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Riqualificazione energetica. Ma conviene a tutti? E le zanzariere?

Con la riqualificazione energetica la convenienza della detrazione dallâIRPEF o dallâIRES è per tutti. La detrazione dalle imposte spetta quando si eseguono interventi su unitĂ immobiliari e su edifici, o parte di essi, di qualunque categoria catastale e anche se rurali, compresi quelli strumentali per lâattivitĂ dâimpresa o professionale.
SĂŹ, conviene a tutti i contribuenti, residenti e non residenti, che possiedono lâimmobile oggetto dellâintervento, a qualsiasi titolo e, quindi, anche gli inquilini e coloro che hanno lâimmobile in comodato. Le opere finalizzate alla riqualificazione energetica, sono un investimento nel tempo. Garantiscono una riduzione dei consumi e un migliore stile di vita.
Condizione, per fruire della detrazione dalle imposte, è la realizzazione dâinterventi che aumentano il livello di efficienza energetica. Spetta per:
– la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
– il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi);
– l’installazione di pannelli solari;
– la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Rientrano nei lavori, e godono quindi della detrazione anche:
– lâacquisto e la posa in opera di finestre, comprensive di infissi e schermature solari;
– lâacquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
– lâacquisto, lâinstallazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unitĂ abitative;
– lâacquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
– lâacquisto di generatori dâaria calda a condensazione; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A.
La detrazione dalle imposte è del 50% per le caldaie a condensazione e, se dotate di sistemi di termoregolazione evoluti, la detrazione arriva al 65%.
Stessa percentuale del 65% si ha per lâacquisto e posa in opera di micro-cogeneratori, che producono contemporaneamente calore ed energia elettrica, solitamente utilizzati per spazi piĂš grandi (aziende, ville ecc.).
Per i condomini, che riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica, la detrazione può arrivare al 75%, da calcolare su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro, moltiplicato per il numero di unitĂ immobiliari che compongono lâedificio.
Il beneficio fiscale lo si utilizza in dieci rate annuali da detrarre dallâimposta lorda (IRPEF o IRES). SarĂ sempre necessaria lâasseverazione di un tecnico abilitato. Ă possibile anche la cessione del credito e lo sconto in fattura.
Nella pagina del sito ENEA è possibile leggere la tabella che sintetizza gli interventi incentivabili con gli Ecobonus e le rispettive aliquote di detrazione.
Una puntualizzazione.
Rientrano nel beneficio fiscale anche le schermature solari e le zanzariere.
In sintesi, le schermature devono essere:
– applicate in modo solidale con lâinvolucro edilizio e non liberamente montabili/smontabili dallâutente e a protezione di una superficie vetrata;
Per le âschermature solariâ (ad esempio tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci) sono ammessi gli orientamenti da EST a OVEST passando per SUD e sono pertanto esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST.
Per le âchiusure oscurantiâ (ad esempio persiane, avvolgibili, tapparelle) sono ammessi tutti gli orientamenti.
Per i sistemi di schermatura le spese ammissibili, per le quali spetta la detrazione fiscale, comprendono:
 – fornitura e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure oscuranti tecniche;
 – eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;
– fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;
– prestazioni professionali (documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori ecc.);
– opere provvisionali e accessorie.
Rientrano anche le zanzariere e grate di sicurezza.
La circolare n.15/E del 2018, a pag. 11, nel mentre chiarisce il trattamento dellâIVA agevolata al 10%, conferma che la detrazione spetta anche per le zanzariere. Si legge, infatti: âLe medesime considerazioni sopra esposte con riferimento alle tapparelle valgono anche ai fini del trattamento fiscale degli interventi di manutenzione aventi ad oggetto lâinstallazione di zanzariere e di inferriate o grate di sicurezzaâ.
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