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Il debutto del Codice della Crisi e la problematica delle future nomine

Giornalista pubblicista.
Dottore Commercialista
Revisore Legale dei conti
Docente e formatore Crisi d’impresa

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto di cui all’art. 357 CCI non risolve le problematiche applicative

Il lungo e  complesso percorso che conduce all’entrata in vigore del Codice della Crisi, attesa per il prossimo 15 luglio 2022, si arricchisce di un nuovo tassello con la pubblicazione nella G.U. del 21.06.2022 Serie generale n. 143 del Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo

Decreto evocato dall’art. 357 del D.Lgs. 14/2019 a cui era demandato il compito, prettamente operativo, di determinare il funzionamento dell’Albo e che completa la disposizione complessiva che si rinviene nel tenore degli articoli 356,357 e 358 CCI.

La norma originaria aveva, infatti, introdotto l’”Albo dei soggetti incaricati della gestione e del controllo nelle procedure” con una disposizione generale, contenuta all’art. 356 CCI, disciplinante l’istituzione del Registro; demandando, poi, al successivo art. 357 CCI (anch’esso di efficacia immediata ma ancorato al successivo Decreto operativo) il funzionamento dell’Albo ed all’art. 358 CCI (con entrata in vigore però posticipata) i “requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure”.

Il Correttivo del 05.11.2020 n.276, ha modificato l’art. 357 CCI solo con riferimento al termine entro il quale lo stesso andava emanato (30.06.2020); ma ancor più ha inciso gli articoli 356 CCI, con la previsione della formazione ridotta a 40 ore per gli avvocati, i dottori commercialisti ed i consulenti del lavoro, e 358 CCI, con l’introduzione di nuovi criteri di nomina ancorati alla necessità di assicurare “l’espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni, assicurando le esigenze di trasparenza e di rotazione anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell’anno precedente, valutata l’esperienza richiesta”.

Tuttavia, nonostante tanta attesa, non sembra che  il corredo documentale sia pronto per il debutto.

Già la data di emanazione del Decreto, indicata al 3 marzo 2022, desta una certa perplessità che si traduce in disagio allorquando, operata la lettura del testo, si scorge il rimando a diversi articoli del Codice che, per effetto delle modifiche operate nella bozza resa al C.D.M. del 17.03.2002 e poi in larga parte confermate nel successivo testo del 15.06.2022 ( in attesa di pubblicazione in Gazzetta ), risultano abrogate. Il riferimento va, evidentemente, alla sezione seconda che dovrebbe accogliere i componenti degli OCRI , organismi che sono stati espunti dal nuovo testo codicistico ( a meno di non voler pensare che il Decreto abbia guardato lontano e precisamente al 31.12.2023, data di slittamento dell’entrata in vigore delle “misure di allerta”).

Ma, in disparte questo argomento, il tema principale è la negata concreta operatività, atteso che, come recita l’art. 3 comma 5 “L’accesso all’albo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche” per le quali occorrerà ulteriormente attendere un “decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informatizzati del Ministero della giustizia da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento”. Scarsamente lineare appare poi la disposizione di cui all’art. 5 che, a regime, faculta l’organo tenutario a concludere il procedimento entro trenta giorni dalla domanda e poi, in deroga, prevede il più lungo termine di novanta giorni per le domande pervenute sino al 31.07.2022, così rischiando di alterare l’ordine di presentazione e favorire quelle presentate il 01.08.2022..

Vi è, poi un’ulteriore difficoltà interpretativa. Essendo il limite temporale relativo al cd “primo popolamento dell’albo” attualmente ancorato alla data di entrata in vigore dell’art.356 (id est 16.03.2019) occorre che l’organo legislativo valuti se differire la data di riferimento per il calcolo a ritroso del quadriennio all’effettiva entrata in vigore del Codice, così recuperando anche le esperienze maturate nel corso di gestazione della norma; dovendo, in ogni caso meglio coordinare l’art. 389 in ordine all’entrata in vigore dei diversi articoli.

Conclusivamente, in chiave operativa, residuano le seguenti difficoltà che andranno quanto prima risolte. A partire dal 15.07.2022 i Tribunali saranno chiamati ad aprire procedure di liquidazione giudiziale e di concordato preventivo dovendo officiare Curatori e Commissari già iscritti nell’Albo di cui all’art. 356 CCI . Tuttavia per far parte di detto Albo sarà necessario definire, per chi possieda già i requisiti, il perimento temporale del “primo popolamento” ed integrare, a vantaggio degli atri professionisti mancanti del requisito esperienziale, le linee Guida della Scuola Superiore della Magistratura, con l’urgenza di porre in essere tempestivamente corsi di 40 ore atti al conseguimento dell’abilitazione. Ove tutto questo accada necessiterà uno sforzo ulteriore con l‘abbreviazione del termine di emanazione del Decreto di cui all’art. 5, così da rendere anche disponibile il modello di domanda; e con l’accelerazione dei termini di lavorazione delle domande stesse, quantomeno di quelle relative alla prima iscrizione. Una tempistica francamente difficile da rispettare, con la soluzione che potrebbe essere quella di fare affidamento, per un periodo transitorio, al solo articolo  358 CCI -che delinea i requisiti senza far espresso riferimento all’albo di cui agli articoli 356 e 357 CCI- modificando gli articoli 125 e 301 CCI.

Tommaso Nigro
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