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MISE: Al via la nuova imprenditorialità giovanile e femminile

Giornalista.
Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti
Tutor Ente Nazionale Microcredito
Direttore responsabile testata giornalistica "Quasimezzogiorno"

Autoimprenditorialità 2021

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27.01.2021 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico datato 4 dicembre 2020 riguardante la ridefinizione della disciplina delle misure in favore della nuova imprenditorialità giovanile e femminile di cui al titolo I, capo I, del Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

Le finalità di tale intervento, come previsto dall’art. 2, è: “il perseguimento di una maggiore efficacia dello strumento agevolativo dell’autoimprenditorialità previsto al capo I del decreto legislativo n. 185/2000, che mira a sostenere in tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l’accesso al credito e la concessione di un contributo a fondo perduto nei limiti previsti dalla precitata lettera d) dell’art. 1, comma 90, della legge n. 160/2019”.

Vediamo di seguito cosa prevede il nuovo Decreto:

  • Soggetti beneficiari

L’art. 5 stabilisce quali beneficiari delle agevolazioni le imprese:

a) costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’allegato I al regolamento GBER;

c) costituite in forma societaria;

d) in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da Donne.

  • Iniziative ammissibili e agevolazioni concedibili

L’art. 6 individua le iniziative ammissibili e realizzate su tutto il territorio nazionale nei settori di seguito elencati:

a) produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli, ivi inclusi quelli afferenti all’innovazione sociale, intesa come produzione di beni che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative;

b) fornitura di servizi alle imprese e/o alle persone, ivi compresi quelli afferenti all’innovazione sociale, come definita alla precedente lettera a);

c) commercio di beni e servizi;

d) turismo, ivi incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza.

 

  • Programmi e spese agevolabili

Per quanto riguarda i programmi e le spese ammissibili, il Decreto prevede una distinzione fra:

  • Imprese costituite da meno di 36 mesi (capo II artt. 14-15-16);
  • Imprese costituite da più di 36 mesi (capo III artt. 18-19-20).

 

– IMPRESE COSTITUTITE DA MENO DI 36 MESI

 Per i soggetti di cui al punto 1, i programmi agevolabili non devono superare l’importo complessivo di Euro 1.500.000,00 al netto di IVA, ed in base all’art.15 sono agevolabili le seguenti spese:

– Acquisto di beni materiali e immateriali e servizi nella misura necessaria alle finalità del progetto:

a) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell’unità produttiva oggetto di intervento, nel limite del trenta per cento dell’investimento ammissibile;

b) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari per l’erogazione di servizi con la formula della sharing economy, purché strettamente necessari all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente;

c) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa, ivi compresi quelli connessi alle tecnologie e alle applicazioni emergenti di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things;

d) acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d’uso;

e) consulenze specialistiche, nel limite del cinque per cento dell’investimento ammissibile;

f) oneri connessi alla stipula del contratto di finanziamento agevolato di cui all’art. 9 del presente decreto e, limitatamente alle imprese di cui all’art. 5, comma 4, oneri connessi alla costituzione della società.

– Spese a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 20% delle spese di investimento di cui lettera precedente:

a) materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci;

b) servizi, diversi da quelli compresi nelle spese di cui al comma 1, necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa;

c) godimento di beni di terzi.

  • Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni previste all’art. 16 assumono la forma di finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero della durata massima di 10 anni, e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivamente non superiore al 90% della spesa ammissibile, di cui al presente capo II.

Il finanziamento agevolato è restituito dall’impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno.

– IMPRESE COSTITUTITE DA PIU’ DI 36 MESI

Per i soggetti di cui al punto 2, i programmi agevolabili non devono superare l’importo complessivo di Euro 3.000.000,00 al netto di IVA, ed in base all’art.19 sono agevolabili le seguenti spese:

Spese per l’acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali:

a) limitatamente alle imprese operanti nel settore del turismo, l’acquisto dell’immobile sede dell’attività, nel limite massimo del quaranta per cento dell’investimento complessivo ammissibile;

b) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell’unità produttiva oggetto di intervento, nel limite del trenta per cento dell’investimento complessivo ammissibile;

c) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari per l’erogazione di servizi con la formula della sharing economy purché strettamente necessari all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente;

d) programmi informatici, brevetti, licenze e marchi e commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa.

 

  • Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni previste all’art. 20 assumono la forma di finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero della durata massima di 10 anni, e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivamente non superiore al 90% della spesa ammissibile, di cui al presente capo III o nei limiti del 15% delle sole immobilizzazioni materiali e immateriali di cui all’art. 19, comma 1, lettere c) e d).

Il finanziamento agevolato è restituito dall’impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno.

In questo caso si precisa che i finanziamenti di importo non superiore a euro 250.000,00 non sono assistiti da forme di garanzia reali, quelli invece di importo superiore a euro 250.000,00 devono essere assistititi da privilegio speciale sui beni oggetto dell’investimento ovvero da ipoteca di primo grado nel caso di acquisto di immobile destinato all’attività.

 

  • Procedura presentazione domande

Le agevolazioni sono concesse secondo la procedura a sportello ossia le domande vengono protocollate ed istruite in base all’ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento dei fondi disponibili come indicato all’art. 7. Quindi non ci sono scadenze o graduatorie.

I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni saranno definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato nel sito internet Invitalia: www.invitalia.it e in quello del MISE: www.mise.gov.it ferma restando la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Di seguito si allega il Decreto MISE del 04 dicembre 2020 pubblicato sulla GU

Decreto MISE 4 dicembre 2020 GU 27 gennaio 2021

Daniele Orilia
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