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Indennità Covid-19 non imponibili ai fini di imposte dirette e IRAP
Le somme corrisposte in via del tutto eccezionale ai liberi professionisti ed ai collaboratori coordinati e continuativi, come indennità per fronteggiare gli effetti negativi legati all’emergenza Covid-19, non sono imponibili ai fini delle imposte dirette e Irap.
Questo è quanto ha disposto l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n.84 del 3 febbraio 2021.
Con essa l’Agenzia precisa l’ambito di applicazione dell’articolo 10-bis del D.L. 137/2020 (Decreto Ristori).
Articolo 10-bis D.L. 137/2020 (Decreto Ristori)
Il decreto Ristori, all’articolo 10 appunto dispone che:
“I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Considerata, quindi, la finalità dell’aiuto economico di contrastare gli effetti negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, se ne comprende la non concorrenza a tassazione voluta dal legislatore e riferita ai contributi di “qualsiasi natura” erogati in via del tutto eccezionale, da “chiunque percepiti” e “indipendentemente dalle modalità di fruizione”.
Applicazione anche per i liberi professionisti
Sin dall’inizio questa disposizione è stata applicata anche ai liberi professionisti; qualche perplessità, invece, si è avuta in riferimento ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
L’Agenzia, nella risposta n.84/E/2021, ha precisato anche questa situazione.
Con riferimento ai titolari di rapporti di rapporti di collaborazione, l’Agenzia ha puntualizzato che tale tipologia contrattuale, dal punto di vista fiscale, genera reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR, fatta salva l’ipotesi in cui la collaborazione rientri nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal contribuente.
In questa ultima ipotesi, il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa produce reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR e, pertanto, potrà beneficiare del regime di esenzione.
Contributi regionali
Con riferimento allo stesso caso, l’avviso regionale, che autorizza l’erogazione del contributo straordinario, ribadisce la finalità di sostenere il lavoro autonomo in questa fase di emergenza, massimizzando gli effetti sul territorio regionale delle misure già adottate dal Governo a livello nazionale.
Applicando l’articolo 10 del D.L.Ristori, l’Agenzia ritiene che il bonus erogato dalla Regione ai liberi professionisti titolari di partita IVA e ai co.co.co. con reddito di lavoro autonomo, non rileva ai fini dell’imposizione sul reddito delle persone fisiche e non è soggetto a ritenuta alla fonte da parte della Regione al momento dell’erogazione.
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