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Rideterminazione del valore di partecipazioni: le nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

Dottore Commercialista, Revisore Legale e Mediatore Professionista.
Giornalista pubblicista.
Oltre all’attività “ordinaria” contabile e fiscale e di controllo di gestione, è specializzato in Consulenza su Operazioni di riorganizzazione e risanamento societario e di Tutela e protezione dei patrimoni personali. Inoltre è specializzato nella Difesa del contribuente durante tutte le fasi del contenzioso tributario.
E-mail: luca.santi@studiosanti.it

Rideterminazione Valore Partecipazioni

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.1/E/2021 torna ad analizzare il delicato argomento relativo alla possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto per i contribuenti che detenevano, alla data del 1° gennaio 2002, titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, nonché terreni edificabili e con destinazione agricola. Tale possibilità, era stata introdotta inizialmente dagli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002). Negli anni successivi, più volte il legislatore ha re-introdotto tale agevolazione, modificando la data cui fare riferimento per il possesso dei beni, la misura dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta ed i termini per l’effettuazione dei richiamati adempimenti.

Infatti nel periodo d’imposta 2020, è stata prevista la possibilità di rideterminare il valore di acquisto dei suddetti beni detenuti alla data del:

  • 1° gennaio 2020, effettuando i relativi adempimenti entro il 30 giugno 2020;
  • 1° luglio 2020, effettuando i relativi adempimenti entro il 15 novembre 20201.

Nel periodo d’imposta 2021, invece, è prevista la possibilità di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle suddette partecipazioni e terreni detenuti alla data del 1° gennaio 2021, effettuando i relativi adempimenti entro il 30 giugno 2021.

La circolare specifica che queste nuove indicazioni, con l’obiettivo di fornire un quadro sistematico della materia, si rendono necessarie per dipanare i dubbi interpretativi relativi alle più recenti richieste di interpello ricevuti, ma anche per recepire l’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con le sentenze nn. 2321 e 2322 del 31 gennaio 2020.

Secondo queste sentenze l’indicazione nell’atto di cessione, di un corrispettivo inferiore al valore rideterminato con la perizia giurata, non determina la decadenza dal beneficio di cui all’articolo 7 della legge n. 448 del 2001 che stabilisce che il valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale. Con questa nuova interpretazione vengono meno le indicazioni fornite dall’Agenzia nelle circolari del 1° febbraio 2002, n. 15/E e 15 febbraio 2013, n. 1/E  e nella risoluzione 27 maggio 2015, n. 53/E.

Presupposto soggettivo

Le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti (privi di stabile organizzazione in Italia) possono fare riferimento al valore fiscalmente riconosciuto del costo di acquisto di detti beni posseduti al di fuori del regime d’impresa, così come rideterminato secondo le modalità contenute nelle predette disposizioni, ai fini del calcolo dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis), del TUIR.

Com’è noto, per poter utilizzare il valore rivalutato, in luogo del costo storico, il contribuente è tenuto al versamento di un’imposta sostitutiva parametrata al valore risultante da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati.

Periodo di riferimento

La Legge di Bilancio 2021 ([1]) consente di rideterminare il costo o valore di acquisto dei predetti beni, detenuti alla data del 1° gennaio 2021, sulla base di una nuova perizia il cui termine per la redazione è stato da ultimo fissato al 30 giugno 2021.

Tale valore non può essere incrementato degli oneri inerenti e, quindi, neanche dell’eventuale imposta di successione e donazione, ad eccezione dell’ipotesi prevista dalla norma con riferimento alla spesa sostenuta per la redazione della perizia.

Imposta sostitutiva

La procedura di rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni è condizionata al versamento di un’imposta sostitutiva nella misura dell’11 per cento del valore risultante dalla perizia sia per le partecipazioni (qualificate o non qualificate) sia per i terreni.

Inoltre, va ricordato che la rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.

Il versamento dell’imposta sostitutiva, il cui termine è stato fissato al 30 giugno 2021, può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data (in luogo del versamento in un’unica soluzione). Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da calcolare a decorrere dal 1° luglio 2021 e da versare contestualmente a ciascuna rata (30 giugno 2022 e 30 giugno 2023).

Nel caso in cui sia stata effettuata una nuova perizia dei beni detenuti alla data del 1° gennaio 2021, è possibile scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni.

In alternativa allo scomputo dell’imposta già versata, il contribuente può presentare istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva pagata in passato4. Il termine di decadenza per la richiesta del suddetto rimborso decorre dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento e cioè dalla data di pagamento dell’intera imposta sostitutiva dovuta per effetto dell’ultima rideterminazione effettuata ovvero dalla data di versamento della prima rata.

Come anticipato la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 01/E/2021 dà il proprio parere sui seguenti argomenti, derivanti da interpelli:

  • Titoli quotati in sistemi multilaterali di negoziazione;
  • Partecipazione detenute da coniugi in regime di comunione dei beni;
  • Rideterminazione parziale del valore della partecipazione.

In estrema sintesi, sul primo argomento l’Agenzia sostiene che “tale sistema multilaterale di negoziazione debba necessariamente essere ricondotto ad un mercato regolamentato e, conseguentemente, non sia possibile procedere alla rideterminazione del valore delle azioni in esso negoziate”.

Sulle partecipazioni detenute da coniugi in regime di comunione dei beni, l’Agenzia specifica che: “Tenuto conto che ai fini civilistici ciascun coniuge può disporre della propria quota, resta ferma la possibilità per ciascuno di essi di rideterminare esclusivamente il valore della partecipazione a lui riferibile”.

Infine, sulla possibilità di rideterminare parzialmente il valore della partecipazione detenuta nell’ambito del regime dichiarativo ([2]) “deve necessariamente provvedere a rivalutare in ordine cronologico sempre per prime le ultime partecipazioni ricevute/acquisite in applicazione del richiamato criterio LIFO e cioè, nel caso oggetto dell’istanza quelle già precedentemente rivalutate, senza poter procedere ad una rideterminazione parziale di quelle il cui valore non era stato rideterminato.

Resta ferma la possibilità per il contribuente di procedere ad una nuova rideterminazione dell’intero valore della partecipazione posseduta e di scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta quella già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni ovvero di chiederla a rimborso”.

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[1] articolo 1, commi 1122 e 1123, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

[2] Ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461

Luca Santi
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