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Rapporto fra la Procura Europea ed Eurojust.
La direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, è completamente attuata nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n.75 del 2020, in vigore dal luglio dello scorso anno.
La Direttiva stabilisce quali sono le condotte di rilevanza penale dannose per gli interessi finanziari dell’UE e costituisce, dunque, il punto di riferimento essenziale per l’azione della neonata Procura europea. La cooperazione giudiziaria in Europa ha ora, perciò due protagonisti: Eurojust ed EPPO (European Public prosecutor’s Office).
La Direttiva obbliga gli Stati membri ad adottare ove non già presente una legislazione penale che rispetti standard minimi di efficacia per la lotta ai crimini che minacciano le entrate e le uscite finanziarie dell’Unione, ricomprendendovi anche i delitti di corruzione (attiva e passiva) e riciclaggi, nonchè il reato di appropriazione indebita e le condotte di coloro che istigano, concorrono o risultano favoreggiatori nella commissione di tali reati.
Vi è una chiara distinzione di competenze tra EPPO ed Eurojust, sia dal punto di vista della competenza per materia sia dal punto di vista della competenza “territoriale”, volendo, però con questo temine impropio, rimarcare solo il fatto che i Pesi aderenti ad Eurojust (Irlanda, Ungheria, Polonia, Svezia e Danimarca hanno aderito ad EPPO, la Danimarca, per la verità, non ha aderito neanche alla iniziativa Eurojust anche se, nell’ottobre 2019 ha formato un accordo con Eurojust ed ha un suo rappresentanto ad Eurojust), sono più numerosi di quelli aderenti alla Procura Europea.
Eurojust, infatti è competente per le forme gravi di criminalità ovvero per i delitti di terrorismo; criminalità organizzata; traffico di stupefacenti; riciclaggio; organizzazione del traffico di migranti; criminalità del nel settore delle materie nucleari e radioattive; razzismo e xenofobia; rapina e furto aggravato; traffico illecito di beni culturali e opere d’arte; truffe e frodi; reati contro gli interessi finanziari dell’Unione; estorsioni; contraffazione e pirateria audiovisiva; falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento; e tutti i fenomeni indicati nell’allegato I del Regolamento 2018/1727. Si tratta, di una competenza che è molto più ampia di quella della Procura Europea.
Tuttavia, dalla data in cui EPPO ha assunto i suoi compiti di indagine e azione penale a norma dell’articolo 120, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2017/1939, Eurojust, come previsto dall’articolo 3 del prorpio Regolamento Istitutivo, non esercita le proprie competenze per quanto riguarda le formedi criminalità per le quali procede la Procura Europea, tranne nei casi in cui sono coinvolti anche stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata sulla istituzione di EPPO e su richiesta di quelli stessi stati membri o su richiesta di EPPO.
L’intervento della Procura Europea, dunque esclude quello di Eurojust salvo che non sia la setssa Procura europea, a voler coinvolgere detta Istituzione.
Il ruolo di Eurojust si rivitalizza e la sua competenza torna a ricomprendere i reati che ledono gli interessi finanziari dell’UE , anche nelle indagini che vedono coinvolti gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata sulla istituzione di EPPO nel caso in cui la Procura Europea non sia competente, ovvero se la stessa Procura europea decida “di non esercitare la sua competenza”.
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