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Per gli avvocati il divieto di espressioni offensive è rilevante anche nella vita privata

Avvocato esperta in diritto penale, civile, del lavoro, dell'impresa e dell'immigrazione

Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 64 del 10 marzo 2025, ha ribadito che “la dignità e il decoro connaturati alla funzione forense impongono all’avvocato un rigoroso controllo del linguaggio anche al di fuori dell’esercizio giudiziale, compresa la vita privata e le comunicazioni inviate a colleghi o a istituzioni forensi”. Un principio che conferma l’ampiezza del divieto disciplinare di “espressioni sconvenienti od offensive” previsto dal Codice Deontologico.

Il caso

La vicenda che ha dato origine al provvedimento riguardava una missiva inviata da un avvocato al Consiglio dell’Ordine: nella comunicazione l’autore si qualificava come “collega” e rivolgeva espressioni ritenute offensive nei confronti dei Consiglieri. Il Consiglio di Disciplina aveva irrogato una sanzione ritenendo la condotta in contrasto con i doveri di probità, dignità e decoro imposti dal Codice deontologico. Avverso la decisione il professionista, invocando il dovere di collaborazione con le istituzioni forensi previsto dall’art. 71 CdF, aveva eccepito, tra l’altro, la non tipicità della condotta e la legittimità dell’esercizio critico verso l’Ordine; il CNF, chiamato in sede di gravame, ha rigettato il ricorso.

La pronuncia

Per il CNF, l’art. 52 del Codice Deontologico (divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti) non si limita agli atti processuali, ma, a tutela della tutela la dignità della professione, impone un comportamento consono “anche nella dimensione privata” e ogni qualvolta il professionista agisca “nell’ambito dell’esercizio della professione”. In particolare il CNF ha affermato che l’uso di espressioni offensive è rilevante “di per sé”, indipendentemente dalla verità o fondatezza dell’accusa che l’avvocato intende muovere. Il limite al diritto di critica rientra nella compatibilità con gli altri diritti costituzionalmente garantiti (in particolare la dignità e la reputazione altrui). Orbene, il divieto è sostanziale e non viene scriminato dalla veridicità dei fatti, ossia non basta la collaborazione o l’istanza critica, per giustificare toni offensivi; anche quando l’avvocato denuncia un comportamento criticabile di un collega o di un organo forense, la forma deve restare rispettosa; l’esemplificazione di critiche con toni denigratori integra illecito disciplinare.

Questa impostazione riconcilia la tutela del pluralismo e della libertà di manifestazione del pensiero con i limiti imposti dall’appartenenza a una professione ordinata; come più volte affermato dalle istituzioni forensi, la libertà di critica esiste, ma non può degenerare in espressioni che lesivamente colpiscono la dignità dell’istituzione e la reputazione personale.

Il divieto è previsto dal Codice Deontologico Forense e, benché rubricato tra i doveri nel processo, è stato interpretato dal CNF come norma a portata generale che tutela l’immagine collettiva della professione e l’affidamento dei terzi. La giurisprudenza disciplinare del CNF ha da tempo precisato che la ritorsione, la provocazione o la legittima rabbia non scriminano l’uso di espressioni offensive: la regola è di rigore e va applicata caso per caso.

Tale pronuncia (CNF, sentenza n. 64/2025) si inserisce in un percorso giurisprudenziale del CNF secondo cui la vita privata dell’avvocato può assumere rilevanza disciplinare ogni volta che i comportamenti esterni incidano sulla dignità e sull’immagine della professione. Anche con decisioni precedenti, il CNF, avevano già chiarito che espressioni offensive su social network, affissioni o lettere diffamatorie pubbliche potevano essere sanzionate anche se non rese in un contesto processuale. Dunque la nuova decisione conferma e rafforza tale orientamento.

È possibile osservare come la linea del CNF pone il problema del bilanciamento tra libertà di espressione e responsabilità deontologica: in astratto la limitazione è giustificata dalla funzione pubblicistica della professione forense, ma in pratica resta rischio di sovra-applicazione disciplinare quando il confine fra critica legittima e offesa non è netto. Per questo, la motivazione del singolo provvedimento disciplinare assume particolare rilievo, il CNF richiede che la valutazione sia sempre determinata nel contesto e sulle concrete modalità dell’espressione.

Orbene, l’appartenenza all’albo comporta limiti alla comunicazione pubblica e privata che investono direttamente la reputazione dell’avvocato e l’immagine collettiva dell’Avvocatura; si può (e si deve) criticare, ma senza ledere la dignità altrui con espressioni offensive. Per i professionisti diventa fondamentale moderare il linguaggio, documentare le critiche, evitare la caricatura personale.

 

 

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