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Le nuove regole antiriciclaggio nelle vendite coattive

Dottore Commercialista
Revisore Legale dei conti
Docente e formatore Crisi d’impresa

Nel variegato panorama delle riforme che interessa il settore civile grande rilievo assume il D.Lgs. 149/2022 che, con particolare riferimento al comparto delle esecuzioni immobiliari, ha introdotto, con decorrenza 1 marzo 2023 ed avuto riguardo alla data della notifica del pignoramento,  un comma aggiuntivo all’art. 585 c.p.c. prevedendo che “nel termine fissato per il versamento del prezzo, l’aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al giudice dell’esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall’articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”. Corrispondentemente, ha riadattato l’art. 586 c.p.c. disponendo che il decreto di trasferimento possa essere pronunciato alla duplice condizione dell’avvenuto pagamento del prezzo e del verificato “assolvimento dell’obbligo posto a carico dell’aggiudicatario dall’art. 585 comma quarto”.

Un adempimento che però, nonostante l’apprezzabile intento di evitare un’”area d’ombra” nella ricerca dei proventi illeciti, si rivela incompleto, concretandosi nel mero dovere dell’aggiudicatario di compilare la dichiarazione prevista dall’art. 22 del D.Lgs. contenente tutte le informazioni utili per consentire il corretto assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ciò in quanto, al di fuori della dichiarazione da acquisire e porre a corredo della bozza del decreto di trasferimento, nessun altro adempimento è imposto al professionista delegato, non essendo espressamente previsto un obbligo di segnalazione rispetto ad eventuali dichiarazioni anomale. E che non si tratti di una svista vi è conferma nella “Relazione illustrativa” al D.Lgs. 149/2022 dove si legge che “non si è ritenuto di porre a carico del professionista compiti di controllo o verifica delle informazioni così acquisite, sia perché in tal senso non disponeva la legge delega, sia perché il d.lgs n. 231 del 2007 prevede una serie variegata di modalità di controllo delle dichiarazioni ad opera del professionista e di strumenti di indagine (alcuni assai incisivi) a disposizione di quest’ultimo, per cui (si ripete: in mancanza di indicazioni della legge delega) la scelta dell’uno o dell’altro metodo di controllo sarebbe stato esercizio di discrezionalità istituzionalmente non conferita al legislatore delegato”. Tanto più che è comunque previsto sui fondi movimentati un controllo a monte (cauzione) ed a valle (residuo prezzo) a carico degli intermediari bancari.

Ciò stante, occorre porre l’attenzione su due aspetti derivati, ovvero le ricadute in caso di omesso adempimento  e l’adattabilità dei principi in materia concorsuale.

In riferimento al primo punto necessita verificare cosa accada se l’aggiudicatario ritardi o non intenda rendere la dichiarazione di legge, tenuto conto che la norma non prevede alcuna espressa sanzione.

La condizione, tra l’altro non nuova e, per certi versi, molto simile a quella in cui l’aggiudicatario si rifiuti di versare il fondo previsto per le spese di trasferimento,  è di difficile gestione.

Imperante il principio di applicabilità della sanzione della perdita della cauzione ex art. 587 c.p.c. co.1 al solo inadempimento del versamento del residuo prezzo, vien da credere che l’unico rimedio attuabile resti quello dell’interpello al G. E. ex art. 591 ter co.1 c.p.c. onde ottenere con decreto la revoca dell’aggiudicazione, la restituzione della cauzione ed un nuovo esperimento di vendita. Soluzione che, però, se sotto certi aspetti appare garantista, rischia di ingessare la procedura, potendo anche prestarsi a manovre dilatorie di facile attuazione, producendo, altresì, l’effetto di turbare gli incanti; sicché è possibile immaginare, pur con qualche difficoltà interpretativa, di forzare il sistema, utilizzando in chiave di analogia il meccanismo sanzionatorio recato dal comma 2 dell’art. 587 c.p.c. , così imponendo la perdita della cauzione ed il risarcimento del danno.

L’altro tema attiene la verifica di applicabilità della disposizione anche alle vendite concorsuali. In argomento, l’art. 1 comma 12 lettera p) della Legge Delega 206/2021 ha imposto di “prevedere che, nelle operazioni di vendita dei beni immobili compiute nelle procedure esecutive individuali e concorsuali, gli obblighi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a carico del cliente si applicano anche agli aggiudicatari e che il giudice emette il decreto di trasferimento soltanto dopo aver verificato l’avvenuto rispetto di tali obblighi”. Tuttavia la disposizione non ha potuto trovare attuazione positiva nel Codice della Crisi con la conseguenza che è possibile applicarla solo laddove la vendita venga condotta ai sensi dell’art. 216 comma 3, stante il richiamo alla clausola di compatibilità. Lasciando così apparentemente non regolamentata la vendita competitiva svolta dinanzi al Curatore, potendo però immaginare di recuperare l’adempimento con la dichiarazione da rendersi dinanzi al notaio rogante, tenuto conto, nelle ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 216, del diverso completamento della vendita da concludersi con atto notarile.

Tommaso Nigro
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