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Proroga dei termini di trasmissione dei dati spese sanitarie al Sistema TS: invio semestrale anche per il 2023
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 2 del 03 Gennaio 2023, del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2022, arriva anche la proroga dei termini di trasmissione al Sistema TS dei dati delle spese sanitarie per l’anno 2023.
Tale decreto, infatti, con l’articolo 2 “Termini di invio dei dati delle spese sanitarie relativo all’anno 2023” riscrive il comma 1 dell’articolo 7 del decreto 19 ottobre 2020.
Slittano di un anno i cambiamenti previsti a partire dallo scorso gennaio.
Nuove scadenze invio dati sistema TS
Anche per il 2023, la scadenza avrà cadenza semestrale:
- entro il 30 settembre 2023: invio dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 1° semestre 2023;
- entro il 31 gennaio 2024: invio dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2° semestre 2023.
Dal 1° gennaio 2024, i dati dovranno essere inviati entro il mese successivo a quello della data del documento fiscale.
Qui lasciamo ai nostri lettori un attimo di incertezza, in quanto non sappiamo cosa succederà da qui a qualche mese, non sappiamo se ci saranno ulteriori modifiche del decreto 19 ottobre 2020, che dalla sua nascita ha subito, appunto, già diversi cambiamenti.
Per rifarci a quanto scritto qualche mese fa, con le modifiche apportate dal D.M. 29 gennaio 2021 al decreto 19 ottobre 2020, l’invio dei dati al Sistema TS avrebbe già dovuto avere cadenza mensile, a partire al 1° gennaio 2022.
Sistema Tessera Sanitaria
Il Sistema Tessera Sanitaria fornisce all’Agenzia delle Entrate tutte le informazioni circa le spese sanitarie sostenute dai cittadini; informazioni utili ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
I soggetti coinvolti sono:
ASL
Aziende ospedaliere
Istituto di ricovero e cura
Farmacie
Iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri
Iscritto agli Albi professionali dei veterinari, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica
Essi devono trasmettere i dati relativi alle ricevute di pagamento, scontrini fiscali ed eventuali rimborsi circa le spese sanitarie di ciascun assistito.
Prima della suddetta modifica, l’invio dei dati era semestrale; infatti le spese sostenute nel secondo semestre 2021 (luglio/dicembre) dovevano essere inviate entro il 31 gennaio 2022.
Successivamente il termine 31 gennaio era stato sostituito dall’8 febbraio 2022.
Lo prevedeva il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28.01.2022 n.28825.
Prima di approfondire le novità, potrebbe essere utile rifarci all’articolo pubblicato su questa stessa rivista in data 10 febbraio 2021 e di cui alleghiamo il link (https://www.2020revisione.it/sistema-tessera-sanitaria-novita-trasmissione-dati-2021/).
Spese oggetto di invio al Sistema TS
Per ciascuna spesa o rimborso, i dati da rendere disponibili presso il Sistema Tessera sanitaria sono.
- Codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso
- Codice fiscale o partita IVA, cognome e nome del soggetto erogatore
- Data del documento fiscale attestante la spesa
- Tipologia della spesa
- Importo della spesa o del rimborso
- data del rimborso
Come sopra anticipato, a partire dalle spese sanitarie sostenute dal 1.01.2022, i dati da comunicare saranno trasmessi semestralmente, almeno fino ai dati al 31 dicembre 2023.
Importante per la scadenza è, però, non la data del documento bensì la data di pagamento di cui al documento fiscale.
Ad esempio, in caso di una fattura emessa il 30/06/2023 e pagata il 10/07/2023, i dati dovranno essere trasmessi entro il 31/01/2024 (considerando, quindi, il pagamento avvenuto nel secondo semestre 2023).
Tipologia della spesa
Esaminiamo ora quali sono le spese oggetto di questo invio.
Esse sono:
- Ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
- Spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
- Dispositivi medici con marcatura CE;
- Servizi sanitari erogati dalle farmacie e parafarmacie: spese, ad esempio, relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna;
- Farmaci per uso veterinario,
- Prestazioni sanitarie;
- Spese agevolabili: protesi e assistenza integrativa, cure termali, prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica.
- Altre spese sanitarie
Sanzioni
In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione di tali dati, è applicata la sanzione di euro 100,00 per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000.
La sanzione non si applica se la trasmissione è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza o, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.
Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a 1/3, con un massimo di euro 20.000.
Opposizione all’utilizzo dei dati
Ogni assistito ha diritto ad esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate, i dati relativi alle proprie spese sanitarie sostenute nell’anno precedente e ad eventuali rimborsi effettuati, per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
L’opposizione può essere esercitata direttamente dall’assistito, purché abbia compiuto 16 anni di età; in caso contrario, l’opposizione viene effettuata, per suo conto, dal rappresentante o tutore.
L’opposizione è manifestata:
- non comunicando il proprio codice fiscale al soggetto che emette lo scontrino;
- chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale.
L’opposizione può essere effettuata, fino al 31/01/2023, in relazione ad ogni singola voce di spesa medica mediante apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate; e dal 9/02 al 8/03 dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, in caso di opposizione effettuata accedendo direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema tessera sanitaria.
In caso di opposizione effettuata tramite Agenzia delle Entrate, l’assistito, dal 1/10 dell’anno di riferimento al 31/01 dell’anno successivo, può esercitare l’opposizione a rendere disponibili i dati, comunicando direttamente all’Agenzia la tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale e gli altri dati anagrafici esposti nel modello e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza.
La comunicazione è effettuata:
- inviando una mail alla casella di posta elettronica dedicata;
- telefonando ad un centro di assistenza multicanale (numero verde)
- consegnando ad un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia il modello di richiesta di opposizione.
L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi ad una tipologia di spesa comporta la cancellazione degli stessi e l’esclusione anche dei relativi rimborsi.
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