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Imposte sui Redditi e rilevanza imponibile delle mance.

Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti
Giornalista pubblicista
Presidente del C.d.A. società di revisione «Imperium Audit S.p.A.»

mance

E’ uso diffuso quello di corrispondere, ai lavoratori dipendenti di ristoranti, hotel e strutture ricettive in genere, somme di denaro contante, a titolo di mancia ovvero di regalia, ricompensa o liberalitĂ  che dir si voglia, per la disponibilitĂ , gentilezza e professionalitĂ  manifestare nell’espletamento delle loro mansioni o per la qualitĂ  dei servizi ricevuti.

Ed infatti, soprattutto nelle localitĂ  balneari a forte vocazione turistica frequentate da persone abbienti e da facoltosi imprenditori, provenienti anche da Stati extraeuropei, i lavoratori che prestano attivitĂ  alle dipendenze di locali noti e famosi, ristoranti e lussuosi centri benessere, potrebbero ricevere mance il cui importo, se ragguagliato al mese, potrebbe persino superare l’ammontare dell’emolumento mensile percepito in funzione del contratto di lavoro.

La mancia costituisce un dono (solitamente) in denaro che una persona (cliente dell’impresa), in proprio o nella qualitĂ  di legale rappresentante pro tempore di un ente, corrisponde volontariamente al lavoratore dipendente per aver gradito la qualitĂ  dei servizi ricevuti, le modalitĂ  attraverso cui sono stati prestati ed il garbo manifestato nello svolgimento dei propri compiti (o mansioni); l’attribuzione patrimoniale non avendo carattere corrispettivo e non essendo obbligatoria, configura dalla scrivente una obbligazione naturale la cui entitĂ  è rimessa alla esclusiva volontĂ  del soggetto che eroga il compenso.

Per poter delineare l’esatta natura della mancia, occorre muovere dal disposto normativo di cui all’art. 51 del TUIR, in forza del quale alla formazione del reddito di lavoro dipendente occorrono tutte le somme e i valori in genere percepiti dal lavoratore subordinato in relazione alle prestazioni rese alle dipendenze del proprio datore di lavoro.

A tal riguardo, si osserva che l’Amministrazione finanziaria, attraverso un puntuale documento di prassi, ha invero ribadito il carattere reddituale delle mance in ragione del loro collegamento al rapporto di lavoro; ne ha pertanto evidenziato la rilevanza fiscale ai fini della quantificazione del reddito di lavoro dipendente “nella integrale misura corrisposta, salvo che per i croupiers per i quali è stata mantenuta la riduzione della base imponibile del 25%”.

Le mance “indirette”, riversate dal datore di lavoro al lavoratore dipendente.

I clienti dell’Impresa, ove intendano elargire delle mance in favore del personale dipendente, potrebbero consegnare al datore di lavoro che le riverserĂ  ai propri lavoratori subordinati secondo le indicazioni ricevute dai danti causa.

Questa ipotesi è diffusa probabilmente al di fuori del comparto ricettivo ed alberghiero ; per quelle attivitĂ  commerciali, in particolare, caratterizzate dall’assenza di una relazione diretta con la clientela.

Gli adempimenti documentali per certificare le mance “dirette e “indirette”

Per le mance “dirette”, la soluzione che appare è quella di predisporre delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscrive al lavoratore e recanti, tra gli altri, i seguenti dati essenziali della fattispecie impositiva:

  • dati identificativi del percipiente;
  • natura di mancia (regalia o liberalitĂ ) della somma elargita e relativo importo;
  • relazione  (o nesso di causalitĂ ) tra liberalitĂ  e prescrizione lavorativa;
  • luogo e data di elargizione;
  • dati identificativi dello strumento di pagamento utilizzato ,qualora, ipotesi del tutto rara la manca non fosse corrisposta in denaro contante;

Nelle ipotesi di mance “indirette”, invece è il datore di lavoro che dovrĂ  predisporre una dichiarazione sostitutiva ai sensi della summenzionata disposizione, che consenta di identificare il soggetto che ha erogato la liberalitĂ  ed il destinatario della stessa.

Sulla base delle suesposte considerazioni, le mance sia “dirette” che “indirette” sono soggette al prelievo IRPEF; nel prospetto paga (analitico), dunque detti elementi reddituali dovranno essere esposti e concorrere alla determinazione della base imponibile.

Maria Consiglia Viglione
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