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L’economia digitale e la tassazione dei suoi servizi
L’economia digitale rappresenta una delle maggiori sfide che gli Stati sono chiamati ad affrontare in un’ottica di cintrasto a fenomeni distorsivi, di elusione ed evasione fiscale. già da alcuni anni, molti Paesi dell’Unione Europea hanno sollecitato l’intervento delle Istituzioni sovranazionali, rendendosi promotori di inizative locali, volte a contenere le esternalità negative della digital economy.
In Italia, a partire dal 1° gennaio 2020, è in vigore la nuova imposta sui Servizi Digitali (ISD), le cui modalità applicative sono state di recente disciplinate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Il concetto di “economia digitale” non è di immediata comprensione, nè racchiuso in un univoco chiarimento applicabile ad ogni contesto. Sicuramente, tale settore si contraddistingue per una continua innovazione tecnologica, visualizzazione, internet working e immediatezza negli scambi commerciali e dei servizi ad essi ricollegati.
Con tale innesto tecnologico, gli Stati hanno intrapreso nuove sfide, anche da un punto di vista fiscale, atteso il verifircarsi di fenomeni di alta mobilità di capitale, caratterizzato da transazioni transfrontaliere e internazionalizzazione delle strutture finanziarie.
Per tale motivo molti Paesi dell’Unione Europea, riconoscendo di essere stati influenzati dallo sviluppo dell’economia digitale, hanno sollecitato l’intervento delle istituzioni internazionali ed europee, rendendosi al contempo promotori di iniziative nazionali volte a contenere, almeno in via temporanea, le esternalità negative della digital economy.
L’Imposta sui Servizi Digitali (ISD)
In Italia, con la Legge di Bilancio 2018, la n. 205 del 27 dicembre 2017, viene inizialmente prevista la c.d. “Web Tax”, imposta (indiretta) che avrebbe dovuto servire la tassazione del digitale, ma che in relatà non trova alcuna applicazione e viene sostituita, dopo un solo anno, dell’Imposta sui Servizi Digitali (o ISD).
Struttura dell’Imposta
Dall’analisi del citato provvedimento, in un’ottica prospettica del panorama normativo è possibile tracciare la struttura impositiva dell’ISD, definendo in primis il soggetto passivo di imposta.
La dichiarazione annuale per l’ISD deve essere presentata, entro il 31 marzo di ciascun anno ed il relativo versamento dovrà avvenire entro il 16 febbario dell’anno solare successivo a quello in cui sono stati realizzati i ricavi imponibili mediante modello F24.
Riguardo agli obblighi contabili, il citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrare precisa che i soggetti passivi sono tenuti a rilevare mensilmente le operazioni imponibili , riportandoli in appositi prospetti analitici , utilizzati per il calcolo dell’imposta. Tali rilevazioni contabili devono essere, poi, integrate da una relazione denominata “Nota esplicativa delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l’imposta”, che si redige annualmente, prima che il termine di presentazione della dichiarazione decada. Tutte le informazioni devono essere custodite su supporto informatico, in modo da garantire l’inalterabilità del dato durante la conservazione, per la quale trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633.
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