la strada alla cartolarizzazione delle scorte di magazzino.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">Dal capitale immobilizzato alla liquidità disponibile</span></h3>
<p style="text-align: justify;">Il tema è tutt’altro che marginale per il sistema produttivo italiano. Secondo i dati dell’Osservatorio Supply Chain Finance del Politecnico di Milano, le imprese italiane detengono circa <strong>476 miliardi di euro di rimanenze</strong>. Nel 2024 le scorte sono aumentate del 4,1% e il periodo medio di permanenza dei beni in magazzino ha raggiunto 59 giorni, rispetto ai 44 registrati nel 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di capitale che rimane temporaneamente immobilizzato nel circolante e che, soprattutto nelle aziende in espansione, può diventare un limite alla capacità di finanziare autonomamente lo sviluppo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il problema emerge con particolare evidenza quando la crescita commerciale richiede un incremento preventivo delle scorte. L&#8217;impresa deve acquistare materie prime, sostenere i costi di produzione o ampliare la gamma disponibile molto prima di incassare i ricavi derivanti dalle vendite. Anche un&#8217;azienda economicamente solida può quindi trovarsi ad assorbire quantità significative di cassa proprio mentre cresce.</p>
<p style="text-align: justify;">Il financing de-stocking cerca di intervenire su questo squilibrio temporale anticipando la trasformazione del magazzino in liquidità.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">Come funziona il financing de-stocking</span></h3>
<p style="text-align: justify;">Lo schema di base è relativamente semplice, anche se la sua implementazione concreta può diventare complessa.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;impresa individua innanzitutto il perimetro delle rimanenze che intende trasferire. La cessione può riguardare l&#8217;intero magazzino oppure soltanto determinate categorie merceologiche. I beni vengono quindi ceduti a titolo definitivo a una SPV.</p>
<p style="text-align: justify;">La società veicolo paga il prezzo di acquisto utilizzando risorse ottenute attraverso finanziamenti bancari oppure mediante l&#8217;emissione di titoli destinati a investitori istituzionali. L&#8217;impresa cedente riceve così immediatamente liquidità in cambio di beni che, normalmente, avrebbero generato cassa solo al momento della successiva vendita sul mercato.</p>
<p style="text-align: justify;">La peculiarità dell&#8217;operazione emerge nella fase successiva. Il trasferimento della proprietà non implica necessariamente che i beni debbano lasciare fisicamente i magazzini aziendali. La SPV può infatti affidare alla stessa impresa un <strong>mandato di servicing</strong>, attraverso il quale il cedente continua a occuparsi della custodia, della manutenzione, della gestione e della valorizzazione delle scorte.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul piano operativo, quindi, l&#8217;azienda continua a governare i beni presenti nei propri stabilimenti o depositi, ma lo fa per conto del nuovo proprietario.</p>
<p style="text-align: justify;">È proprio questa separazione tra proprietà giuridica e gestione materiale a rendere possibile il funzionamento dello strumento senza interrompere il normale ciclo industriale e commerciale dell&#8217;impresa.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">Un magazzino dinamico richiede strutture revolving</span></h3>
<p style="text-align: justify;">Le scorte non sono naturalmente un patrimonio statico. Ogni giorno entrano nuove merci, altre vengono utilizzate nella produzione o vendute e il valore complessivo delle giacenze cambia continuamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Per questo le operazioni di financing de-stocking possono essere costruite secondo una logica <strong>revolving</strong>, con un perimetro di beni che viene periodicamente aggiornato in relazione ai nuovi ingressi e alle uscite.</p>
<p style="text-align: justify;">Le strutture possono avere orizzonti temporali pluriennali che possono collocarsi indicativamente tra <strong>tre e sei anni</strong>, con la possibilità di rinnovo alla scadenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche la fase di commercializzazione può essere organizzata secondo modelli differenti. Una prima soluzione prevede che l&#8217;impresa continui a vendere i beni ai clienti finali per conto della SPV, occupandosi anche della fatturazione e dell&#8217;incasso. Un secondo schema può invece riconoscere all&#8217;impresa un diritto di riacquisto periodico delle merci, da esercitare in funzione delle esigenze produttive o commerciali.</p>
<p style="text-align: justify;">La scelta della struttura non è quindi un dettaglio contrattuale, ma deve essere strettamente collegata al modello di business, alla rotazione delle scorte, ai processi logistici e alle modalità con cui l&#8217;azienda serve i propri clienti.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">Perché non è semplicemente un finanziamento garantito dal magazzino</span></h3>
<p style="text-align: justify;">Uno degli aspetti più importanti da comprendere è la differenza rispetto alle forme tradizionali di credito.</p>
<p style="text-align: justify;">Storicamente il magazzino può essere utilizzato nel rapporto tra banca e impresa come garanzia, ad esempio attraverso il pegno, compreso il pegno non possessorio, oppure come base per determinate anticipazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">In questi casi, tuttavia, l&#8217;impresa ottiene normalmente un finanziamento e quindi incrementa o mantiene il proprio indebitamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il financing de-stocking si muove su un terreno differente. L&#8217;operazione non consiste nell&#8217;erogazione di un prestito garantito dalle rimanenze, ma nella <strong>cessione effettiva dei beni</strong> alla società veicolo.</p>
<p style="text-align: justify;">La distinzione è essenziale perché, quando l&#8217;operazione è correttamente strutturata e ricorrono le condizioni per la <strong>derecognition</strong>, cioè per l&#8217;eliminazione delle rimanenze dal bilancio dell&#8217;impresa cedente, l&#8217;effetto potenziale è l&#8217;ingresso di liquidità senza l&#8217;accensione di nuovo debito.</p>
<p style="text-align: justify;">Di conseguenza può migliorare la <strong>posizione finanziaria netta</strong>, con possibili effetti positivi sugli indicatori finanziari, sui covenant e, più in generale, sulla valutazione del merito creditizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Proprio questo è uno dei principali elementi di interesse dello strumento. Il risultato, tuttavia, non può essere dato per automatico: il trattamento contabile dipende dalla reale configurazione dell&#8217;operazione e deve essere analizzato attentamente in fase di strutturazione. Le implicazioni contabili e fiscali rappresentano infatti ancora alcune delle principali aree sulle quali dovranno consolidarsi prassi e interpretazioni.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">La qualità delle scorte diventa determinante</span></h3>
<p style="text-align: justify;">Il financing de-stocking non deve essere interpretato come una soluzione per liberarsi di merce difficilmente vendibile o per affrontare situazioni di deterioramento aziendale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il principio richiamato dagli advisor coinvolti nelle prime strutturazioni è netto: l&#8217;operazione è destinata principalmente a <strong>scorte sane, correttamente valorizzate e dotate di un mercato di sbocco sufficientemente prevedibile</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La SPV e i soggetti che finanziano il veicolo acquistano infatti beni reali. Di conseguenza assumono rilevanza elementi quali la qualità delle giacenze, la loro liquidabilità, la velocità di rotazione, la possibilità di determinarne con precisione il valore, l&#8217;esistenza di una domanda di mercato e la capacità dell&#8217;impresa di tracciare in maniera affidabile ingressi e uscite.</p>
<p style="text-align: justify;">Il financing de-stocking non nasce dunque come strumento di risanamento di magazzini problematici. È soprattutto una tecnica di ottimizzazione finanziaria per aziende che possiedono scorte economicamente valide, ma nelle quali una parte significativa del capitale rimane fisiologicamente impegnata per tempi relativamente lunghi.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">I settori che possono beneficiarne maggiormente</span></h3>
<p style="text-align: justify;">I candidati più naturali sono pertanto i comparti caratterizzati da un <strong>magazzino strutturalmente elevato</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra gli altri, il <strong>legno-arredo, la meccanica, la moda e l&#8217;agroalimentare con produzioni a lunga stagionatura</strong>. Sono comparti nei quali le giacenze non dipendono necessariamente da inefficienze nella gestione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel settore del legno, per esempio, possono esserci tempi tecnici di essiccazione. Nell&#8217;agroalimentare alcune produzioni richiedono mesi o anni di stagionatura. Nella meccanica e in altri settori industriali la disponibilità di una gamma ampia di componenti può essere necessaria per garantire continuità produttiva. Nella moda la gestione delle collezioni e del livello di servizio può comportare rilevanti quantità di prodotti in stock.</p>
<p style="text-align: justify;">In situazioni di questo tipo esiste una soglia oltre la quale l&#8217;ottimizzazione logistica non è sufficiente a ridurre ulteriormente il capitale immobilizzato. È proprio quella quota fisiologica di magazzino che può diventare oggetto di operazioni di de-stocking finanziario.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">Costi finanziari e, soprattutto, costi organizzativi</span></h3>
<p style="text-align: justify;">La valutazione di convenienza non può fermarsi al tasso applicato alla struttura.</p>
<p style="text-align: justify;">Il costo finanziario viene calcolato tenendo conto dei giorni di effettiva esposizione, ai quali si aggiungono gli oneri necessari per la gestione dell&#8217;intera architettura dell&#8217;operazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed è soprattutto su questo secondo fronte che si gioca una parte importante della sostenibilità economica.</p>
<p style="text-align: justify;">Una struttura revolving necessita di un sistema informativo capace di sapere in ogni momento quali beni appartengono alla SPV, quali sono stati venduti, quali sono entrati nel perimetro e quale sia il relativo valore. Occorrono quindi procedure di riconciliazione periodica tra carichi e scarichi, idealmente automatizzate e integrate con i sistemi aziendali.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono ipotizzabili, ad esempio, riconciliazioni anche su base settimanale e diventa essenziale ridurre il più possibile gli interventi manuali.</p>
<p style="text-align: justify;">La tecnologia, in questo senso, non rappresenta un elemento accessorio. Un&#8217;operazione apparentemente conveniente sul piano finanziario potrebbe perdere attrattività se richiedesse processi amministrativi troppo onerosi, controlli manuali continui o sistemi informativi difficili da integrare.</p>
<p style="text-align: justify;">La progettazione della piattaforma operativa diventa quindi parte integrante della strutturazione finanziaria.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">La massa critica e le operazioni multi-cedente</span></h3>
<p style="text-align: justify;">Esiste poi un problema dimensionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Creare una SPV, costruire la documentazione contrattuale, predisporre i flussi informativi e organizzare i rapporti con finanziatori e investitori comporta costi fissi che devono trovare giustificazione nella dimensione dell&#8217;operazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Le prime strutture prese in considerazione dal mercato italiano si collocano nell&#8217;ordine di <strong>una decina di milioni di euro di magazzino ceduto</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo non significa necessariamente che il financing de-stocking sia destinato soltanto alle grandi imprese.</p>
<p style="text-align: justify;">Un elemento particolarmente interessante della nuova disciplina è infatti la possibilità di realizzare strutture <strong>multi-cedente</strong>: più aziende appartenenti allo stesso settore o alla medesima filiera possono conferire le proprie scorte a una SPV comune, distribuendo così i costi fissi dell&#8217;operazione.</p>
<p style="text-align: justify;">È una possibilità che potrebbe assumere particolare rilevanza nei distretti industriali italiani, caratterizzati dalla presenza di numerose PMI con business simili e problematiche di capitale circolante comparabili.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo scenario potrebbe essere proprio il professionista che assiste contemporaneamente diverse imprese dello stesso comparto a individuare le condizioni per costruire un progetto aggregato.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">Commercialisti e CFO in prima linea</span></h3>
<p style="text-align: justify;">Per commercialisti, consulenti aziendali e responsabili finanziari il financing de-stocking apre quindi un nuovo terreno professionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>commercialista</strong>, insieme al CFO, si trova in una posizione privilegiata per individuare le imprese potenzialmente adatte allo strumento.</p>
<p style="text-align: justify;">I segnali possono emergere direttamente dai dati di bilancio: rimanenze particolarmente rilevanti rispetto all&#8217;attivo, capitale circolante che cresce più rapidamente del fatturato, utilizzo costante delle linee di credito a breve oppure programmi di sviluppo che richiedono un quantitativo crescente di cassa per finanziare le scorte.</p>
<p style="text-align: justify;">Non basta però osservare l&#8217;importo del magazzino.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre comprendere le ragioni economiche che determinano quelle giacenze, valutarne qualità e rotazione, ricostruire i flussi previsionali e verificare la capacità dell&#8217;impresa di produrre informazioni tempestive e attendibili.</p>
<p style="text-align: justify;">Il tema finisce inevitabilmente per incrociarsi con quello degli <strong>assetti organizzativi, amministrativi e contabili</strong>. Un&#8217;azienda interessata a un&#8217;operazione di questo tipo deve essere in grado di conoscere con precisione composizione e valore delle proprie scorte, monitorarne i movimenti e programmare il capitale circolante.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">Un&#8217;operazione necessariamente multidisciplinare</span></h3>
<p style="text-align: justify;">La natura stessa del financing de-stocking impedisce di considerarlo un prodotto standardizzato.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;area finanziaria deve dialogare con quella contabile, fiscale, legale, logistica e informatica.</p>
<p style="text-align: justify;">Il professionista contabile è chiamato a valutare le conseguenze sul bilancio e le condizioni necessarie affinché il trasferimento delle rimanenze possa produrre gli effetti desiderati. Sul versante fiscale devono essere esaminate le conseguenze derivanti dalla cessione e dalla successiva gestione dei beni.</p>
<p style="text-align: justify;">Il legale deve invece costruire un impianto contrattuale capace di disciplinare in modo preciso l&#8217;effettività della cessione, il mandato di servicing, gli obblighi delle parti, le responsabilità nella custodia e gestione delle merci e il rapporto con la normativa sulle cartolarizzazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;advisor finanziario e strategico spetta infine un ruolo di coordinamento che può andare dall&#8217;analisi di fattibilità alla selezione delle categorie di magazzino da includere nell&#8217;operazione, dalla preparazione dei dati sulla qualità e sulla rotazione delle scorte fino al confronto con arranger, banche e investitori e alla negoziazione delle condizioni economiche.</p>
<p style="text-align: justify;">La complessità aumenta perché ogni impresa presenta caratteristiche differenti. Rotazione, marginalità, stagionalità, canali distributivi, struttura dei sistemi informativi e modalità di vendita rendono difficile replicare automaticamente un modello utilizzato altrove.</p>
<p style="text-align: justify;">Per questo il financing de-stocking appare destinato, almeno in questa prima fase, a essere soprattutto un&#8217;<strong>operazione su misura</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">Una nuova leva per finanziare crescita e investimenti</span></h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;interesse dello strumento diventa particolarmente evidente osservandolo dalla prospettiva delle imprese in crescita.</p>
<p style="text-align: justify;">Un&#8217;azienda può essere redditizia, patrimonialmente equilibrata e avere buone prospettive commerciali, ma trovarsi comunque costretta a finanziare un capitale circolante crescente.</p>
<p style="text-align: justify;">Più ordini possono significare maggiori acquisti di materie prime, più produzione, più semilavorati e più prodotti finiti prima che i relativi ricavi si trasformino in incassi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il magazzino rischia così di diventare il paradossale freno finanziario di un&#8217;azienda che sta crescendo.</p>
<p style="text-align: justify;">Liberare parte delle risorse immobilizzate nelle rimanenze può quindi fornire liquidità da destinare a nuovi investimenti, acquisizioni, espansione produttiva, crescita commerciale o altre operazioni straordinarie, senza dipendere esclusivamente dal tradizionale canale del credito bancario.</p>
<p style="text-align: justify;">Da questo punto di vista il financing de-stocking può contribuire anche alla <strong>diversificazione delle fonti finanziarie</strong>, tema sempre più importante nella pianificazione finanziaria delle imprese.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">Le prime operazioni saranno decisive per costruire le prassi</span></h3>
<p style="text-align: justify;">Il mercato italiano è ancora in una fase iniziale. Lavorenti &amp; Partners sta lavorando alla strutturazione di due tra le prime operazioni di questo tipo nel nostro Paese, una delle quali relativa al settore della trasformazione primaria del legno.</p>
<p style="text-align: justify;">Saranno quindi le prime applicazioni concrete a chiarire molti aspetti operativi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il trattamento contabile, la gestione del riassortimento, l&#8217;evoluzione dei flussi di vendita, l&#8217;organizzazione del servicing, le soluzioni tecnologiche e le questioni fiscali rappresentano alcuni dei terreni sui quali dovranno formarsi procedure e standard di mercato.</p>
<p style="text-align: justify;">È proprio questa fase iniziale a rendere lo strumento particolarmente interessante per commercialisti, consulenti e CFO. Prima ancora di proporre un&#8217;operazione occorre imparare a riconoscere le aziende nelle quali potrebbe produrre un effettivo vantaggio.</p>
<p style="text-align: justify;">Il punto non è semplicemente stabilire quanto magazzino possieda un&#8217;impresa, ma comprendere <strong>perché lo possiede, quanto capitale assorbe, quanto è affidabile la sua valorizzazione, con quale velocità viene venduto e quale effetto finanziario potrebbe derivare dalla sua cessione</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il financing de-stocking porta così il magazzino fuori dalla sola dimensione logistica e lo colloca pienamente all&#8217;interno della strategia finanziaria aziendale.</p>
<p style="text-align: justify;">Per le imprese con rimanenze significative può rappresentare una nuova possibilità di liberare risorse. Per i professionisti significa invece ampliare il campo dell&#8217;analisi, mettendo insieme bilancio, capitale circolante, organizzazione, fiscalità e finanza strutturata.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed è probabilmente questo l&#8217;aspetto più rilevante della novità: il magazzino non viene più osservato soltanto come una voce dell&#8217;attivo da ottimizzare, ma come un patrimonio che, quando possiede le caratteristiche adeguate ed è inserito in una struttura correttamente costruita, può diventare <strong>una vera e propria fonte di liquidità al servizio della crescita dell&#8217;impresa</strong>.</p>
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		<title>I contratti di prossimità</title>
		<link>https://www.2020revisione.it/i-contratti-di-prossimita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Biancardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 11:30:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[contratti di prossimità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>I contratti di prossimità sono accordi collettivi di secondo livello, ossia di livello territoriale o aziendale, che possono derogare le norme di legge e i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), al fine di adattare la gestione del rapporto lavorativo a specifiche esigenze aziendali. Per contrattazione di prossimità si intende una categoria di contrattazione decentrata,&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">I contratti di prossimità sono accordi collettivi di secondo livello, ossia di livello territoriale o aziendale, che possono derogare le norme di legge e i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), al fine di adattare la gestione del rapporto lavorativo a specifiche esigenze aziendali. Per contrattazione di prossimità si intende una categoria di contrattazione decentrata, non coincidente né con il livello territoriale, né aziendale, ma includente entrambi. Il contratto di prossimità si caratterizza per la sua idoneità a derogare anche in <em>peius</em>, ossia in senso peggiorativo per i diritti del lavoratore, sia le norme di legge sia i contratti collettivi nazionali, svolgendo un ruolo strumentale rispetto all’obiettivo dell’accordo.</p>
<p style="text-align: justify;">La contrattazione di prossimità è disciplinata all’art. 8 del d.l. n. 138 del 2011 (convertito in legge n. 148 del 2011). Gli accordi decentrati di prossimità regolamentano la materia della contrattazione aziendale o territoriale di secondo livello, ed hanno la funzione di integrare il CCNL per meglio rispondere ai bisogni aziendali di una determinata aerea territoriale. Hanno efficacia per tutti i lavoratori dell’azienda (efficacia <em>erga omnes</em>), sempre che siano stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, ovvero dalle RSA o RSU.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 8 del già citato decreto del 2011 stabilisce che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali. Tali accordi devono, tuttavia, perseguire specifici e ben delineati obiettivi, quali la maggiore occupazione, la qualità dei contratti di lavoro, l’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, l’emersione del lavoro irregolare, gli incrementi di competitività aziendale e di salario, la gestione delle crisi aziendali e occupazionali, gli investimenti e l’avvio di nuove attività. La norma stabilisce, poi, che le disposizioni dei contratti collettivi aziendali vigenti approvati e sottoscritti prima dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce, a condizione che questo sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori. Tale clausola transitoria di salvaguardia retroattiva è stata predisposta deliberatamente per sanare i contratti aziendali sottoscritti nel periodo precedente all’entrata in vigore della norma. È stato, in tal modo, possibile salvare, tramite un referendum aziendale, l’accordo fra il Gruppo FIAT e i sindacati, contenente deroghe in <em>peius</em> al contratto collettivo, riguardante i casi di Pomigliano e Mirafiori del 2010/2011.</p>
<p style="text-align: justify;">I contratti di prossimità possono intervenire su precisi aspetti del rapporto di lavoro. Le materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione, indicate dal legislatore, sono: l’introduzione di nuove tecnologie; le mansioni, l’inquadramento e la classificazione del personale; i contratti a termine; il lavoro a tempo parziale; il regime di solidarietà negli appalti; l’organizzazione del lavoro e la disciplina dell’orario di lavoro; le modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro; il lavoro parasubordinato anche a progetto e il lavoro autonomo; il licenziamento e le conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice madre e quello in concomitanza del matrimonio; i trattamenti economici e salariali. In definitiva, fermo restando il rispetto della Costituzione e i vincoli derivanti dalle normative dell’Unione europea e convenzioni internazionali sul lavoro, le intese operano anche in deroga alle disposizioni di legge ed alle relative regolamentazioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Tali contratti collettivi di secondo livello hanno il potere, pertanto, derogare anche in <em>peius</em>, non solo i contratti collettivi nazionali, ma anche la legge e ogni altro accordo sindacale.</p>
<p style="text-align: justify;">Apparentemente nati con il fine di favorire la flessibilità e l’occupazione per adattarsi alle specifiche realtà locali, i contratti di prossimità sono oggetto di forti critiche poiché, di fatto, consentono deroghe al contratto nazionale che sfavoriscono il lavoratore, abbassando i livelli di tutela del CCNL. Lo scrivente concorda con l’orientamento critico della dottrina giuslavoristica, poiché poco convincenti appaiono le motivazioni giuridiche e tecniche poste a fondamento di tali contratti. In <em>primis</em> i contratti di prossimità sembrerebbero contrastare con l’art. 3 della Costituzione, poiché legittimano un trattamento differenziato fra lavoratori di una stessa azienda, in funzione del territorio nel quale sono ubicati. Conseguenza di tale legittimazione è la frammentazione dell’apparato di tutele minime egalitarie, paritetiche ed uniformate per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla località. La derogabilità in <em>peius</em> del contratto di prossimità incentiva, inoltre, il <em>dumping</em> contrattuale e il proliferare dei c.d. contratti pirata, accordi sottoscritti da organizzazioni sindacali minoritarie, prive di una reale rappresentanza nel settore di riferimento, capaci di orientare al ribasso il costo del lavoro a causa della concorrenza con i sindacati tradizionali.</p>
<p style="text-align: justify;">La caratteristica di derogare in <em>peius</em> la legge e i contratti collettivi nazionali toglierebbe, poi, qualunque senso alla <em>ratio</em> di questi ultimi, il cui scopo è quello di creare una serie di diritti minimi per il lavoratore. Peraltro le materie sulle quali possono incidere i contratti di prossimità non sono secondarie come il legislatore vorrebbe far credere. Difatti, questi possono derogare in <em>peius</em> in materie delicate quali gli orari di lavoro, le mansioni, l’inquadramento e i licenziamenti. La tutela delle rappresentanze sindacali locali e aziendali non è al livello di quella dei sindacati nazionali, pertanto la forza contrattuale dei lavoratori è notevolmente inferiore. Il potere contrattuale datoriale è ampiamente superiore a quello dei rappresentanti sindacali interni, che sono anche dipendenti dell’azienda stessa. RSA ed RSU possono, difatti, subire maggiori pressioni poiché maggiormente vulnerabili e meno autorevoli dei sindacati nazionali, ed essere predisposte, coi loro rappresentanti, ad accettare condizioni svantaggiose per i prestatori. Il rischio concreto è l’imposizione di un contratto peggiorativo sotto forma di ricatto occupazionale o di delocalizzazione aziendale. Tale rischio non è così remoto come si potrebbe pensare. Ed è ciò che si è verificato nel famoso “caso FIAT”, ove i dipendenti dell’unità produttiva di Pomigliano d’Arco accettarono, con referendum aziendale del 2010, condizioni di lavoro peggiorative per il timore di una delocalizzazione dell’azienda.</p>
<p style="text-align: justify;">Per le suesposte ragioni, con riguardo alla controversa tipologia dei contratti decentrati, lo scrivente si schiera, senza dubbio alcuno, con quella parte della dottrina che ritiene che la contrattazione aziendale e territoriale non sia in alcun modo idonea a derogare in senso peggiorativo la contrattazione nazionale. Non si dimentichi, poi, che l’efficacia a livello aziendale dei contratti di prossimità approvati a maggioranza è addirittura superiore di quella del contratto nazionale di lavoro, poiché vincola tutti i lavoratori dell’azienda, compresi coloro che hanno espresso voto contrario e gli iscritti a sindacati che non hanno firmato l’accordo. Evidente è, pertanto, quanto ciò limiti la libertà sindacale individuale e collettiva, in netto contrasto con l’articolo 39 della Carta costituzionale. Si può concludere affermando che, fin quando non verrà sciolto il nodo della disapplicazione della seconda parte dell’art. 39 della Costituzione riguardante l’efficacia limitata del contratto collettivo, e fin quando non verrà varata una legge sindacale organica e completa, sarà difficile risolvere conflitti e gerarchie fra le differenti tipologie di contratto collettivo, potendosi certamente verificare aberrazioni del sistema sindacale, quali la deroga peggiorativa dei diritti del lavoratore da parte di un semplice contratto aziendale nei confronti del CCNL.</p>
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		<title>Il conflitto collettivo, le forme di sciopero atipico e le relative sanzioni penali</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alberto Biancardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 11:25:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidiano]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Lo sciopero è l’astensione volontaria, collettiva e organizzata dal lavoro da parte dei lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati. Il diritto è sancito all’art. 40 della Costituzione, il quale dispone che: “il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”. L’art. 40 della Costituzione è rimasto, tuttavia, inattuato e le leggi ivi&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lo sciopero è l’astensione volontaria, collettiva e organizzata dal lavoro da parte dei lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati. Il diritto è sancito all’art. 40 della Costituzione, il quale dispone che: “il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”. L’art. 40 della Costituzione è rimasto, tuttavia, inattuato e le leggi ivi citate sono state emanate solo per regolamentare i servizi pubblici essenziali, con la legge n. 146 del 1990, entrata in vigore dopo oltre quarant’anni dalla Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">La titolarità del diritto di sciopero è riconosciuta ai singoli lavoratori, poiché a ciascuno di essi spetta la decisione sul concreto esercizio del diritto, ma esso può essere attuato solo per la tutela di un interesse collettivo, su impulso delle organizzazioni sindacali. In base al principio di corrispettività, l’attuazione dello sciopero determina la perdita della retribuzione per il lavoratore, corrispondente al periodo di mancato svolgimento della prestazione. Sono titolari del diritto tutti i lavoratori subordinati, compresi i dipendenti pubblici, con esclusione dei soli militari e degli appartenenti alla Polizia di Stato. Esso viene riconosciuto anche ai lavoratori parasubordinati, in quanto soggetti contrattualmente deboli nei confronti del committente, mentre per lavoratori autonomi e liberi professionisti non si può parlare di sciopero ma di astensione collettiva. In caso di sciopero illecito o contrattualmente vietato, i sindacati organizzatori sono tenuti a desistere, per non incorrere in responsabilità risarcitoria per inadempimento nei confronti dell’associazione imprenditoriale e degli imprenditori danneggiati.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo sciopero, nella sua forma tipica, consiste nella sospensione totale e concertata dell’attività lavorativa da parte di più lavoratori subordinati, per la tutela dei loro interessi collettivi. Vi sono, tuttavia, tipologie di sciopero atipico, forme di protesta dei lavoratori che consistono nell’interruzione parziale del lavoro, o che si verificano con modalità alternative di astensione o rallentamento dell’attività lavorativa e produttiva. Alcune forme di sciopero atipico sono legittime e, pertanto, costituzionalmente tutelate. Altre non sono, invece, ricomprese nell’ambito del diritto di sciopero e costituiscono, perciò, un inadempimento contrattuale del lavoratore. Vi sono, infine, forme di astensione e protesta sociale che non possono essere accomunate in alcun modo allo sciopero, poiché non solo non sono tutelate dalla Costituzione come diritto del lavoratore, ma costituiscono addirittura un illecito penalmente sanzionato.</p>
<p style="text-align: justify;">Forme di sciopero consentite e tutelate dalla Costituzione sono le varie tipologie di sciopero articolato, astensioni intermittenti per aumentare la pressione sul datore di lavoro, che si concretizzano nello sciopero a singhiozzo e nello sciopero a scacchiera. Lo sciopero a singhiozzo è un’astensione dal lavoro frazionata, con brevi intervalli temporali di astensione da parte del lavoratore nell’arco della stessa giornata. È composta da periodi di astensione intercalati a periodi di offerta della prestazione, al fine di creare disagi organizzativi e gestionali nell’azienda. Nello sciopero articolato a scacchiera, invece, la protesta viene eseguita a turno dai diversi reparti aziendali, i quali si astengono dal lavoro in tempi diversi e in modo alternato. È, di conseguenza, sempre considerato lecito lo sciopero parziale, attuato soltanto da una parte del personale. Altra forma di sciopero atipico consentita è lo sciopero bianco, forma di protesta in cui i lavoratori non si assentano dal posto di lavoro, ma si limitano ad esimersi dallo svolgere le proprie mansioni. Lo sciopero bianco è lecito, ma soltanto se i lavoratori scioperanti non impediscono la prosecuzione dell’attività produttiva da parte degli altri dipendenti non scioperanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Si ha lo sciopero di solidarietà quando un gruppo di lavoratori si astiene dalle attività per sostenere le pretese di altri gruppi sociali o di lavoratori. Riguardo tale tipologia di sciopero atipico l’ordinamento italiano si mostra anacronistico e contraddittorio. Difatti, nonostante la sua liceità sul piano lavoristico, la disposizione dell’art. 505 del codice penale che incrimina lo sciopero di solidarietà è ancora in vigore, poiché non è stata mai dichiarata incostituzionale. Tuttavia, tale disposizione, seppur ancora in vigore, risulta ormai inapplicata da molti anni. Una forma di sciopero che a differenza del passato è oggi consentita, è lo sciopero improvviso, interruzione dell’attività lavorativa senza alcun preavviso da parte degli scioperanti. Ovviamente la liceità dello sciopero improvviso non si estende dallo sciopero comune anche allo sciopero nei servizi pubblici essenziali, nel quale è obbligatorio un preavviso minimo dall’astensione. Sono legittime anche le astensioni dei lavoratori con micro-interruzioni per tempi limitati nelle catene di montaggio, nonostante rischino di bloccare l’intera produzione. Tali sospensioni saltuarie esasperano il conflitto aziendale poiché costringono il datore di lavoro a gestire continue interruzioni difficili da pianificare e da gestire.</p>
<p style="text-align: justify;">Oltre alle forme di sciopero lecite tutelate dalla Costituzione, vi sono forme di astensione non considerate un diritto del lavoratore, ma che non sono, tuttavia, penalmente perseguite. Lo sciopero politico è l’astensione promossa per incidere su decisioni politiche o indirizzi di governo, anziché su rivendicazioni economiche o contrattuali. È considerato una libertà, pertanto non è tutelato come un diritto dalla Costituzione. Non è, tuttavia, più possibile la sua incriminazione, poiché la Corte Costituzionale con sentenza n. 290 del 1974 ha dichiarato parzialmente illegittimo l’articolo 503 del codice penale, stabilendo che lo sciopero politico non è punibile, a meno che non sia diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale o a ostacolare i poteri legittimi dello Stato. È una forma di astensione dal lavoro non consentita lo sciopero delle mansioni con cui il lavoratore svolge solo alcune delle mansioni inerenti alla sua attività e rifiuta di svolgere altre mansioni, invocando per esse il diritto di sciopero. Ciò costituisce inadempimento contrattuale e autorizza il datore di lavoro a rifiutare la prestazione parziale offertagli, a non corrispondergli la retribuzione, e a comminare allo stesso un provvedimento disciplinare. Secondo la Corte di Cassazione, una simile astensione non attiene al legittimo esercizio del diritto di sciopero, ma costituisce inadempimento parziale degli obblighi contrattuali, e può dar luogo a responsabilità contrattuale e disciplinare del dipendente. Al riguardo la Suprema Corte (sentenza n. 25817 del 2014 e sentenza n. 14457 del 2015) ha chiarito che lo sciopero, per essere legittimo, deve risolversi nella mancata esecuzione in forma collettiva della prestazione lavorativa, con corrispondente perdita della relativa retribuzione. Tale mancata esecuzione non deve andare oltre una “minima unità tecnico temporale”, al di sotto della quale l’attività lavorativa non ha utilità. Il rifiuto di eseguire una parte delle mansioni previste dal contratto viola, peraltro, il dovere di diligenza, correttezza e buona fede cui è tenuto il prestatore. Altra forma di astensione considerata illecita è lo sciopero pignolo o alla rovescia, con cui i lavoratori applicano in modo pedante e cavilloso direttive del datore di lavoro e regolamenti aziendali, al solo fine di creare un disagio all’azienda, nonché rallentare o bloccare la produzione. Simile allo sciopero pignolo è l’ostruzionismo, condotta collettiva che si concretizza nel rallentare deliberatamente o ostacolare l’attività lavorativa, pur eseguendo formalmente le proprie mansioni. La condotta ostruzionistica sul lavoro non è, tuttavia, di per sé illecita sul piano penalistico, a meno che non miri a paralizzare i servizi essenziali, generi un pericolo all’incolumità fisica degli altri lavoratori o degli utenti, oppure danneggi impianti e macchinari aziendali.</p>
<p style="text-align: justify;">È, invece, prevista l’incriminazione dall’art. 508 co. 2 c.p. per il sabotaggio sul luogo di lavoro. Il sabotaggio è una condotta compiuta dal lavoratore, volta a impedire o turbare il normale svolgimento dell’attività produttiva. È prevista una sanzione penale qualora il dipendente per sabotare l’attività produttiva danneggi volontariamente macchinari, strumenti, edifici o scorte destinati alla produzione aziendale. Anche il boicottaggio, condotta con la quale il lavoratore induce, pur senza violenza o minaccia, una o più persone a non fornire all’azienda lavoro, materie prime e attrezzature o a non acquistarne i prodotti, è punito penalmente dall’art. 507 c.p., con la sanzione della reclusione fino a tre anni. Il delitto di occupazione d’azienda si configura qualora al momento dell’occupazione da parte dei manifestanti, l’attività lavorativa era ancora in corso. La sua incriminazione è prevista dall’art. 508 co. 1 del codice penale, il quale punisce tale condotta con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa. Se, invece, al momento dell’occupazione l’attività dell’azienda era già stata sospesa per ragioni diverse dallo sciopero, gli scioperanti saranno puniti ex art. 633 c.p. (Invasione di terreni o edifici), il quale prevede la pena della reclusione da uno a tre anni. Per questo reato la pena aumenta, ed è compresa fra due a quattro anni e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone. La condotta del lavoratore durante uno sciopero e con l’uso della forza, minacce o comportamenti intimidatori, diretta ad impedire l’ingresso in azienda degli altri dipendenti o ad imporre l’abbandono del posto di lavoro, rientra nell’ipotesi di picchettaggio violento. La protesta avente tali caratteristiche integra il reato di violenza privata (art. 610 c.p.) o di minaccia (art. 612 c.p.). Se invece il picchettaggio viene svolto con condotte non violente o intimidatorie, ed è limitato alla propaganda dei motivi dello sciopero, senza impedimento al libero accesso degli altri lavoratori in azienda, è lecito, poiché considerato una legittima manifestazione del diritto di sciopero. Anche il c.d. blocco delle merci, col quale gli scioperanti ne impediscono l’entrata e l’uscita dall’azienda, viene punito dal codice penale ex art. 610 c.p. (violenza privata).</p>
<p style="text-align: justify;">Bisogna considerare che ogni sciopero atipico, anche se intrinsecamente lecito qualora si limiti ad arrecare un danno alla produzione, con conseguenti minori profitti aziendali, diventa illegittimo se arreca un danno alla produttività, ossia se compromette in modo permanente la capacità dell&#8217;azienda di continuare a produrre, danneggiando impianti o mettendo a rischio la sicurezza delle persone. Se lo sciopero atipico rende la prestazione lavorativa residua inutile per l’azienda il datore di lavoro può legittimamente rifiutare la prestazione da corrispondere ai lavoratori non scioperanti.</p>
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		<title>Scadenziario Fiscale ottobre 2026</title>
		<link>https://www.2020revisione.it/scadenziario-fiscale-ottobre-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Antonella Pera]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 11:20:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Scadenziario fiscale ottobre 2026]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>1° OTTOBRE LOCAZIONI – REGISTRAZIONE CONTRATTI E VERSAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO. Le parti di contratti di locazione e affitto che non hanno optato per la cedolare secca versano l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° settembre 2026; il termine di 30 giorni decorre dalla prima tra la data di stipula&#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>1° OTTOBRE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">LOCAZIONI – REGISTRAZIONE CONTRATTI E VERSAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO. Le parti di contratti di locazione e affitto che non hanno optato per la cedolare secca versano l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° settembre 2026; il termine di 30 giorni decorre dalla prima tra la data di stipula e quella di decorrenza. Il versamento si effettua con F24 ELIDE.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>15 OTTOBRE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">IVA – FATTURAZIONE DIFFERITA MESE PRECEDENTE. I soggetti IVA emettono e registrano le fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di agosto, risultanti da DDT o altro documento idoneo, nonché le fatture per prestazioni di servizi individuabili tramite idonea documentazione. La fattura deve riportare data e numero dei documenti di riferimento. Per cessioni fra gli stessi soggetti è ammessa un’unica fattura riepilogativa.</p>
<p style="text-align: justify;">IVA – ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO IN REGIME AGEVOLATO. Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le pro loco in regime agevolato ex art. 1, L. 398/1991 annotano i corrispettivi e i proventi commerciali del mese precedente nel Registro IVA Minori (D.M. 11/02/1997).</p>
<p style="text-align: justify;">DICHIARAZIONE PRECOMPILATA REDDITI PF 2026. Ultimo giorno per annullare, tramite l’applicativo web, il modello Redditi PF (e gli eventuali correttivi collegati) inviato senza F24; per le dichiarazioni trasmesse con F24 il termine è scaduto il 26 giugno. Dopo il 15 ottobre resta possibile presentare un Redditi correttivo entro il 2 novembre 2026.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>16 OTTOBRE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">IMPOSTE DA DICHIARAZIONI DEI REDDITI. Scadenza della rata del saldo 2025 e del primo acconto 2026 delle imposte da dichiarazione (Modelli 730/2026, Redditi PF 2026, Redditi SP 2026 e IRAP 2026).</p>
<p style="text-align: justify;">IVA – VERSAMENTO RATA SALDO 2025. I contribuenti che hanno scelto di rateizzare il saldo IVA 2025 e hanno versato la prima rata il 16 marzo 2026 devono corrispondere l’ottava rata, maggiorata degli interessi dovuti.</p>
<p style="text-align: justify;">RITENUTE ALLA FONTE. Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente con utilizzo del modello F24.</p>
<p style="text-align: justify;">IVA – LIQUIDAZIONE PERIODICA – SOGGETTI MENSILI. Versamento dell’IVA a debito presso gli istituti o le aziende di credito o gli uffici e le agenzie postali o i concessionari della riscossione con l’utilizzo del modello F24 – codice tributo: 6009 (versamento IVA mensile settembre), da parte dei contribuenti IVA mensili.</p>
<p style="text-align: justify;">LOCAZIONI BREVI – VERSAMENTO RITENUTE. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi delle locazioni brevi incassati o pagati nel mese di agosto.</p>
<p style="text-align: justify;">SPLIT PAYMENT – VERSAMENTO IVA. Gli enti e le amministrazioni soggetti alla scissione dei pagamenti devono versare l’IVA dovuta per il mese precedente secondo le modalità previste per il regime di split payment, utilizzando i modelli F24 o F24 EP.</p>
<p style="text-align: justify;">INPS – CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE. Pagamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente, mediante versamento con l’utilizzo del modello F24.</p>
<p style="text-align: justify;">INPS – CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA. Pagamento, da parte dei soggetti committenti, dei contributi relativi alla gestione separata INPS dovuti sui compensi corrisposti nel corso del precedente mese.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>26 OTTOBRE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">INTRASTAT – ELENCHI MENSILI. Presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (INTRA 1-bis e 2-bis) e delle prestazioni di servizi rese/ricevute verso/da soggetti passivi UE (INTRA 1-quater e 2-quater), relativi alle operazioni di settembre 2026 per i soggetti con obbligo mensile e a quelle del 3° trimestre 2026 per i soggetti con obbligo trimestrale. Per effetto della Determinazione direttoriale ADM/Agenzia delle Entrate n. 84415 del 3 febbraio 2026, l’obbligo mensile scatta al superamento, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, di 50.000 euro per cessioni di beni e servizi resi, 2.000.000 euro per acquisti di beni (in luogo dei precedenti 350.000 euro) e 100.000 euro per servizi ricevuti.</p>
<p style="text-align: justify;">DICHIARAZIONE 730/2026 – INTEGRATIVO. Il contribuente presenta a un CAF o a un professionista abilitato, anche se l’assistenza era stata prestata dal sostituto d’imposta, il modello 730 integrativo per correggere errori che non incidono sull’imposta o la cui correzione determina un maggior credito o un minor debito.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>31 OTTOBRE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">IVA — Dichiarazione mensile IOSS e liquidazione. I soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS) trasmettono tramite il Portale OSS la dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (valore intrinseco non superiore a 150 euro) del mese precedente, indicando per ogni Stato membro imponibile, aliquota e imposta dovuta, e versano contestualmente l’imposta risultante.</p>
<p style="text-align: justify;">IVA — Dichiarazione trimestrale OSS e liquidazione. I soggetti che aderiscono al regime One Stop Shop, UE o non UE, presentano tramite il Portale OSS la dichiarazione IVA relativa alle operazioni del 3° trimestre 2026 e versano contestualmente l’imposta dovuta.</p>
<p style="text-align: justify;">REGIME TRANSFRONTALIERO DI FRANCHIGIA IVA — Comunicazione trimestrale. I soggetti passivi stabiliti in Italia ammessi al regime transfrontaliero di franchigia in altri Stati membri (art. 70-octiesdecies, D.P.R. 633/1972) comunicano in via telematica il valore delle operazioni effettuate nel 3° trimestre 2026 in Italia e in ciascuno degli altri Stati membri. La comunicazione è dovuta anche in assenza di operazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">POS — Collegamento con registratore telematico. Per i POS attivati nel mese di agosto 2026, gli esercenti registrano il collegamento con il registratore telematico (o con la procedura “Documento commerciale online”) tramite la funzione “Gestione collegamenti” del portale Fatture e Corrispettivi, disponibile dal 6 al 31 ottobre 2026.</p>
<p style="text-align: justify;">LIBRO UNICO DEL LAVORO — Registrazioni del mese di settembre. I datori di lavoro privati registrano sul LUL i dati relativi al periodo di paga di settembre. Il termine (art. 39, c. 3, D.L. 112/2008) non slitta: la proroga dell’art. 7, c. 1, lett. h), D.L. 70/2011 riguarda i soli adempimenti verso l’Amministrazione finanziaria, mentre l’art. 2963 c.c. sposta i termini che scadono in giorno festivo, non di sabato.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>31 OTTOBRE</strong> (<em><strong>termine effettivo lunedì 2 novembre</strong></em>)</p>
<p style="text-align: justify;">DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2026. Termine per la trasmissione telematica dei modelli Redditi e IRAP 2026 (periodo d’imposta 2025) di persone fisiche e società e associazioni ex art. 5 TUIR, direttamente o tramite intermediario abilitato. Entro la stessa data si presentano il Redditi correttivo del 730 e il Redditi aggiuntivo del 730 precompilato (frontespizio e quadri RM sez. IV, RS e RU).</p>
<p style="text-align: justify;">MODELLO 770/2026. Termine per la trasmissione telematica del 770/2026, relativo al 2025, da parte di sostituti d’imposta e intermediari. Il modello, approvato con Provvedimento n. 72221 del 27 febbraio 2026, introduce il rigo SX50 per il credito maturato dai datori di lavoro che nel 2025 hanno riconosciuto in busta paga la somma non concorrente al reddito prevista dalla Legge di Bilancio 2025 per i dipendenti con redditi fino a 20.000 euro. Sono esonerati i sostituti con non più di 5 dipendenti che hanno optato per la modalità semplificata F24/770.</p>
<p style="text-align: justify;">CERTIFICAZIONE UNICA 2026. Ultimo giorno per la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche che contengono esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite la precompilata.</p>
<p style="text-align: justify;">CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2026-2027. I contribuenti che nel 2025 hanno esercitato in via prevalente un’attività soggetta a ISA e intendono aderire al CPB per il biennio 2026-2027 trasmettono la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della proposta. L’adesione avviene con invio congiunto al modello ISA, in allegato al Redditi 2026, oppure con invio autonomo del solo frontespizio del Redditi 2026, indicando il codice 1 nella casella “Comunicazione CPB”. Un’adesione già inviata può essere sostituita con un nuovo invio entro i termini, senza revoca; entro la stessa data si comunica l’eventuale revoca. Dopo la scadenza non è ammessa la remissione in bonis.</p>
<p style="text-align: justify;">SUPERBOLLO AUTO. I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori in leasing di autovetture con potenza superiore a 185 kW e scadenza bollo a settembre 2026 versano l’addizionale erariale (20,00 euro/kW oltre i 185 kW), ridotta al 60%, 30% e 15% rispettivamente dopo 5, 10 e 15 anni dalla costruzione; non più dovuta dopo 20 anni. Versamento tramite F24 ELIDE. La compensazione è esclusa.</p>
<p style="text-align: justify;">BOLLO AUTO. I proprietari di autoveicoli con potenza superiore a 35 kW con bollo scaduto a settembre 2026, residenti in regioni che non hanno stabilito termini diversi, effettuano il pagamento tramite pagoBollo/Bollonet ACI, delegazioni ACI, agenzie Sermetra, punti vendita Mooney e Lottomatica, Poste Italiane, home banking, app IO o agenzie di pratiche auto autorizzate.</p>
<p style="text-align: justify;">IVA — RIMBORSO O COMPENSAZIONE CREDITO TRIMESTRALE. I contribuenti che nel 3° trimestre 2026 hanno maturato un credito IVA superiore a 2.582,28 euro e intendono chiederne il rimborso o utilizzarlo in compensazione presentano telematicamente il Modello IVA TR.</p>
<p style="text-align: justify;">RAVVEDIMENTO SPECIALE 2018-2022 / CPB 2024-2025 — Versamento 20ª rata</p>
<p style="text-align: justify;">I soggetti ISA aderenti al Concordato Preventivo Biennale 2024-2025 (D.L. 113/2024 conv. L. 143/2024) che hanno scelto la rateazione con decorrenza dal 31 marzo 2025 versano la 20ª rata (su un massimo di 24) dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, addizionali e IRAP per le annualità 2018-2022. Interessi all’1,6% annuo per le rate in scadenza nel 2026.</p>
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		<item>
		<title>Greenwashing, cambia la comunicazione ambientale delle imprese: cosa fare per evitare sanzioni e danni reputazionali</title>
		<link>https://www.2020revisione.it/greenwashing-cambia-la-comunicazione-ambientale-delle-imprese-cosa-fare-per-evitare-sanzioni-e-danni-reputazionali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione 2020Revisione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 11:09:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Greenwashing]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Per anni termini come green, sostenibile, ecologico e rispettoso dell’ambiente sono entrati con grande facilità nel linguaggio delle imprese. Sono comparsi sui siti internet, sulle confezioni dei prodotti, nelle campagne pubblicitarie, nei comunicati stampa e, sempre più spesso, nei documenti societari e nelle presentazioni rivolte al mercato. Ora, però, il confine tra comunicazione ambientale e&#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Per anni termini come <span style="color: #800000;"><em>green</em>, <em>sostenibile</em>, <em>ecologico</em></span> e <span style="color: #800000;"><em>rispettoso dell’ambiente</em></span> sono entrati con grande facilità nel linguaggio delle imprese. Sono comparsi sui siti internet, sulle confezioni dei prodotti, nelle campagne pubblicitarie, nei comunicati stampa e, sempre più spesso, nei documenti societari e nelle presentazioni rivolte al mercato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ora, però, il confine tra comunicazione ambientale e greenwashing diventa molto più netto. E per le imprese il problema non riguarda soltanto il modo in cui viene costruita una campagna pubblicitaria: riguarda la capacità di dimostrare, con dati, documenti e procedure interne, ciò che viene dichiarato all&#8217;esterno.</p>
<p style="text-align: justify;">Il quadro descritto nel documento allegato parte dalla <a href="https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj?locale=it" target="_blank" rel="noopener"><strong>direttiva europea 2024/825</strong></a>, recepita in Italia con il <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/03/09/26G00047/SG" target="_blank" rel="noopener"><strong>decreto legislativo 30/2026</strong></a>, pubblicato sulla <strong>Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2026</strong>. Le disposizioni <strong>sono applicabili dal 27 settembre 2026</strong> e intervengono principalmente sul <span style="color: #003366;"><strong>Codice del consumo</strong></span>. La vigilanza è affidata all&#8217;Autorità garante della concorrenza e del mercato, l&#8217;Agcm, che può arrivare a irrogare sanzioni fino a 10 milioni di euro e, per le violazioni transfrontaliere, fino al 4% del fatturato annuo, oltre a ordinare la cessazione dei claim ambientali considerati illeciti.</p>
<p style="text-align: justify;">Per gli imprenditori, dunque, la domanda non è più soltanto “posso definire sostenibile questo prodotto?”, ma diventa molto più concreta: <strong>sono in grado di provare, oggi e con documenti verificabili, quello che sto dicendo al cliente?</strong></p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">Dal marketing alla prova: il vero cambio di paradigma</span></h3>
<p style="text-align: justify;">La novità più importante non consiste semplicemente nell&#8217;introduzione di nuovi divieti. Cambia soprattutto il modo in cui le aziende devono affrontare la comunicazione ambientale.</p>
<p style="text-align: justify;">Un&#8217;affermazione green non può essere trattata come uno slogan creativo separato dal resto dell&#8217;organizzazione. Deve essere il risultato finale di un percorso che parte dai dati, passa per la verifica tecnica e arriva soltanto dopo alla comunicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">È questo il punto che emerge con maggiore forza dal documento: l&#8217;impresa deve poter sostenere concretamente l&#8217;“eccellenza” ambientale che attribuisce a se stessa o ai propri prodotti. Non è sufficiente un&#8217;affermazione di principio e non basta neppure un generico report di sostenibilità. Ogni claim deve trovare riscontro in elementi controllabili.</p>
<p style="text-align: justify;">Il rischio, peraltro, non nasce necessariamente soltanto quando un&#8217;affermazione è falsa. L&#8217;indagine di Integrity Monitor richiamata nel documento mostra un&#8217;altra criticità particolarmente significativa per le aziende: anche un claim potenzialmente fondato può diventare problematico se il consumatore, o l&#8217;autorità di controllo, non riesce a trovare facilmente la documentazione che lo sostiene. Su 2.233 asserzioni ambientali esaminate tra importanti società quotate in Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, il 98% presentava almeno un elemento di criticità. Fra i problemi più frequenti vengono indicati proprio la difficoltà di accesso ai documenti, le formulazioni poco chiare o ambigue, la mancata delimitazione del perimetro dell&#8217;affermazione e comparazioni prive di una metodologia sufficientemente esplicitata.</p>
<p style="text-align: justify;">È un passaggio decisivo. La trasparenza non coincide più soltanto con il dire la verità: significa anche <strong>mettere chi riceve l&#8217;informazione nelle condizioni di verificarla</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">Dire “sostenibile” non basta più</span></h3>
<p style="text-align: justify;">Il primo terreno sul quale le imprese devono intervenire è quello delle affermazioni ambientali generiche.</p>
<p style="text-align: justify;">Espressioni come “<span style="color: #003366;">rispettoso dell&#8217;ambiente</span>”, “<span style="color: #003366;">ecocompatibile</span>”, “<span style="color: #003366;">verde</span>”, “<span style="color: #003366;">ecologico</span>”, “<span style="color: #003366;">sostenibile</span>”, “<span style="color: #003366;">biodegradabile</span>” o “<span style="color: #003366;">a base biologica</span>” non possono essere utilizzate liberamente quando non esiste un&#8217;eccellenza riconosciuta della prestazione ambientale pertinente all&#8217;affermazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Per un&#8217;azienda questo significa rivedere non soltanto la pubblicità, ma tutti i punti nei quali il linguaggio ambientale viene utilizzato: packaging, sito internet, e-commerce, brochure, cataloghi, presentazioni commerciali, social network, materiali fieristici e comunicati.</p>
<p style="text-align: justify;">Il problema delle parole generiche è che suggeriscono al consumatore una qualità complessiva del prodotto o dell&#8217;impresa. Ed è proprio questa impressione complessiva che occorre evitare quando la prestazione positiva riguarda soltanto una parte specifica.</p>
<p style="text-align: justify;">Se, per esempio, solo l&#8217;imballaggio è realizzato con materiale riciclato, non si può presentare l&#8217;intero prodotto come “realizzato con materiale riciclato”. Occorre indicare con precisione quale componente possiede quella caratteristica.</p>
<p style="text-align: justify;">La regola pratica è semplice: <strong>più un&#8217;affermazione è ampia, maggiore deve essere la capacità dell&#8217;impresa di dimostrarla in tutta la sua estensione</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">Attenzione alla neutralità climatica basata sulle compensazioni</span></h3>
<p style="text-align: justify;">Un secondo punto particolarmente delicato riguarda le dichiarazioni relative alla neutralità climatica.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il vademecum riportato nel documento, non sono ammesse affermazioni di neutralità climatica fondate sulla compensazione delle emissioni. Espressioni come “climaticamente neutro” o “a zero emissioni nette”, quando basate su meccanismi di compensazione, diventano quindi un&#8217;area ad altissimo rischio comunicativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per le imprese significa dover distinguere con estrema attenzione tra la riduzione effettiva degli impatti generati dal prodotto o dall&#8217;attività e iniziative utilizzate per compensarli.</p>
<p style="text-align: justify;">La tentazione di sintetizzare strategie complesse in uno slogan assoluto può essere forte, soprattutto nei settori nei quali la sostenibilità è diventata un elemento competitivo. Proprio gli slogan assoluti, però, sono quelli che richiedono maggiore cautela.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">Il marchio green non è uno scudo</span></h3>
<p style="text-align: justify;">Un altro equivoco da evitare riguarda certificazioni, bollini e qualifiche societarie.</p>
<p style="text-align: justify;">Il documento richiama espressamente il divieto di esibire marchi di sostenibilità non certificati. Il sistema di certificazione deve rispettare determinate condizioni, essere aperto agli operatori in condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, prevedere regole definite con il coinvolgimento degli stakeholder, contemplare sanzioni in caso di non conformità e affidare il monitoraggio a un soggetto terzo indipendente e accreditato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma c&#8217;è un ulteriore aspetto che interessa direttamente la governance aziendale: <strong>anche possedere una certificazione o essere una società Benefit non mette automaticamente al riparo dalle contestazioni di greenwashing</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;intervista contenuta nel documento, Michele Bonsegna, componente del Consiglio direttivo di Aodv231, sottolinea infatti che la certificazione fotografa una situazione esistente in un determinato momento. Da quel momento in avanti occorrono controlli periodici, audit interni e strumenti capaci di dimostrare la continuità dell&#8217;eccellenza dichiarata.</p>
<p style="text-align: justify;">È una distinzione fondamentale per l&#8217;imprenditore: ottenere una certificazione non chiude il processo di controllo. Semmai lo apre.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">Le promesse sul futuro devono avere un piano dietro</span></h3>
<p style="text-align: justify;">Un&#8217;altra area destinata a incidere sulla comunicazione aziendale riguarda gli obiettivi futuri.</p>
<p style="text-align: justify;">Molte imprese hanno adottato formule come “<strong><span style="color: #003366;">zero emissioni entro il 2030</span></strong>”, “<strong><span style="color: #003366;">100% sostenibili entro il 2035</span></strong>” o espressioni analoghe. Il problema non è necessariamente fissare un obiettivo. Il problema nasce quando la promessa non è accompagnata da un piano concreto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il vademecum richiamato dal documento vieta infatti di formulare promesse ambientali future senza un programma effettivo che consenta di sostenerle.</p>
<p style="text-align: justify;">Da qui deriva una conseguenza organizzativa importante: prima che marketing o comunicazione annuncino un traguardo ambientale, l&#8217;azienda dovrebbe essere in grado di indicare almeno il punto di partenza, il risultato atteso, le azioni necessarie, i tempi, le responsabilità interne e gli strumenti attraverso i quali verificare i progressi.</p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, il claim deve arrivare <strong>dopo</strong> la strategia, non prima.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">Essere in regola non è un vantaggio ambientale da pubblicizzare</span></h3>
<p style="text-align: justify;">Un&#8217;altra pratica da evitare consiste nel presentare come peculiarità positiva ciò che in realtà rappresenta semplicemente un obbligo normativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il rispetto della legge non può essere trasformato artificialmente in un elemento distintivo dell&#8217;offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo stesso principio vale per i vantaggi irrilevanti. Il documento utilizza un esempio volutamente evidente: pubblicizzare dell&#8217;acqua come “priva di glutine” significa evidenziare una caratteristica che non deriva dalle proprietà specifiche di quel prodotto e che, quindi, non rappresenta un reale vantaggio competitivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per il marketing aziendale il criterio diventa quindi sostanziale: un&#8217;informazione può essere formalmente corretta e, nello stesso tempo, risultare ingannevole se viene utilizzata per attribuire al prodotto una superiorità che in realtà non esiste.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">Durabilità, riparabilità e aggiornamenti entrano nella partita</span></h3>
<p style="text-align: justify;">Il greenwashing non riguarda esclusivamente emissioni, materiali riciclati o produzione energetica.</p>
<p style="text-align: justify;">Le nuove regole richiamate dal documento interessano anche la durata dei prodotti e le informazioni fornite ai consumatori nel corso del loro utilizzo.</p>
<p style="text-align: justify;">Rientrano fra i comportamenti da evitare l&#8217;omissione di informazioni relative ad aggiornamenti software che peggiorano determinate funzionalità o a caratteristiche introdotte per limitare la durabilità dei beni. Non è inoltre consentito dichiarare falsamente la durata di un prodotto o presentarlo come riparabile quando non lo è.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono vietate anche pratiche che inducano il consumatore a sostituire materiali di consumo prima che ciò sia tecnicamente necessario oppure affermazioni false secondo cui il funzionamento del prodotto sarebbe compromesso utilizzando ricambi non originali.</p>
<p style="text-align: justify;">È un&#8217;estensione importante del concetto di sostenibilità: non conta soltanto come un bene viene prodotto, ma anche quanto dura, quanto può essere riparato e quanto trasparentemente l&#8217;impresa comunica queste caratteristiche.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">Anche la filiera deve essere sotto controllo</span></h3>
<p style="text-align: justify;">Per molte imprese, soprattutto quelle con catene di approvvigionamento complesse, il tema più impegnativo potrebbe riguardare i fornitori.</p>
<p style="text-align: justify;">Il documento sottolinea che l&#8217;impresa non può considerare il proprio perimetro di responsabilità limitato ai confini fisici dell&#8217;azienda. Dichiarare un&#8217;attività sostenibile mentre una parte rilevante dell&#8217;impatto viene semplicemente trasferita lungo la catena di fornitura espone a criticità.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;intervista viene richiamata la necessità di un controllo continuativo sui fornitori diretti e indiretti, anche attraverso carte etiche, rendicontazioni e strumenti di verifica.</p>
<p style="text-align: justify;">Per le aziende significa che una comunicazione ambientale credibile richiede anche maggiore qualità nella raccolta delle informazioni provenienti dalla supply chain.</p>
<p style="text-align: justify;">Un&#8217;impresa che utilizza dati forniti da terzi senza conoscerne provenienza, metodologia o attendibilità potrebbe ritrovarsi a comunicare un claim che non riesce successivamente a dimostrare.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;">Cosa dovrebbero fare subito le imprese</span></h3>
<p style="text-align: justify;">Il passaggio dalla teoria alla gestione quotidiana richiede soprattutto un cambiamento di metodo. Alla luce delle indicazioni contenute nel documento, per un&#8217;impresa diventa opportuno intervenire almeno su questi fronti:</p>
<ol style="text-align: justify;" start="1">
<li><strong>Mappare tutti i claim ambientali già utilizzati</strong>, partendo da sito internet, packaging, campagne pubblicitarie, social, cataloghi, e-commerce, comunicati stampa e documentazione commerciale.</li>
<li><strong>Eliminare o riscrivere le espressioni generiche</strong>, chiarendo esattamente quale prodotto, componente, fase produttiva o caratteristica riguarda l&#8217;affermazione.</li>
<li><strong>Associare a ogni claim un fascicolo probatorio</strong>, con dati, analisi, certificazioni, metodologie e documenti capaci di dimostrarne il contenuto.</li>
<li><strong>Rendere le informazioni facilmente accessibili</strong>, perché una documentazione teoricamente esistente ma difficile da reperire può comunque generare una criticità.</li>
<li><strong>Rivedere le dichiarazioni di neutralità climatica e i claim basati sulle compensazioni</strong>, evitando formulazioni che possano attribuire al prodotto o all&#8217;impresa caratteristiche non consentite.</li>
<li><strong>Controllare certificazioni e marchi di sostenibilità</strong>, verificandone requisiti, indipendenza e continuità nel tempo.</li>
<li><strong>Associare ogni promessa futura a un piano concreto</strong>, con obiettivi, tempi, azioni e strumenti di monitoraggio.</li>
<li><strong>Verificare le informazioni provenienti dalla filiera</strong>, introducendo controlli sui fornitori e una gestione documentale che consenta di risalire alla fonte dei dati utilizzati.</li>
<li><strong>Coinvolgere più funzioni aziendali prima della pubblicazione</strong>, evitando che marketing e comunicazione decidano autonomamente claim che hanno conseguenze giuridiche e reputazionali.</li>
<li><strong>Prevedere audit periodici</strong>, perché la correttezza di un&#8217;affermazione deve poter essere dimostrata non soltanto nel momento in cui viene formulata, ma anche successivamente.</li>
</ol>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">Marketing, compliance e reputazione devono lavorare insieme</span></h3>
<p style="text-align: justify;">È probabilmente questa la conseguenza organizzativa più rilevante.</p>
<p style="text-align: justify;">Fino a pochi anni fa una formula pubblicitaria poteva essere trattata quasi esclusivamente come una decisione di marketing. Oggi una dichiarazione ambientale può richiedere il coinvolgimento contemporaneo di produzione, qualità, sostenibilità, procurement, compliance, ufficio legale e comunicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La ragione è semplice: chi scrive il claim deve sapere quali dati esistono; chi produce i dati deve conoscere il modo in cui verranno utilizzati; chi controlla la conformità deve essere in grado di verificare la coerenza tra il messaggio rivolto al mercato e la realtà aziendale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il greenwashing diventa così un tema di governance.</p>
<p style="text-align: justify;">E questo spiega perché il rischio non sia soltanto economico.</p>
<p style="text-align: justify;">Un intervento dell&#8217;Antitrust, l&#8217;obbligo di rimuovere una campagna o la contestazione pubblica di un&#8217;affermazione ambientale possono avere effetti sulla reputazione dell&#8217;impresa, sulla fiducia dei clienti, sui rapporti con investitori e partner commerciali e, più in generale, sulla credibilità del percorso di sostenibilità costruito negli anni.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">La sostenibilità credibile parte dalla tracciabilità</span></h3>
<p style="text-align: justify;">Il dato forse più significativo contenuto nell&#8217;indagine citata dal documento è quel 98% di claim nei quali è stato rilevato almeno un elemento di criticità. Non significa necessariamente che il 98% delle affermazioni fosse falso. Mostra però quanto sia facile comunicare la sostenibilità in maniera insufficiente, ambigua o scarsamente documentata.</p>
<p style="text-align: justify;">Per le imprese la lezione è chiara: il nuovo terreno competitivo non è semplicemente quello di chi riesce a dichiararsi più “green”.</p>
<p style="text-align: justify;">È quello di chi riesce a <strong>misurare, documentare e dimostrare meglio ciò che fa</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La comunicazione ambientale efficace, quindi, tenderà probabilmente a diventare meno enfatica e più precisa. Meno slogan assoluti e più numeri. Meno formule generiche e più indicazioni sul perimetro. Meno promesse e più piani verificabili. Meno bollini utilizzati come elementi promozionali e più sistemi di controllo capaci di dimostrare nel tempo la coerenza dell&#8217;organizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Per un imprenditore questo non significa rinunciare a comunicare gli investimenti ambientali. Al contrario: significa proteggerne il valore.</p>
<p style="text-align: justify;">Chi ha realmente investito nella riduzione degli impatti, nella qualità della filiera, nella durabilità dei prodotti o nell&#8217;efficienza dei processi ha interesse a distinguersi da chi utilizza la sostenibilità soltanto come leva promozionale. Ed è proprio questo il principio alla base delle nuove regole: creare condizioni nelle quali il consumatore possa riconoscere la differenza tra un impegno concreto e una semplice operazione di comunicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Da questo momento, però, quella differenza dovrà essere visibile soprattutto nei documenti.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.2020revisione.it/greenwashing-cambia-la-comunicazione-ambientale-delle-imprese-cosa-fare-per-evitare-sanzioni-e-danni-reputazionali/">Greenwashing, cambia la comunicazione ambientale delle imprese: cosa fare per evitare sanzioni e danni reputazionali</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.2020revisione.it">2020revisione - Periodico di informazione economico, giuridico e fiscale</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Certificazione vita-lavoro al via: come funziona, quali aziende possono ottenerla e quanto vale lo sgravio contributivo</title>
		<link>https://www.2020revisione.it/certificazione-vita-lavoro-al-via-come-funziona-quali-aziende-possono-ottenerla-e-quanto-vale-lo-sgravio-contributivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione 2020Revisione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 16:54:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Certificazione vita-lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La nuova UNI/PdR 192:2026 entra nella fase operativa. Le imprese che adottano misure concrete per favorire la conciliazione tra famiglia e attività professionale potranno ottenere una certificazione triennale e accedere a un esonero contributivo dell’1%, fino a 50mila euro l’anno. Ventotto gli indicatori da rispettare, con requisiti diversi in base alla dimensione aziendale. Previsti anche&#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p style="text-align: justify;">La nuova UNI/PdR 192:2026 entra nella fase operativa. Le imprese che adottano misure concrete per favorire la conciliazione tra famiglia e attività professionale potranno ottenere una certificazione triennale e accedere a un esonero contributivo dell’1%, fino a 50mila euro l’anno. Ventotto gli indicatori da rispettare, con requisiti diversi in base alla dimensione aziendale. Previsti anche 7,5 milioni di euro per accompagnare le imprese verso la certificazione.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">La conciliazione tra vita privata e lavoro smette di essere soltanto un capitolo delle politiche di welfare aziendale e diventa un sistema strutturato, misurabile e certificabile. Con la <strong>UNI/PdR 192:2026</strong>, pubblicata nell’aprile 2026, prende infatti forma una nuova certificazione dedicata alle organizzazioni che adottano politiche concrete a sostegno della genitorialità, dei caregiver, della flessibilità lavorativa e, più in generale, dell’equilibrio tra esigenze familiari e professionali.</p>
<p style="text-align: justify;">Il passaggio decisivo è l&#8217;avvio dell&#8217;attività degli organismi accreditati da <strong>Accredia</strong>, chiamati a verificare le aziende e a rilasciare l’attestazione. L’obiettivo indicato dal Dipartimento per le politiche della famiglia è arrivare alle <strong>prime imprese certificate entro la fine del 2026</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Non si tratta, tuttavia, di un semplice “bollino” destinato alle imprese che già offrono qualche misura di welfare. La nuova prassi introduce un impianto articolato di obiettivi, indicatori quantitativi e qualitativi, responsabilità organizzative e controlli periodici. E soprattutto collega la certificazione a un beneficio economico concreto: uno <strong>sgravio sui contributi previdenziali dovuti all’Inps</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">Uno sgravio dell’1%, fino a 50mila euro l’anno</span></h3>
<p style="text-align: justify;">Il principale incentivo previsto per le aziende certificate consiste in un <strong>esonero contributivo pari all’1% annuo</strong>, entro il limite massimo di <strong>50mila euro per ciascuna impresa</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Poiché la certificazione ha una durata di tre anni e, nello stesso arco temporale, può operare anche l’agevolazione contributiva, il vantaggio teorico può raggiungere <strong>150mila euro nel triennio</strong> per una singola azienda.</p>
<p style="text-align: justify;">Le risorse complessivamente stanziate per finanziare lo sgravio ammontano a <strong>31 milioni di euro fino al 2028</strong>: 7 milioni per il 2026 e 12 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.</p>
<p style="text-align: justify;">C’è però un chiarimento importante. L’agevolazione non è automaticamente garantita nella misura massima a tutte le imprese certificate. Le somme vengono riconosciute nei limiti delle risorse disponibili e, qualora le richieste superassero la dotazione annuale, il beneficio spettante alle aziende ammesse potrebbe essere <strong>proporzionalmente ridotto</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per le imprese che riusciranno a ottenere la certificazione già nel 2026, lo sgravio potrà decorrere dal <strong>28 giugno 2026</strong>, data di entrata in vigore della legge 112/2026, che ha convertito il decreto 1° maggio. Per utilizzare concretamente l’agevolazione sarà comunque necessario presentare la relativa <strong>domanda telematica all’Inps</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">Non solo incentivi: che cosa viene realmente certificato</span></h3>
<p style="text-align: justify;">Il punto centrale della UNI/PdR 192:2026 è la misurazione della cosiddetta <strong>maturità dell’organizzazione nella conciliazione tra vita familiare e lavoro</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, non è sufficiente che un’impresa disponga genericamente di smart working, buoni welfare o qualche forma di flessibilità. Le misure devono inserirsi in una politica aziendale coerente, organizzata, monitorabile e continuativa.</p>
<p style="text-align: justify;">La prassi individua <strong>28 indicatori di performance, o Kpi</strong>, distribuiti in sette grandi aree: organizzazione del lavoro e flessibilità oraria e spaziale; sostegno alla maternità; sostegno alla genitorialità; supporto agli impegni di cura; salute e benessere; sostegno economico e servizi rivolti alle famiglie; sviluppo professionale e continuità di carriera.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli indicatori non hanno tutti lo stesso valore. Quelli <strong>quantitativi</strong>, come la quota dei padri aventi diritto che utilizzano effettivamente il congedo parentale, valgono un punto. Gli indicatori <strong>qualitativi</strong>, come la disponibilità di forme di flessibilità oraria per i lavoratori caregiver, valgono invece 0,75 punti.</p>
<p style="text-align: justify;">È quindi un sistema che non si limita a verificare l&#8217;esistenza formale di una policy: punta anche a misurarne, quando possibile, la reale utilizzazione.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">Più attenzione a padri, caregiver e flessibilità</span></h3>
<p style="text-align: justify;">Uno degli elementi più significativi della nuova certificazione riguarda il rafforzamento delle politiche dedicate alla <strong>genitorialità</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Due indicatori, in particolare, prendono in considerazione la percentuale di padri lavoratori che usufruiscono dei <strong>congedi di paternità e parentali</strong>, prevedendo soglie minime di utilizzo.</p>
<p style="text-align: justify;">Vengono inoltre valorizzate le imprese che integrano economicamente l&#8217;indennità durante i congedi parentali o che concedono periodi di paternità più lunghi rispetto alle previsioni ordinarie.</p>
<p style="text-align: justify;">Un peso rilevante è attribuito anche all&#8217;organizzazione del lavoro: <strong>flessibilità degli orari, smart working e accesso al part-time</strong>, comprese le soluzioni riservate ai dipendenti che devono assistere familiari e svolgono quindi funzioni di caregiver.</p>
<p style="text-align: justify;">La logica è significativa: la conciliazione vita-lavoro non viene circoscritta alla nascita di un figlio, ma viene estesa alle diverse esigenze di cura che possono accompagnare la vita di un lavoratore.</p>
<p style="text-align: justify;">Rientrano nella valutazione anche i <strong>piani di welfare aziendale dotati di un budget specificamente destinato alla famiglia</strong> e i servizi rivolti ai dipendenti con responsabilità di assistenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Su questo fronte esistono ancora ampi margini di sviluppo. Come osserva nell&#8217;articolo allegato Valentino Santoni, ricercatore di Percorsi di Secondo welfare dell&#8217;Università degli Studi di Milano, i servizi destinati all&#8217;assistenza dei familiari non autosufficienti rappresentano oggi una parte estremamente limitata della spesa effettuata dai lavoratori attraverso le piattaforme di welfare aziendale. La nuova certificazione potrebbe quindi spingere le imprese verso un welfare maggiormente orientato ai servizi e ai bisogni concreti delle famiglie.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">Requisiti diversi per piccole e grandi imprese</span></h3>
<p style="text-align: justify;">La UNI/PdR 192:2026 tiene conto anche delle differenti capacità organizzative delle aziende e stabilisce soglie diverse a seconda del numero dei dipendenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Per le imprese <strong>fino a 49 addetti</strong> è necessario raggiungere almeno il <strong>50% del punteggio previsto</strong> e soddisfare almeno un indicatore quantitativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per le organizzazioni con <strong>50 o più addetti</strong>, la soglia sale invece al <strong>60%</strong>, con almeno due indicatori quantitativi soddisfatti.</p>
<p style="text-align: justify;">È un dettaglio particolarmente importante perché chiarisce che la certificazione non è riservata alle grandi organizzazioni dotate di strutture Hr complesse. Anche una piccola o media impresa può accedere al sistema, purché dimostri un livello adeguato di organizzazione e di applicazione delle misure.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">Serve anche una governance interna</span></h3>
<p style="text-align: justify;">La certificazione non guarda soltanto ai benefit destinati ai lavoratori. Richiede che la conciliazione vita-lavoro diventi anche un tema di <strong>governance aziendale</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La direzione deve infatti individuare un <strong>gruppo di lavoro interno</strong> e nominare una figura responsabile dell&#8217;adozione e della continua applicazione della politica aziendale in materia.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo elemento segna probabilmente uno degli aspetti più innovativi della nuova impostazione: le iniziative non possono essere episodiche o affidate esclusivamente alla buona volontà dell&#8217;ufficio del personale. Devono diventare parte di un processo organizzato, con responsabilità individuate e risultati verificabili.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche per questa ragione la certificazione ha durata <strong>triennale</strong>, ma non resta immutata per tre anni: sono previste <strong>verifiche annuali</strong>, finalizzate a controllare il mantenimento dei requisiti.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">Il rapporto con la certificazione sulla parità di genere</span></h3>
<p style="text-align: justify;">La UNI/PdR 192:2026 nasce dall&#8217;esperienza della <strong>UNI/PdR 125:2022 sulla parità di genere</strong> e con quest&#8217;ultima condivide alcuni obiettivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Le due certificazioni non sono però sovrapponibili.</p>
<p style="text-align: justify;">La nuova prassi concentra l&#8217;attenzione in maniera molto più specifica sulle condizioni che consentono ai dipendenti di conciliare attività professionale, genitorialità e responsabilità familiari. Rispetto alla disciplina sulla parità di genere vengono quindi ampliati e approfonditi gli indicatori relativi, per esempio, ai congedi dei padri, alla flessibilità organizzativa e agli impegni di cura.</p>
<p style="text-align: justify;">È dunque uno strumento autonomo, anche se inserito nello stesso percorso che negli ultimi anni sta cercando di trasformare politiche sociali e organizzative aziendali in parametri verificabili.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">Altri 7,5 milioni per aiutare le imprese a certificarsi</span></h3>
<p style="text-align: justify;">Accanto allo sgravio contributivo esiste un secondo intervento, da non confondere con il primo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>Dipartimento per le politiche della famiglia</strong>, attraverso un bando gestito da <a href="https://conciliazionevitalavoro.unioncamere.gov.it/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Unioncamere</strong></a>, ha infatti stanziato <strong>7,5 milioni di euro</strong> per accompagnare le aziende nel percorso necessario a ottenere la certificazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il 60% delle risorse è riservato alle <strong>piccole e medie imprese</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo caso non si tratta dello sgravio sui contributi Inps, ma di contributi a fondo perduto riconosciuti attraverso <strong>servizi gratuiti di accompagnamento alla certificazione</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La procedura parte dalla piattaforma <strong>Restart</strong>. L&#8217;impresa deve innanzitutto effettuare un test di autovalutazione per misurare il proprio livello di maturità in materia di conciliazione vita-lavoro. Se raggiunge la soglia minima richiesta per la propria dimensione, può procedere con la domanda di partecipazione all&#8217;avviso.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">Perché la nuova certificazione può diventare rilevante anche oltre lo sgravio</span></h3>
<p style="text-align: justify;">Il beneficio economico è il richiamo più immediato, ma non esaurisce la portata della misura.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il quadro delineato dalla nuova disciplina, essere certificati potrà assumere rilievo anche ai fini della <strong>premialità nell&#8217;accesso a incentivi pubblici</strong>. A questo si aggiunge il possibile valore reputazionale per le imprese che competono per attrarre e trattenere lavoratori qualificati.</p>
<p style="text-align: justify;">Il vero cambiamento, però, riguarda il metodo. Con la UNI/PdR 192:2026 la conciliazione vita-lavoro viene progressivamente spostata dal terreno delle dichiarazioni di principio a quello dei <strong>risultati misurabili</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanti padri utilizzano realmente i congedi? Un caregiver può effettivamente modificare il proprio orario? Il part-time è accessibile? Esistono risorse destinate ai bisogni delle famiglie? Le politiche sono monitorate? C&#8217;è qualcuno in azienda formalmente responsabile della loro applicazione?</p>
<p style="text-align: justify;">Sono queste, più che la semplice presenza di un catalogo di benefit, le domande alle quali le imprese dovranno dare risposta.</p>
<p style="text-align: justify;">La nuova certificazione nasce quindi con una doppia funzione: <strong>premiare economicamente le aziende già più avanzate e, nello stesso tempo, spingere quelle meno strutturate a trasformare il welfare familiare in una vera politica organizzativa</strong>. È su questa capacità di produrre cambiamenti concreti, e non soltanto nuove procedure amministrative, che si misurerà nei prossimi anni l&#8217;effettiva efficacia della UNI/PdR 192:2026.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Crisi d’impresa, assetti e revisione: seminario a Salerno il 13 ottobre</title>
		<link>https://www.2020revisione.it/crisi-dimpresa-assetti-e-revisione-seminario-a-salerno-il-13-ottobre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione 2020Revisione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 13:14:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[crisi d'impresa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, il sistema dei controlli e le ricadute delle recenti modifiche normative saranno al centro del seminario formativo in programma martedì 13 ottobre 2026, dalle 9 alle 14, al Novotel Salerno Est Arechi. L’incontro, dal titolo “La diagnosi precoce della crisi tra assetti e revisione anche alla luce delle&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p class="PDq2pG_selectionAnchorContainer" dir="auto" style="text-align: justify;" data-start="194" data-end="473">L’<strong data-start="196" data-end="267">adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili</strong>, il sistema dei controlli e le ricadute delle recenti modifiche normative saranno al centro del seminario formativo in programma <strong data-start="397" data-end="472">martedì 13 ottobre 2026, dalle 9 alle 14, al Novotel Salerno Est Arechi</strong>.</p>
<p dir="auto" style="text-align: justify;" data-start="475" data-end="789">L’incontro, dal titolo <strong data-start="498" data-end="628">“<span style="color: #003366;">La diagnosi precoce della crisi tra assetti e revisione anche alla luce delle modifiche di cui all’art. 9, D.Lgs. n. 47/2026</span>”</strong>, è organizzato dall’<span style="color: #800000;"><strong data-start="649" data-end="689">Associazione Allievi S.A.F. Campania</strong></span> in collaborazione con l’<strong data-start="714" data-end="788">Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno</strong>.</p>
<p dir="auto" style="text-align: justify;" data-start="791" data-end="1118">Il programma affronterà il perimetro degli obblighi e la funzione informativa degli assetti, il rapporto con l’articolo 2086 del Codice civile e il tema delle misure idonee e degli assetti adeguati. Spazio anche all’analisi dell’assetto amministrativo e contabile e al monitoraggio nell’ambito del sistema di controllo interno.</p>
<p dir="auto" style="text-align: justify;" data-start="1120" data-end="1367">Un ulteriore approfondimento sarà dedicato all’<strong data-start="1167" data-end="1268">impatto delle modifiche previste dall’articolo 9 del D.Lgs. n. 47/2026 sull’attività di revisione</strong>, con particolare attenzione alle ricadute operative per i professionisti incaricati dei controlli.</p>
<p dir="auto" style="text-align: justify;" data-start="1369" data-end="1576">Tra gli argomenti in agenda figurano inoltre i <strong data-start="1416" data-end="1486">profili di responsabilità connessi all’inadeguatezza degli assetti</strong> e il ruolo dei diversi soggetti nei modelli di amministrazione e controllo delle società.</p>
<p dir="auto" style="text-align: justify;" data-start="1578" data-end="1737">I lavori saranno aperti da <strong data-start="1605" data-end="1623">Sergio Cairone</strong>, presidente dell’ODCEC di Salerno, e da <strong data-start="1664" data-end="1682">Enrico Messina</strong>, presidente dell’Associazione Allievi S.A.F. Campania.</p>
<p dir="auto" style="text-align: justify;" data-start="1739" data-end="2098">A relazionare saranno <strong data-start="1761" data-end="1779">Andrea Panizza</strong>, dottore commercialista e professore a contratto di Diagnosi e Gestione della Crisi Aziendale presso l’Università di Ferrara, e <strong data-start="1908" data-end="1930">Giuseppe Fauceglia</strong>, avvocato e ordinario di Diritto commerciale presso l’Università di Salerno. Modera <strong data-start="2015" data-end="2038">Oscar De Franciscis</strong>, socio fondatore dell’Associazione Allievi S.A.F. Campania.</p>
<p dir="auto" style="text-align: justify;" data-start="2100" data-end="2411">La partecipazione al seminario consente di acquisire <strong data-start="2153" data-end="2249">un credito formativo per ogni ora di presenza effettiva, fino a un massimo di cinque crediti</strong>, validi ai fini della Formazione professionale continua. L’evento è inoltre in corso di accreditamento per la <strong data-start="2360" data-end="2410">revisione legale nelle materie caratterizzanti</strong>.</p>
<p dir="auto" style="text-align: justify;" data-start="2413" data-end="2583" data-is-last-node="" data-is-only-node="">La partecipazione è riservata agli iscritti agli ordini professionali. Per i revisori legali non iscritti agli ordini non è prevista l’attribuzione dei crediti formativi.</p>
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		<item>
		<title>Modello 231, non basta adottarlo: deve essere realmente efficace</title>
		<link>https://www.2020revisione.it/modello-231-non-basta-adottarlo-deve-essere-realmente-efficace/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartolomeo Russo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 21:35:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Modello 231]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’efficacia del Modello 231 non può essere valutata soltanto sulla base della sua esistenza formale. La sentenza n. 31505 del 2026 della Corte di Cassazione richiama l’attenzione su un principio particolarmente rilevante per imprese, professionisti e Organismi di Vigilanza: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2001 deve&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’efficacia del Modello 231 non può essere valutata soltanto sulla base della sua esistenza formale. La sentenza n. 31505 del 2026 della Corte di Cassazione richiama l’attenzione su un principio particolarmente rilevante per imprese, professionisti e Organismi di Vigilanza: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2001 deve essere costruito sulla realtà concreta dell’impresa e deve trovare effettiva applicazione nella sua attività quotidiana.</p>
<p style="text-align: justify;">Non è quindi sufficiente che il documento sia stato approvato dagli organi societari o che contenga protocolli, procedure e attribuzioni di responsabilità formalmente corretti. Occorre verificare se quei presidi siano realmente idonei a prevenire e governare i rischi che possono manifestarsi all’interno dell’organizzazione.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">Un modello non può essere soltanto formale</span></h3>
<p style="text-align: justify;">Uno dei punti centrali riguarda proprio la distanza che può crearsi tra ciò che il Modello 231 prevede sulla carta e ciò che accade realmente all’interno dell’impresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Un documento completo sotto il profilo formale non garantisce, da solo, l’efficacia del sistema di prevenzione. I protocolli devono poter essere concretamente applicati, le procedure devono essere compatibili con la struttura aziendale e i controlli previsti devono essere effettivamente svolti.</p>
<p style="text-align: justify;">La questione, quindi, non riguarda soltanto la presenza del modello, ma il suo reale funzionamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Un Modello 231 redatto in modo standardizzato, senza tenere conto delle dimensioni dell’impresa, della sua organizzazione, dei processi decisionali e dei rapporti con l’esterno, rischia di trasformarsi in un semplice adempimento documentale.</p>
<p style="text-align: justify;">È proprio questo l’approccio che la logica del decreto legislativo n. 231 del 2001 mira a superare.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">La mappatura dei rischi deve partire dalla realtà aziendale</span></h3>
<p style="text-align: justify;">Per costruire un modello realmente efficace è necessario partire da un’analisi concreta del contesto aziendale.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre comprendere come vengono assunte le decisioni, quali sono i processi più esposti, quali rapporti vengono intrattenuti con soggetti esterni e quali situazioni possono generare rischi rilevanti.</p>
<p style="text-align: justify;">È in questa fase che la mappatura dei rischi assume un ruolo centrale.</p>
<p style="text-align: justify;">La mappatura deve precedere la redazione del modello e deve essere aggiornata ogni volta che intervengono variazioni organizzative, operative o strutturali in grado di modificare il profilo di rischio dell’impresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Un modello costruito su una realtà aziendale che nel frattempo è cambiata rischia infatti di perdere efficacia anche se, formalmente, continua a esistere.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">I protocolli devono essere applicabili e realmente applicati</span></h3>
<p style="text-align: justify;">Un altro aspetto decisivo riguarda la concreta attuazione delle procedure.</p>
<p style="text-align: justify;">Non è sufficiente descrivere in modo dettagliato principi, controlli e flussi informativi. Occorre verificare se questi strumenti possano funzionare davvero all’interno dell’organizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La domanda da porsi è quindi molto pratica: le procedure previste dal modello sono compatibili con il modo in cui l’impresa opera ogni giorno?</p>
<p style="text-align: justify;">Se la risposta è negativa, il rischio è che il sistema di compliance rimanga confinato sul piano documentale.</p>
<p style="text-align: justify;">L’efficacia del Modello 231 passa invece dalla capacità di tradurre le regole in comportamenti organizzativi concreti, controllabili e coerenti con i rischi effettivamente presenti.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">Anche l’Organismo di Vigilanza deve essere realmente operativo</span></h3>
<p style="text-align: justify;">Lo stesso principio vale per l’Organismo di Vigilanza.</p>
<p style="text-align: justify;">La sua semplice istituzione non è sufficiente a dimostrare che il sistema funzioni correttamente. È necessario verificare se l’Organismo disponga effettivamente dei poteri, delle informazioni e degli strumenti necessari per svolgere le proprie funzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Un OdV che esiste soltanto formalmente, ma che non riceve informazioni adeguate o non è messo nelle condizioni di esercitare i controlli, non rappresenta un presidio effettivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per questo motivo, l’attività di monitoraggio deve riguardare non soltanto il modello in senso stretto, ma l’intero sistema di governance che ne consente l’applicazione.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">Un Modello 231 efficace deve essere aggiornato</span></h3>
<p style="text-align: justify;">La sentenza richiama indirettamente anche un altro profilo fondamentale: l’aggiornamento del modello.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Modello 231 non può essere redatto una volta e poi conservato senza ulteriori interventi. Deve essere riesaminato quando cambiano l’organizzazione aziendale, le attività svolte, i processi interni o i rischi rilevanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche la comunicazione ai destinatari assume un ruolo importante.</p>
<p style="text-align: justify;">Le procedure e i presidi previsti dal modello devono essere conosciuti da chi è chiamato ad applicarli. Solo in questo modo il documento può diventare uno strumento realmente integrato nella vita dell’impresa.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">Dalla compliance formale alla compliance effettiva</span></h3>
<p style="text-align: justify;">Il punto centrale può quindi essere sintetizzato in una distinzione molto chiara: una cosa è avere un Modello 231, un’altra è avere un Modello 231 che funzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">La compliance effettiva richiede coerenza tra documento, organizzazione e comportamenti aziendali.</p>
<p style="text-align: justify;">Un modello realmente efficace deve quindi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>essere costruito sui rischi concreti dell’impresa;</li>
<li>essere coerente con la struttura organizzativa;</li>
<li>prevedere protocolli applicabili;</li>
<li>essere aggiornato quando cambiano processi e rischi;</li>
<li>garantire all’Organismo di Vigilanza poteri e informazioni adeguati;</li>
<li>essere concretamente conosciuto e applicato dai destinatari.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L’obiettivo finale non è produrre un documento formalmente corretto, ma costruire un sistema capace di prevenire, intercettare e gestire i rischi.</p>
<p style="text-align: justify;">La vera efficacia del Modello 231 si misura quindi non da ciò che l’impresa dichiara di fare, ma da ciò che è realmente in grado di fare attraverso la propria organizzazione.</p>
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		<title>Reddito agrario anche per le coltivazioni nei fabbricati: cosa cambia</title>
		<link>https://www.2020revisione.it/reddito-agrario-anche-per-le-coltivazioni-nei-fabbricati-cosa-cambia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bartolomeo Russo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 21:27:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Reddito agrario]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La nozione fiscale di reddito agrario si amplia per tenere conto delle nuove modalità di produzione che stanno trasformando il settore agricolo. Tra le novità di maggiore rilievo rientra il riconoscimento delle coltivazioni realizzate all’interno di fabbricati mediante sistemi produttivi moderni e tecnologicamente avanzati. Il Decreto Omnibus ha completato il percorso avviato dal decreto legislativo&#8230;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.2020revisione.it/reddito-agrario-anche-per-le-coltivazioni-nei-fabbricati-cosa-cambia/">Reddito agrario anche per le coltivazioni nei fabbricati: cosa cambia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.2020revisione.it">2020revisione - Periodico di informazione economico, giuridico e fiscale</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La nozione fiscale di reddito agrario si amplia per tenere conto delle nuove modalità di produzione che stanno trasformando il settore agricolo. Tra le novità di maggiore rilievo rientra il riconoscimento delle coltivazioni realizzate all’interno di fabbricati mediante sistemi produttivi moderni e tecnologicamente avanzati.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Decreto Omnibus ha completato il percorso avviato dal decreto legislativo n. 192 del 2024, intervenendo sulla disciplina fiscale del reddito agrario e ampliando il perimetro delle attività che possono rientrare nella determinazione catastale del reddito.</p>
<p style="text-align: justify;">L’obiettivo è adeguare le regole fiscali all’evoluzione dell’agricoltura, sempre meno legata esclusivamente alla coltivazione tradizionale del terreno e sempre più caratterizzata dall&#8217;impiego di tecnologie e sistemi produttivi capaci anche di ridurre il consumo di suolo.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">Coltivare in un fabbricato può generare reddito agrario</span></h3>
<p style="text-align: justify;">Uno degli aspetti più significativi della nuova disciplina riguarda quindi le coltivazioni svolte all’interno dei fabbricati.</p>
<p style="text-align: justify;">Si supera, almeno in parte, la concezione tradizionale che lega il reddito agrario alla presenza e allo sfruttamento diretto del terreno. Assume maggiore importanza l’attività produttiva agricola in sé, purché continuino a essere rispettate le caratteristiche e le condizioni previste dalla normativa per qualificare l’attività come agricola.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella nozione di reddito agrario rientra infatti il reddito derivante dall’impiego organizzato di capitale e lavoro nell’esercizio dell’attività agricola. Il nuovo quadro normativo consente quindi di considerare anche forme di produzione vegetale realizzate attraverso modalità diverse rispetto alla coltivazione tradizionale del fondo.</p>
<p style="text-align: justify;">La novità assume particolare rilievo per le imprese che utilizzano fabbricati aziendali e tecnologie innovative per la produzione agricola.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">Perché è importante la determinazione catastale</span></h3>
<p style="text-align: justify;">Un altro elemento centrale riguarda il sistema utilizzato per determinare il reddito.</p>
<p style="text-align: justify;">Il riconoscimento della natura agraria dell’attività consente infatti, quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa, di fare riferimento alla determinazione catastale del reddito anziché applicare necessariamente i criteri ordinari basati sui costi e sui ricavi tipici del reddito d’impresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Per le coltivazioni effettuate nei fabbricati assume quindi rilievo la particella catastale sulla quale è situato l’immobile. Alla determinazione del reddito concorre la tariffa d’estimo più elevata prevista nella provincia di riferimento, alla quale viene applicata la maggiorazione prevista dalla disciplina.</p>
<p style="text-align: justify;">È proprio questo meccanismo a rappresentare uno degli aspetti fiscalmente più rilevanti della riforma.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">Restano indispensabili condizioni e limiti</span></h3>
<p style="text-align: justify;">L’ampliamento della disciplina non significa, tuttavia, che qualsiasi produzione realizzata all’interno di un immobile possa automaticamente essere qualificata come reddito agrario.</p>
<p style="text-align: justify;">L’attività deve continuare a rispettare le condizioni e i limiti stabiliti dalla normativa fiscale. Il riconoscimento riguarda infatti attività che, pur svolgendosi con modalità produttive innovative, mantengono le caratteristiche proprie dell’attività agricola.</p>
<p style="text-align: justify;">Se vengono superati i limiti previsti dalla legge, la parte eccedente non può essere automaticamente ricondotta alla medesima disciplina fiscale e deve essere valutata secondo le regole applicabili alle ulteriori attività esercitate dall’impresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Per questo motivo, per le aziende interessate diventa essenziale verificare non soltanto la modalità con cui viene effettuata la coltivazione, ma anche il rispetto dei requisiti quantitativi e qualitativi previsti dalla normativa.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">Cosa succede alle attività di trasformazione e commercializzazione</span></h3>
<p style="text-align: justify;">La disciplina interessa anche le cosiddette attività connesse all’agricoltura.</p>
<p style="text-align: justify;">Le operazioni di trasformazione, conservazione e commercializzazione possono concorrere alla formazione del reddito agrario quando riguardano prodotti provenienti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall’attività agricola svolta nell’immobile aziendale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il principio della prevalenza assume quindi un ruolo determinante.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando i prodotti ottenuti dalla trasformazione derivano prevalentemente da materie prime proprie dell’azienda, il relativo reddito può essere ricondotto al reddito agrario, nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina.</p>
<p style="text-align: justify;">Il principio può continuare a trovare applicazione anche quando alcune operazioni di lavorazione o trasformazione vengono affidate a soggetti esterni. Ciò che conta è che rimanga prevalente l’impiego dei prodotti propri dell’impresa, considerando sia la quantità sia il relativo valore economico.</p>
<p style="text-align: justify;">In presenza dei requisiti previsti, il reddito derivante da queste attività viene quindi ricondotto alla sfera agricola, senza determinare autonomamente ulteriori redditi d’impresa secondo quanto illustrato dalla disciplina richiamata.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">Una fiscalità agricola più vicina ai nuovi modelli produttivi</span></h3>
<p style="text-align: justify;">La novità riflette una trasformazione più ampia del settore agricolo.</p>
<p style="text-align: justify;">La produzione non è più necessariamente legata soltanto alla disponibilità di un terreno coltivato con metodi tradizionali. Innovazione tecnologica, utilizzo dei fabbricati e nuove modalità di produzione dei vegetali stanno modificando il modo stesso di esercitare l’attività agricola.</p>
<p style="text-align: justify;">La disciplina fiscale cerca quindi di accompagnare questa evoluzione, attribuendo rilevanza alla natura e alle caratteristiche dell’attività produttiva e non soltanto al luogo fisico nel quale viene esercitata.</p>
<p style="text-align: justify;">Per le imprese agricole si apre così la possibilità di diversificare maggiormente le modalità di produzione, continuando a beneficiare della disciplina del reddito agrario quando vengono rispettati tutti i requisiti previsti dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Resta però fondamentale verificare attentamente, caso per caso, il rispetto delle condizioni richieste: il confine tra reddito agrario e reddito d’impresa dipende infatti dalle concrete modalità con cui l’attività viene esercitata e dai limiti stabiliti dalla normativa fiscale.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.2020revisione.it/reddito-agrario-anche-per-le-coltivazioni-nei-fabbricati-cosa-cambia/">Reddito agrario anche per le coltivazioni nei fabbricati: cosa cambia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.2020revisione.it">2020revisione - Periodico di informazione economico, giuridico e fiscale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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