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La responsabilità dei pubblici dipendenti

Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti

DIPENDENTI PUBBLICI

La materia della responsabilità dei pubblici dipendenti è estremamente vasta e presenta profili di natura disciplinare, amministrativa, civile e penale.

Il vigente CCNL del comparto funzioni locali, all’art. 71, stabilisce che “il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui”.

Fonte primaria di responsabilità disciplinare è il codice di comportamento, che ogni pubblica amministrazione deve adottare in forza della previsione dell’art. 54 D.Lvo n 165 del 2001 e che si distingue dal codice etico, la cui adozione è eventuale e la cui violazione non dà luogo a responsabilità.

La violazione dei doveri previsti dal codice è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile.

Al fine di garantire l’imparzialità e la correttezza dell’attività amministrativa sono previste misure cautelari, tra queste se ne citano solo alcune quali: l’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; l’autorizzazione dell’amministrazione per l’assunzione di incarichi extraistituzionali; il divieto per i dipendenti con poteri autoritativi di assumere, per tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, incarichi presso soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione di appartenenza; la sospensione dal servizio con il divieto di conferimento di incarichi  in caso di condanna anche non definitiva ed il licenziamento se segue una condanna definitiva e all’esito del procedimento disciplinare.

Invece sanzioni disciplinari sono il rimprovero verbale, il rimprovero scritto, la multa fino a 4 ore di retribuzione, la sospensione dal servizio con perdita della retribuzione di durata variabile fino a 6 mesi e il licenziamento con preavviso o senza preavviso.

Se nel corso del procedimento disciplinare è avviato anche un procedimento penale, il procedimento disciplinare continua.

L’irrogazione di specifiche sanzioni amministrative da parte del Garante della privacy è prevista dal D. L.vo 10 agosto 2018 n 101 in materia di protezione dei dati personali nei casi in cui i pubblici dipendenti violino gli obblighi ai quali sono soggetti.

Dal punto di vista civile, il pubblico dipendente è tenuto al risarcimento del danno arrecato all’amministrazione in caso di dolo o colpa grave così come, nelle stesse ipotesi, l’amministrazione ha il diritto di rivalersi nei confronti del dipendente per i danni arrecati a terzi e risarciti dall’amministrazione.

Tuttavia, per contrastare la cosiddetta “paura della firma”, nella materia contrattuale, è intervenuta la legge delega 21 giugno 2022 n 78 che ha stabilito che non costituisce “colpa grave” la violazione causata dal riferimento normativo o a pareri di autorità a cui è affidata tale competenza.

La responsabilità contabile è prevista dal R.D. 18 novembre 1923 n 2440 (c.d. legge di contabilità generale dello Stato); riguarda i dipendenti che hanno la disponibilità di danaro, beni o valori appartenenti all’Amministrazione e si configura per la “mala gestio” degli stessi.

In tal caso si parla di danno erariale e si presume la responsabilità del dipendente con inversione dell’onere della prova. Complessa ed articolata è la responsabilità penale. Il codice disciplina i delitti commessi contro la P.A. dai dipendenti pubblici e dai pubblici ufficiali.

Particolare attenzione merita il delitto di abuso in atti di ufficio per effetto della modifica introdotta dal decreto legge 16 luglio 2020 convertito nella legge 11 settembre 2020 n. 120 art. 23, che ne ha circoscritto l’ambito di applicazione, per cui non vengono più sanzionati comportamenti in trasgressione di misure regolamentari ma solo di atti o leggi, almeno che le regole di condotta violate non presentino dei margini di discrezionalità.

Il D. L.vo 10 ottobre 2022 n 150 (cosiddetta riforma Cartabia) esclude, ai fini della non punibilità, che l’offesa possa essere ritenuta particolarmente tenue quando si procede per delitti contro la P.A.  Particolari ipotesi di responsabilità penale sono previste anche per la violazione di norme in materia di protezione di dati personali con obbligo per il Garante di procedere alle relative segnalazioni al PM. Esiste poi, per i dirigenti, una specifica responsabilità per il conseguimento degli obiettivi e dei risultati espressamente prevista dall’art. 21 D. L.vo 30 marzo 2001 n 165 (TU sul pubblico impiego) in forza del quale “il mancato raggiungimento degli obiettivi in materia di ottimizzazione della produttività e di efficienza e trasparenza ovvero l’inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano l’impossibilità di rinnovo dell’incarico dirigenziale o la revoca dello stesso”.  Sempre con riferimento ai dirigenti, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.», all’art. 22 ha previsto il  controllo concomitante della  Corte  dei  conti  al fine di compulsare più velocemente gli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale ed accertare la esistenza  di illeciti nel campo della gestione  ovvero di immotivati indugi  nell’erogare i contributi è causa di  responsabilita’ dirigenziale ai sensi del richiamato art. 21.  Infine la legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo prevede che “la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilita’ disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”.

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