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Polizze abbinate ai finanziamenti. Gli interventi della Vigilanza e gli impatti per banche e intermediari finanziari
Nella distribuzione delle polizze assicurative connesse a finanziamenti a rimborso rateale ci troviamo di fronte ad una relazione trilaterale in cui vengono soddisfatti interessi ed esigenze diverse dei soggetti coinvolti: la compagnia assicurativa, lâintermediario che eroga il finanziamento ed i prestatari.
Lâimpresa assicurativa, attraverso lâintermediario, colloca un prodotto sul mercato con il vantaggio di ridurre i costi di distribuzione e di accedere ad un vasto pubblico tramite la diffusa presenza delle banche e degli intermediari finanziari sul territorio.
Le polizze soddisfano lâinteresse del finanziatore che ottiene la garanzia che il cliente sarĂ in grado di restituire, le rate di quanto ricevuto in prestito, qualora si verifichi il rischio assicurato.
Il cliente viene protetto da eventi negativi che potrebbero limitare la sua capacità di rimborsare il prestito. La garanzia prestata dalla polizza è rappresentata dal fatto che è prevista la liquidazione di un indennizzo pari al debito residuo del finanziamento al momento del sinistro.
Una polizza abbinata ad un finanziamento deve essere correttamente ideata e distribuita; infatti, può ledere i diritti e le aspettative del cliente, chiamato a sostenerne il connesso onere economico con ridotta (se non inesistente) tutela dei propri rischi.
La medesima polizza, ove non correttamente ideata e distribuita, inoltre, espone lâimpresa di assicurazione, le banche e gli intermediari finanziari, a rischi sanzionatori, legali e reputazionali.
Il comparto delle polizze abbinate ai finanziamenti è stato oggetto di interesse costante da parte della Banca dâItalia e dellâIVASS (Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni) attraverso indicazioni e richiami formulati nei confronti delle imprese di assicurazione (in qualitĂ di produttori) e delle banche o intermediari finanziari (in qualitĂ di distributori).
In particolare la âLettera congiuntaâ del 17 marzo 2020, sotto il profilo oggettivo, prende in analisi le polizze offerte contestualmente ai finanziamenti, sia che tali polizze possano ritenersi correlate, ossia le polizze vita o danni a copertura del credito (c.d. CPI) o le polizze a protezione del bene concesso in garanzia (ad esempio incendio o scoppio), sia le polizze decorrelate, per tali intendendosi le polizze che non presentano un collegamento funzionale con il finanziamento ma che sono offerte in abbinamento allo stesso contratto di credito.
Le polizze abbinate ad un finanziamento possono essere presentate e proposte quali obbligatorie o facoltative.
In merito alla modalitĂ di presentazione o proposizione del prodotto assicurativo in abbinamento al finanziamento sono da ritenersi âobbligatorieâ non solo le polizze la cui sottoscrizione è presupposto necessario per ottenere il credito, ma anche le polizze la cui sottoscrizione è richiesta per ottenere determinate condizioni di accesso al credito offerte dalla banca o dallâintermediario finanziario.
Nella comunicazione Banca dâItalia â IVASS del 17 marzo 2020, si responsabilizzano le banche e gli intermediari finanziari, in qualitĂ di distributori/ finanziatori, a verificare la âcorrettaâ presentazione del prodotto assicurativo, quale obbligatorio o facoltativo.
Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad includere il costo della copertura assicurativa obbligatoria per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, nel calcolo del TAEG (tasso annuo effettivo globale), che quantifica il âcostoâ del finanziamento, espresso nei contratti di credito ai consumatori.
LâArbitro Bancario Finanziario (cd. ABF) da tempo sostiene che la verifica dellâobbligatorietĂ della copertura assicurativa non deve essere svolta alla luce del solo dato formale che nel contratto la stessa possa essere qualificata come facoltativa ma, piuttosto, sulla base della presenza di una serie di âindici rilevatoriâ (polizza collettiva stipulata dellâente finanziatore a copertura dei rischi morte/perdita dellâimpiego, contestualitĂ della polizza rispetto al prestito, durata della polizza coincidente con quella del finanziamento, polizza volta a garantire il rimborso del credito).
Il valore probatorio di questi indici è ancor piĂš rilevante, secondo lâorientamento consolidato dellâ ABF, nel caso in cui contraente della polizza e beneficiario sia lo stesso intermediario finanziario e/o se allo stesso sia attribuita unâelevata provvigione per il collocamento della garanzia assicurativa.
LâABF ammette, comunque, che la presunzione di obbligatorietĂ possa essere vinta quando il finanziatore fornisca elementi di prova contrari quali:
- aver proposto al cliente una comparazione dei costi da cui risulti che il finanziamento sarebbe stato offerto alle stesse condizioni anche se privo di copertura assicurativa;
- aver offerto condizioni simili, in assenza di garanzia, ad altri soggetti aventi il medesimo merito creditizio;
- aver riconosciuto al finanziato, per tutta la durata del prestito, il diritto di recedere dal contratto di assicurazione gratuitamente e senza variazioni negative del finanziamento.
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