Lâapplicazione della pena su richiesta, comunemente detta patteggiamento, è disciplinata agli articoli 444-448 del codice di…
La cartolarizzazione dei crediti è regolamentata dallâIstituto di Vigilanza

La cartolarizzazione dei crediti, nata negli USA nel corso degli anni â70, è una fattispecie di cessione che consente di smobilizzare una serie di crediti, di cui è titolare un soggetto (banca o intermediario finanziario) definito âoriginatorâ, a favore di un altro soggetto, denominato SPV o societĂ veicolo, che emette titoli obbligazionari che vengono, successivamente, collocati sul mercato.
Lâoriginator al vantaggio di mobilizzare attivitĂ poco liquide, aggiunge quello di spogliarsi del rischio del mancato pagamento da parte dei debitori che viene âpassatoâ agli investitori.
Se il recupero dei crediti non avviene chi ha comprato i titoli cartolarizzati incorre nella perdita, corrispondente alla parte non recuperata, degli interessi e/o del capitale versato.
Per la riscossione dei crediti ceduti la societĂ veicolo si serve dellâattivitĂ di un soggetto (banca o intermediario finanziario) denominato âServicerâ.
Le disposizioni di Vigilanza di Banca dâItalia (Circolare n. 288/2015) contengono la normativa applicabile agli intermediari finanziari ex art.106 TUB che svolgono il ruolo di servicers in operazioni di cartolarizzazione ai sensi dellâart.2, comma 3, lettera c) legge 30/04/1999 n. 130.
Secondo le disposizioni dellâIstituto di Vigilanza il servicer è quel soggetto al quale la societĂ veicolo di cartolarizzazione affida la riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento, è, inoltre, incaricato, ai sensi dellâart. 2 c.6 L.130, di provvedere alla verifica della conformitĂ delle operazioni di cartolarizzazione alla legge e al prospetto informativo.
Al servicer sono affidati, nellâambito della cartolarizzazione, funzioni sia di natura operativa inerenti alla gestione portafoglio di crediti cartolarizzati e quindi, lâattivo realizzato, sia funzioni di garanzia nel rispetto della correttezza dellâoperazione, tanto nellâinteresse dei sottoscrittori che, piĂš in generale, del mercato.
Le disposizioni dellâIstituto di Vigilanza sono chiare in merito al fatto che una operazione di cartolarizzazione è un procedimento complesso.
Tenuto conto della vastitĂ di tali operazioni e la consueta prassi della sub-delega dai sevicers ad altri soggetti (c.d. special e/o sub servicers), ci si interroga sulla legittimitĂ di tali dinamiche.
Con precisione: è legittimo che il credito ceduto e cartolarizzato ex l. n.130/99 sia svolto da una società diversa da quella ufficialmente delegata dalla cessionaria?
La dinamica di tali attivitĂ prevede la delega del delegato ad un terzo: il delegato (cosiddetto maser âservicer) delega un terzo (c.d. special server) il proprio incarico.
Il credito cartolarizzato diventa un vero e proprio titolo finanziario; viene posto sul mercato e diventa oggetto di investimento.
Alla luce di ciò bisogna fare molta attenzione in quanto possono entrare interessi in gioco che vanno al di là delle cessioni, dove i soggetti in gioco sono il cedente, cessionario, master e special servicer, ovvero i risparmiatori che vogliono investire nei predetti titoli.
Di fronte a questa situazione, che potrebbe far prevalere un interesse âpubblicoâ su quello privato degli altri soggetti coinvolti, è intervenuto il legislatore per evitare fatti che possono avere risvolti penali.
Alla luce di ciò, il tutto può essere legittimo soltanto se viene rispettato quanto disposto allâarticolo 21 l.n.130/99 comma 4°, âi servizi indicati al comma 3 lettera c) possono essere svolti da banche o da intermediari finanziai iscritti nellâalbo previsto dallâarticolo 106 del decreto legislativo 1°settembre 1993, n.385, anche qualora non esercitino le attivitĂ elencate nel comma 1 del medesimo articolo purchĂŠ possiedano i relativi requisiti indicati nel 6-bis. I soggetti di cui al comma 6 verificano che le operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto informativoâ.
Il perdurare dello svolgimento di attivitĂ riservata a societĂ non iscritte allâAlbo, ex art.106 TUB, può comportare rischi serissimi di natura penale in quanto possono configurarsi fenomeni di riciclaggio.
Occorre, dunque, prevenire il dilagarsi di questa situazione, attraverso lâOrgano di Vigilanza della Banca dâItalia, che possa garantire il rispetto dei canoni di correttezza e legalitĂ che la norma persegue, affinchĂŠ si possa evitare lâingresso della immissione nel mercato di capitali illeciti.
Quindi, in presenza di un credito cartolarizzato ex l. n.130/99, lâattivitĂ di recupero crediti può essere svolta soltanto dalla societĂ vigilata (iscritta allâAlbo ex art 106 TUB), preventivamente indicata nellâavviso di cessione pubblicato in G.U.
Qualora il recupero del credito venga azionato da soggetti diversi, e non iscritti allâAlbo di cui sopra, si può ritenere non siano legittimati ex lege in quanto la relativa delega, seppur presente, è nulla in violazione degli artt.1- 2 l n.130/99.
Se per ipotesi si dovessero ritenere legittime le deleghe, deve escludersi la legittimitĂ di societĂ non dotate della qualitĂ di delegante, in tal modo si violerebbero gli artt.106 e 132 TUB.
Il soggetto che agisce in giudizio, in tal caso, deve ritenersi non legittimato a tale attivitĂ di recupero.
La Banca dâItalia sembra essersi accorta del problema e ha emesso una serie di atti.
Un esempio può essere la emanazione della circolare n. 288 del 30.04.2015, poi aggiornata il 11.02.2021.
Alla pagina 40 della predetta circolare la Banca dâItalia precisa che âsi fa presente che nellâambito delle cartolarizzazioni aventi ad oggetto attivi derivanti da aperture di credito, anche regolate in conto corrente, lâSPV può delegare la gestione del portafoglio cartolarizzato e i poteri di cui allâart.4 comma 4-ter della legge n.130/1999, esclusivamente a banche e intermediari finanziari iscritti nellâalbo di cui allâart. 106 TUBâ
Infine:
- Il soggetto che agisce deve rispettare quanto innanzi esposto ed avere tutti i requisiti di cui si è argomentato;
- Per le operazioni pendenti il contenzioso giudiziario è lâinevitabile esito della violazione commessa a monte, da incauti operatori professionali.
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