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Reddito agrario anche per le coltivazioni nei fabbricati: cosa cambia

Dottore Commercialista

La nozione fiscale di reddito agrario si amplia per tenere conto delle nuove modalità di produzione che stanno trasformando il settore agricolo. Tra le novità di maggiore rilievo rientra il riconoscimento delle coltivazioni realizzate all’interno di fabbricati mediante sistemi produttivi moderni e tecnologicamente avanzati.

Il Decreto Omnibus ha completato il percorso avviato dal decreto legislativo n. 192 del 2024, intervenendo sulla disciplina fiscale del reddito agrario e ampliando il perimetro delle attività che possono rientrare nella determinazione catastale del reddito.

L’obiettivo è adeguare le regole fiscali all’evoluzione dell’agricoltura, sempre meno legata esclusivamente alla coltivazione tradizionale del terreno e sempre più caratterizzata dall’impiego di tecnologie e sistemi produttivi capaci anche di ridurre il consumo di suolo.

Coltivare in un fabbricato può generare reddito agrario

Uno degli aspetti più significativi della nuova disciplina riguarda quindi le coltivazioni svolte all’interno dei fabbricati.

Si supera, almeno in parte, la concezione tradizionale che lega il reddito agrario alla presenza e allo sfruttamento diretto del terreno. Assume maggiore importanza l’attività produttiva agricola in sé, purché continuino a essere rispettate le caratteristiche e le condizioni previste dalla normativa per qualificare l’attività come agricola.

Nella nozione di reddito agrario rientra infatti il reddito derivante dall’impiego organizzato di capitale e lavoro nell’esercizio dell’attività agricola. Il nuovo quadro normativo consente quindi di considerare anche forme di produzione vegetale realizzate attraverso modalità diverse rispetto alla coltivazione tradizionale del fondo.

La novità assume particolare rilievo per le imprese che utilizzano fabbricati aziendali e tecnologie innovative per la produzione agricola.

Perché è importante la determinazione catastale

Un altro elemento centrale riguarda il sistema utilizzato per determinare il reddito.

Il riconoscimento della natura agraria dell’attività consente infatti, quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa, di fare riferimento alla determinazione catastale del reddito anziché applicare necessariamente i criteri ordinari basati sui costi e sui ricavi tipici del reddito d’impresa.

Per le coltivazioni effettuate nei fabbricati assume quindi rilievo la particella catastale sulla quale è situato l’immobile. Alla determinazione del reddito concorre la tariffa d’estimo più elevata prevista nella provincia di riferimento, alla quale viene applicata la maggiorazione prevista dalla disciplina.

È proprio questo meccanismo a rappresentare uno degli aspetti fiscalmente più rilevanti della riforma.

Restano indispensabili condizioni e limiti

L’ampliamento della disciplina non significa, tuttavia, che qualsiasi produzione realizzata all’interno di un immobile possa automaticamente essere qualificata come reddito agrario.

L’attività deve continuare a rispettare le condizioni e i limiti stabiliti dalla normativa fiscale. Il riconoscimento riguarda infatti attività che, pur svolgendosi con modalità produttive innovative, mantengono le caratteristiche proprie dell’attività agricola.

Se vengono superati i limiti previsti dalla legge, la parte eccedente non può essere automaticamente ricondotta alla medesima disciplina fiscale e deve essere valutata secondo le regole applicabili alle ulteriori attività esercitate dall’impresa.

Per questo motivo, per le aziende interessate diventa essenziale verificare non soltanto la modalità con cui viene effettuata la coltivazione, ma anche il rispetto dei requisiti quantitativi e qualitativi previsti dalla normativa.

Cosa succede alle attività di trasformazione e commercializzazione

La disciplina interessa anche le cosiddette attività connesse all’agricoltura.

Le operazioni di trasformazione, conservazione e commercializzazione possono concorrere alla formazione del reddito agrario quando riguardano prodotti provenienti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall’attività agricola svolta nell’immobile aziendale.

Il principio della prevalenza assume quindi un ruolo determinante.

Quando i prodotti ottenuti dalla trasformazione derivano prevalentemente da materie prime proprie dell’azienda, il relativo reddito può essere ricondotto al reddito agrario, nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina.

Il principio può continuare a trovare applicazione anche quando alcune operazioni di lavorazione o trasformazione vengono affidate a soggetti esterni. Ciò che conta è che rimanga prevalente l’impiego dei prodotti propri dell’impresa, considerando sia la quantità sia il relativo valore economico.

In presenza dei requisiti previsti, il reddito derivante da queste attività viene quindi ricondotto alla sfera agricola, senza determinare autonomamente ulteriori redditi d’impresa secondo quanto illustrato dalla disciplina richiamata.

Una fiscalità agricola più vicina ai nuovi modelli produttivi

La novità riflette una trasformazione più ampia del settore agricolo.

La produzione non è più necessariamente legata soltanto alla disponibilità di un terreno coltivato con metodi tradizionali. Innovazione tecnologica, utilizzo dei fabbricati e nuove modalità di produzione dei vegetali stanno modificando il modo stesso di esercitare l’attività agricola.

La disciplina fiscale cerca quindi di accompagnare questa evoluzione, attribuendo rilevanza alla natura e alle caratteristiche dell’attività produttiva e non soltanto al luogo fisico nel quale viene esercitata.

Per le imprese agricole si apre così la possibilità di diversificare maggiormente le modalità di produzione, continuando a beneficiare della disciplina del reddito agrario quando vengono rispettati tutti i requisiti previsti dalla legge.

Resta però fondamentale verificare attentamente, caso per caso, il rispetto delle condizioni richieste: il confine tra reddito agrario e reddito d’impresa dipende infatti dalle concrete modalità con cui l’attività viene esercitata e dai limiti stabiliti dalla normativa fiscale.

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