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La suddivisione dei creditori in classi e la priorità relativa nel concordato in continuità

Giornalista pubblicista.
Dottore Commercialista
Revisore Legale dei conti
Docente e formatore Crisi d’impresa

Concordato

L’istituto del concordato preventivo, come largamente innovato dal neo introdotto Codice della Crisi recato dal D.Lgs. 14/2019, recepisce, nella sua rivisitazione, importanti e decisive modifiche che, nel confermare ed accrescere il favor verso il percorso della continuità aziendale, innestano significative variazione rispetto al previgente sistema.

Di grande interesse è la disposizione dell’art. 85 del D.Lgs. 14/2019 che si occupa del tema della classazione, con un articolato volto ad armonizzare la Direttiva Insolvency con le esigenze di razionalità del sistema e che riprende, in primo luogo, il già codificato principio generale della facoltatività della suddivisione in classi e del trattamento differenziato tra creditori appartenenti a classi diverse. Detta norma, al primo comma, dispone, infatti che “1. Il piano può prevedere la suddivisione dei creditori in classi con trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse”; con la particolarità che, nel riproporre i contenuti dell’art. 160 comma 1 lettera c) e d) del R.D. 267/42, essa non contempla più il criterio della suddivisione “secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei”.

Il mancato rimando aveva indotto, in prima lettura, a ritenere esistente una volontà di introdurre un diverso criterio e, dunque, di utilizzare le classi come mera organizzazione delle risorse, salvo poi accorgersi che l’eliminazione corrisponde solo ad una diversa tecnica espositiva, stante la riscrittura della lettera  r) dell’art. 2 del D.Lgs. 14/2019 che definisce, con disposizione generale, la classe come “l’insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei”.

Sulla portata generale del sistema, che prescrive la facoltatività, si innestano due rilevanti deroghe: la prima, recata al secondo comma dell’art. 85 D.Lgs. 14/2019,  che consiste nell’obbligo di formazione delle classi in caso di pagamento non integrale dei creditori titolari di crediti tributari o previdenziali, dei creditori titolari di garanzie prestate da terzi, dei creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e dei creditori proponenti il concordato e delle parti ad essi correlate; e la seconda, per vero maggiormente innovativa, di cui si occupa il comma 3 del medesimo art. 85 D.Lgs. 14/2019, che introduce ora la rigida regola dell’obbligatorietà delle classi nel concordato preventivo in continuità aziendale. Sancendo al suo interno, in maniera articolata, anche la necessaria suddivisione in classi dei creditori privilegiati allorquando il loro pagamento sia previsto oltre i termini indicati dall’art. 109, comma 5 del D.Lgs. 14/2019.

La riforma porta con sé un’ulteriore elemento di novità rinvenibile nell’ultimo comma dell’art. 85 del D.Lgs. 14/2019. Qui, nonostante la disposizione appaia prima facie una mera riproposizione dell’art. 160 comma 2 del R.D. 267/42, secondo la quale “il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione”, vengono in evidenza, attraverso l’inciso della salvezza delle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell’articolo 84 D.Lgs. 14/2019, alcune disposizioni di interesse tra le quali si staglia quella del rafforzamento, nell’ambito del concordato in continuità aziendale, della regola di distribuzione della priorità relativa sulla parte di valore del patrimonio generata dalla prosecuzione dell’attività.

Più in dettaglio, il richiamato comma 6 dell’articolo 84 D.Lgs. 14/2019 formula due distinti principi che necessita osservare nella ripartizione dell’attivo concordatario e che dipendono strettamente dalla natura delle risorse, prevedendo, in particolare, che il valore di liquidazione dell’impresa sia distribuito nel rispetto delle cause legittime di prelazione e cioè secondo la regola della priorità assoluta (che impedisce la soddisfazione del creditore di rango inferiore se non vi è stata la piena soddisfazione del credito di grado superiore), mentre il valore ricavato dalla prosecuzione dell’impresa, id est il plusvalore da continuità, può essere distribuito osservando il criterio della priorità relativa (secondo il quale è sufficiente che i crediti di una classe siano pagati in ugual misura rispetto alle classi di pari grado e in misura maggiore rispetto alla classe di rango inferiore).

Di più, sempre per il rimando di cui sopra e per il voluto disallineamento dalla regola generale, assume valenza la disposizione del comma 5 dell’art. 84 D.Lgs. 14/2019, che accoglie la possibilità di pagamento non integrale dei creditori privilegiati ed il declassamento al chirografo della parte incapiente, nonché quello del comma 7 che impone di applicare ai lavoratori la regola della priorità assoluta sia sul valore di liquidazione che su quello di continuità, facendo salvi anche i diritti pensionistici garantiti dall’articolo 2116 del codice civile; norma quest’ultima che, a ben vedere, sembra quasi voler “bilanciare” l’eliminazione dell’obbligo di tutela rafforzata dei posti di lavoro sulla quale la prima versione del Codice aveva puntato, ora salvaguardati solo “nella misura possibile” (art. 84 comma 2 D.Lgs. 14/219).

Tommaso Nigro
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