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La revisione nelle “nano imprese”

Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti
Giornalista pubblicista
Presidente del C.d.A. società di revisione «Imperium Audit S.p.A.»

Revisione Legale Nano Imprese

La revisione nelle “nano imprese”

Il 16 gennaio 2020 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito necessari chiarimenti per la revisione dei bilanci della nano-imprese. Con proprio approfondimento ha emanato le istruzioni per tutti coloro che sono chiamati a svolgere la funzione di revisore nelle piccole società. Allegato – Informativa n. 6-2020

Le nano-imprese

Le “nano imprese” sono identificabili come quelle società che hanno dimensioni minori, così come delineate nel paragrafo A64 del principio (ISA Italia) n.200. Nella prassi vi si ricomprendono le società che hanno l’obbligo di redazione del bilancio e quelle indicate nella nuova versione dell’art. 2477 c.c.

La definizione di “nano impresa” non deriva da una sua precisa descrizione in una specifica norma legislativa. Essa è una definizione elaborata dalla dottrina per identificare il destinatario delle nuove norme per i controlli societari e di revisione legale applicabile alle mini società.

Per effetto dell’adozione della nuova normativa, sono assoggettate all’obbligo della revisione le società che “per due esercizi consecutivi” superano almeno uno dei seguenti limiti:

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;

2) ricavi delle vendite delle prestazioni: 4 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Altra particolarità di rilevo per l’assoggettamento all’obbligo della revisione delle “nano imprese” è la struttura del bilancio che possono adoperare. Esse redigono il bilancio in forma abbreviata come regolamentato dall’art. 2435-bis del c.c.

L’imprenditore

Di solito queste società si identificano con l’imprenditore che assume la figura dell’amministratore unico e del socio di maggioranza qualificata. Svolge la gestione economico-finanziaria con l’unico ausilio di un professionista (commercialista) che si occupa degli adempimenti contabili e fiscali e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Si è di fronte all’imprenditore direttamente impegnato nell’impresa e che conosce tutti i dipendenti, i clienti, i fornitori e mantiene i rapporti con le banche.

In tali società non è presente una catena decisionale strutturata e spersonalizzata dall’imprenditore. Non vi sono figure professionali di livello apicale e preparate per la gestione di singole problematiche. L’imprenditore non ha regole predeterminate da rispettare se non quelle individuate dalla sua esperienza. Fondando la sua operatività ed il successo dell’impresa sulla conoscenza diretta dei clienti e dei fornitori, molte volte ne condivide le esigenze e gli alterni andamenti del mercato.

L’impresa così strutturata non è globalizzata né internazionalizzata ed affronta problemi di continuità aziendale nel momento del passaggio generazionale.

La riforma della Crisi d’Impresa

L’adozione della riforma della “Crisi d’impresa e dell’insolvenza” ha creato una platea di oltre 7.300 “nano imprese” tenute alla nomina dell’Organo di Controllo collegiale o del Revisore Legale dei Conti. In tale contesto, il Revisore è chiamato a ricoprire un ruolo particolarmente delicato. Dovrà svolgere le proprie funzioni e seguire le corrette procedure di revisione, conformità e validità con sensibilità ed equilibrio, non tralasciando il proprio giudizio personale.

Per effettuare le verifiche periodiche a cui è tenuto il Revisore adotterà le procedure codificate, conducendo indagini conoscitive presso persone interne ed esterne dell’azienda.

Effettuerà l’analisi comparativa sulle risultanze contabili periodiche e di fine esercizio. Non tralascerà di esaminare le registrazioni ed i relativi documenti in formato cartaceo, elettronico o in altro formato.

Gli Indicatori

Più nello specifico, dovrà verificare la presenza di Indicatori di allerta; il segno del Patrimonio netto; il segno del DSCR (Debt Service Coverage Ratio). Il DSCR altro non è che: il rapporto tra il Reddito operativo netto o flusso di cassa derivante dalla gestione caratteristica e le rate dei debiti finanziari compreso il leasing.

Constaterà se gli indicatori specifici di settore raggiungono le soglie previste. Questi indicatori sono costituiti da specifici elementi di carattere economico, finanziario o patrimoniale capaci di evidenziare la sostenibilità dei debiti da parte dell’impresa.

Nell’ottica del “guardare avanti” (“forward looking”) il legislatore ha definito lo strumento dell’analisi della probabilità futura di un default dell’azienda. In pratica si è allineato al già collaudato strumento di analisi in utilizzo presso il sistema bancario.

Gli indici individuati con l’applicazione di uno studio statistico scaturiscono dal raffronto tra:

1) oneri finanziari e fatturato (indice di sostenibilità degli oneri finanziari);

2) Patrimonio Netto e debiti totali (indice di adeguatezza patrimoniale);

3) cash flow e attivo (indice di ritorno dell’attivo);

4) attività a breve e passivo a breve (indice di liquidità),

5) indebitamento previdenziale e tributario e attivo patrimoniale (indice di indebitamento previdenziale e tributario).

Gli obiettivi

Gli obiettivi del Revisore che svolge con professionalità il proprio incarico sono:

– la ricerca consapevole e sicura che il bilancio non contenga errori significativi e sia redatto in modo da fornire la corretta informazione finanziaria richiesta dalle norme.

– la redazione della propria relazione sul bilancio e procedere con le eventuali e necessarie comunicazioni dell’esito, in conformità ai principi di revisione ed ai risultati ottenuti;

– individuazione delle aree di bilancio maggiormente “rischiose” che possano implicare rischi significativi in bilancio;

– operare ed elaborare un giudizio professionale nel rispetto dei principi internazionali di revisione, motivando e documentando le procedure di revisione adottate.

– operare con la consapevolezza che alcuni “principi internazionali di revisione” potrebbero non essere sempre applicabili alla revisione delle nano-imprese. Questo perché non di diretta pertinenza delle circostanze specifiche dell’incarico ricevuto.

Il revisore delle nano-imprese procederà, quindi, suddividendo la pianificazione della revisione in due momenti:

– definendo e specificando le procedure da adottare per svolgere l’incarico;

– elaborando il proprio piano di revisione.

Piano di revisione

A tal proposito potrà adottare e/o preferire una metodologia di revisione che tenga conto delle procedure di validità, piuttosto che delle procedure di conformità. Ciò al fine di dare risposte più appropriate ed efficienti sulla valutazione del rischio residuo.

Nello svolgimento del proprio incarico il revisore non è obbligato ad effettuare test sull’efficacia operativa del sistema di controllo interno. Nel caso delle piccole imprese, infatti, non potrebbe fare affidamento su tale sistema, anche se adottato.

Come già detto, la conoscenza dell’impresa da parte del revisore dovrà avvenire mediante un’indagine informativa su fonti interne o esterne all’azienda. Sui risultati della stessa dovrà elaborare un proprio giudizio professionale.

In ogni caso il Revisore testerà l’adeguatezza ed il corretto funzionamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società.

Benefici della revisione

La società revisionata, ancorché individuabile quale “nano impresa”, avrà gli indubbi benefici derivanti dalla certificata revisione del proprio bilancio.

Dalla revisione ne scaturirà, infatti, la comprovata veridicità dei costi iscritti in bilancio e ciò anche nei confronti del Fisco.

La revisione garantirà una facilitazione di accesso al credito attribuendo una migliore valutazione del merito creditizio dell’impresa.

I creditori e gli stakeholder saranno garantiti dalla certificata potenziale riduzione del rischio di frodi ed insolvenze.

Primo giudizio di revisione

In occasione del primo incarico in una società di modeste dimensioni secondo i parametri visti, il Revisore potrebbe avere difficoltà nella redazione del primo giudizio.

Non essendoci la relazione di revisione del precedente esercizio, una difficoltà riguarda i saldi di apertura per i quali sarà difficile acquisire elementi probatori appropriati.

Se a causa di questa limitazione si riscontrano errori significativi che si ripercuotono sui futuri bilanci, sarà emesso un giudizio con rilievi.

Senza dubbio, il giudizio con rilievi appare opportuno quando il Revisore non ha potuto presenziare alla redazione dell’inventario fisico del magazzino. Ciò perché la nomina è avvenuta successivamente alla redazione dell’inventario e se la società vanta esistenze iniziali di magazzino di rilevante entità.

Maria Consiglia Viglione
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