Con nota 5486 diramata il 16 luglio c.a., lâIspettorato Nazionale del lavoro (INL), dâintesa con INPS…
Le nuove regole antiriciclaggio nelle vendite coattive
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Nel variegato panorama delle riforme che interessa il settore civile grande rilievo assume il D.Lgs. 149/2022 che, con particolare riferimento al comparto delle esecuzioni immobiliari, ha introdotto, con decorrenza 1 marzo 2023 ed avuto riguardo alla data della notifica del pignoramento, Â un comma aggiuntivo allâart. 585 c.p.c. prevedendo che ânel termine fissato per il versamento del prezzo, l’aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilitĂ civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al giudice dell’esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall’articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231â. Corrispondentemente, ha riadattato lâart. 586 c.p.c. disponendo che il decreto di trasferimento possa essere pronunciato alla duplice condizione dellâavvenuto pagamento del prezzo e del verificato âassolvimento dellâobbligo posto a carico dellâaggiudicatario dallâart. 585 comma quartoâ.
Un adempimento che però, nonostante lâapprezzabile intento di evitare unââarea dâombraâ nella ricerca dei proventi illeciti, si rivela incompleto, concretandosi nel mero dovere dellâaggiudicatario di compilare la dichiarazione prevista dallâart. 22 del D.Lgs. contenente tutte le informazioni utili per consentire il corretto assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ciò in quanto, al di fuori della dichiarazione da acquisire e porre a corredo della bozza del decreto di trasferimento, nessun altro adempimento è imposto al professionista delegato, non essendo espressamente previsto un obbligo di segnalazione rispetto ad eventuali dichiarazioni anomale. E che non si tratti di una svista vi è conferma nella âRelazione illustrativaâ al D.Lgs. 149/2022 dove si legge che ânon si è ritenuto di porre a carico del professionista compiti di controllo o verifica delle informazioni cosĂŹ acquisite, sia perchĂŠ in tal senso non disponeva la legge delega, sia perchĂŠ il d.lgs n. 231 del 2007 prevede una serie variegata di modalitĂ di controllo delle dichiarazioni ad opera del professionista e di strumenti di indagine (alcuni assai incisivi) a disposizione di questâultimo, per cui (si ripete: in mancanza di indicazioni della legge delega) la scelta dellâuno o dellâaltro metodo di controllo sarebbe stato esercizio di discrezionalitĂ istituzionalmente non conferita al legislatore delegatoâ. Tanto piĂš che è comunque previsto sui fondi movimentati un controllo a monte (cauzione) ed a valle (residuo prezzo) a carico degli intermediari bancari.
Ciò stante, occorre porre lâattenzione su due aspetti derivati, ovvero le ricadute in caso di omesso adempimento e lâadattabilitĂ dei principi in materia concorsuale.
In riferimento al primo punto necessita verificare cosa accada se lâaggiudicatario ritardi o non intenda rendere la dichiarazione di legge, tenuto conto che la norma non prevede alcuna espressa sanzione.
La condizione, tra lâaltro non nuova e, per certi versi, molto simile a quella in cui lâaggiudicatario si rifiuti di versare il fondo previsto per le spese di trasferimento, è di difficile gestione.
Imperante il principio di applicabilitĂ della sanzione della perdita della cauzione ex art. 587 c.p.c. co.1 al solo inadempimento del versamento del residuo prezzo, vien da credere che lâunico rimedio attuabile resti quello dellâinterpello al G. E. ex art. 591 ter co.1 c.p.c. onde ottenere con decreto la revoca dellâaggiudicazione, la restituzione della cauzione ed un nuovo esperimento di vendita. Soluzione che, però, se sotto certi aspetti appare garantista, rischia di ingessare la procedura, potendo anche prestarsi a manovre dilatorie di facile attuazione, producendo, altresĂŹ, lâeffetto di turbare gli incanti; sicchĂŠ è possibile immaginare, pur con qualche difficoltĂ interpretativa, di forzare il sistema, utilizzando in chiave di analogia il meccanismo sanzionatorio recato dal comma 2 dellâart. 587 c.p.c. , cosĂŹ imponendo la perdita della cauzione ed il risarcimento del danno.
Lâaltro tema attiene la verifica di applicabilitĂ della disposizione anche alle vendite concorsuali. In argomento, lâart. 1 comma 12 lettera p) della Legge Delega 206/2021 ha imposto di âprevedere che, nelle operazioni di vendita dei beni immobili compiute nelle procedure esecutive individuali e concorsuali, gli obblighi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a carico del cliente si applicano anche agli aggiudicatari e che il giudice emette il decreto di trasferimento soltanto dopo aver verificato l’avvenuto rispetto di tali obblighiâ. Tuttavia la disposizione non ha potuto trovare attuazione positiva nel Codice della Crisi con la conseguenza che è possibile applicarla solo laddove la vendita venga condotta ai sensi dellâart. 216 comma 3, stante il richiamo alla clausola di compatibilitĂ . Lasciando cosĂŹ apparentemente non regolamentata la vendita competitiva svolta dinanzi al Curatore, potendo però immaginare di recuperare lâadempimento con la dichiarazione da rendersi dinanzi al notaio rogante, tenuto conto, nelle ipotesi di cui al comma 2 dellâart. 216, del diverso completamento della vendita da concludersi con atto notarile.
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