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Revisori legali dei conti: al via la sanatoria dei crediti formativi 2017/2019

Con l’entrata in vigore del Decreto n. 135/2021 avvenuto martedì 19 ottobre, scatta la possibilità per i Revisori legali non in regola con l’aggiornamento professionale di sanare la propria posizione entro 90 giorni dall’entrata in vigore del suddetto provvedimento, quindi entro il 17 gennaio 2022.
La regolarizzazione riguarda il triennio 2017/2019 e viene assolta seguendo i corsi gratuiti sul portale FAD (area riservata, formazione a distanza) del Ministero dell’Economia.
Ricordiamo brevemente le regole generali sulla Formazione Continua:
Soggetti interessati
I soggetti interessati all’obbligo di formazione sono tutti i Revisori iscritti al Registro dei Revisori legali tenuto dal Ministero dell’Economia, sia facenti parte della sezione A che quella B;
In cosa consiste
La formazione continua consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali.
Tale obbligo garantisce e accresce la preparazione e l’aggiornamento professionale del Revisore assicurando elevati parametri di qualità nello svolgimento dell’incarico.
Obbligo formativo
L’obbligo formativo ha durata triennale ed ogni anno il revisore deve acquisire 20 crediti formativi, in ragione di 60 crediti nel triennio.
Per i revisori legali iscritti al registro nel corso dell’anno, l’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione nella Gazzetta Ufficiale.
Si precisa che con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 17461 del 27/01/2020, sono stati esclusi dall’obbligo di formazione i corsi in materia di revisione degli enti locali.
Materie e argomenti
Le materie e gli argomenti oggetto dei corsi devono essere corrispondenti al programma annuale del Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero:
- la gestione del rischio e il controllo interno;
- i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale;
- la disciplina della revisione legale;
- la deontologia professionale;
- l’indipendenza e la tecnica professionale della revisione.
Sanzioni
Le sanzioni: L’art. 24 del decreto legislativo n. 39/2010 include il mancato assolvimento dell’obbligo di formazione continua o aggiornamento professionale tra le fattispecie sanzionabili. Esse vanno da 50 a 2.500 euro, riducibili alla metà se il pagamento avviene nei 30 giorni. Se la violazione dell’obbligo formativo è particolarmente grave, è prevista anche la revoca degli incarichi in corso e il divieto di nuovi incarichi, fino alla cancellazione del Revisore dal Registro;
Canali di formazione
I revisori possono assolvere l’obbligo della formazione mediante tre diverse categorie di soggetti:
1) gli enti accreditati dal Ministero dell’economia e delle finanze;
2) lo stesso Ministero dell’Economia e delle finanze;
3) gli Ordini professionali, se il revisore è un professionista iscritto a un albo,
4) la Società di revisione della quale il revisore sia collaboratore o responsabile della revisione, in ragione della possibilità di riconoscere la formazione organizzata da tali soggetti stessi.
Si precisa che in generale non sono previsti esoneri dall’obbligo di formazione. L’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 non prevede esoneri nei casi di infermità, maternità, età, o per aver impartito docenze nelle materie oggetto della formazione.
Sono esentati dall’obbligo formativo i soltanto revisori legali sospesi dal registro ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lett. e) e dell’art. 24-bis del decreto legislativo n. 39/2010, relativamente al periodo della sospensione.
Per maggiori informazioni è possibile visitare il portale del Ministero Economia e Finanze
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