Prepararsi all'Esame di Stato forense richiede studio, conoscenze giuridiche e, soprattutto, un metodo efficace nella redazione…
La proroga dell’incarico dell’Esperto nella composizione negoziata dopo il novellato art. 17, comma 7, CCII

L’intervento del D.Lgs. 136/2024 sull’art. 17, comma 7, CCII ha, di fatto, ridisegnato i confini dell’istituto della proroga dell’incarico dell’Esperto nella composizione negoziata, incidendo sul punto più controverso della pregressa formulazione, ovvero quello della legittimazione attiva alla richiesta. La previgente formulazione, come noto, subordinava la proroga alla circostanza che “tutte le parti lo richiedono e l’esperto vi acconsente”, imponendo, così, una manifestazione di consenso unanime di non agevole conseguimento, accanto all’ipotesi residuale della prosecuzione “resa necessaria dal ricorso dell’imprenditore al tribunale ai sensi degli articoli 19 e 22”. Tale impianto, come già evidenziato in un precedente contributo (si veda Due ipotesi di proroga dell’incarico dell’Esperto nella composizione negoziata, 13 gennaio 2024), generava in capo all’Esperto una complessa attività interpretativa del concetto di “totalità delle parti”, vedendolo costretto a districarsi tra le tesi della “totalità nominale” e della “totalità funzionale” (limitata ai soli soggetti ancora in trattativa).
Il novellato art. 17, comma 7, CCII dispone ora, in una formulazione forse troppo ampia, che la prosecuzione possa essere richiesta dall’imprenditore o dalle parti con cui sono in corso le trattative. La sostituzione della congiunzione copulativa “e tutte” con la disgiuntiva “o”, incide sul piano qualitativo del potere di agire: viene riconosciuta all’imprenditore una legittimazione autonoma e individuale, di per sé sufficiente a innescare la valutazione dell’Esperto. Non può sottacersi, tuttavia, che la concorrente legittimazione delle parti in trattativa conservi un valore non meramente formale: il consenso di uno o più creditori, ancorché non strettamente necessario, rafforza la prognosi prospettica dell’Esperto, fornendogli un elemento di confidenza circa la concreta praticabilità del risanamento. In presenza di consenso plurale, quest’ultimo disporrà, dunque, di un più solido fondamento conoscitivo, mentre, in sua assenza, dovrà operare una più penetrante “prova di resistenza” sulla tenuta dell’exit prospettato dal debitore.
Ciò posto, esiste anche una diversa prospettazione legata all’ipotesi in cui pendano, al momento di scadenza dei 180 giorni, misure protettive ex artt. 18 e 19 CCII. Qui, a ben vedere, possono verificarsi due fattispecie. La prima, quando le misure protettive siano pendenti e l’imprenditore non abbia prodotto alcuna istanza. In questo caso, considerato il dato testuale, ove la prosecuzione dell’incarico è “resa necessaria dal ricorso dell’imprenditore al tribunale ai sensi degli articoli 19 e 22”, deve ritenersi che l’incarico prosegua automaticamente sino alla naturale scadenza delle misure protettive, entro il limite massimo dei duecentoquaranta giorni. Tuttavia, pur in assenza di un consenso da esprimere, è quantomai opportuno che l’Esperto provveda ad un adempimento formale di deposito di un documento in piattaforma, dando atto del meccanismo di prosecuzione automatica e del relativo termine. Ciò tanto più alla luce della prassi, invero impropria, di talune Camere di Commercio che, in prossimità della scadenza dei centottanta giorni, segnalano una (insussistente) necessità di istanza di proroga direttamente riconducibile all’Esperto, ingenerando confusione sull’effettiva legittimazione e sull’automaticità dell’effetto. Così facendo la comunicazione in piattaforma assolve, dunque, anche ad una funzione chiarificatrice. Inoltre, è ben possibile che le misure protettive siano pendenti, ma che il debitore abbia instato per la prosecuzione, magari per un periodo di ulteriori 180 giorni. In questo caso, essendo la proroga già in essere, l’Esperto non ha, a rigore, alcun potere di esprimere un diniego (a meno che quest’ultimo non abbia, nel mentre, rinvenuto nuove questioni, non presenti all’atto del rinnovo delle misure, che impongano un arresto del percorso), atteso che la pendenza delle misure protettive confermate imporrebbe comunque la prosecuzione dell’incarico. La discrezionalità si esercita, pertanto, non già sull’an della proroga, ma sul quantum della stessa, potendo essa essere “ricondotta” – ove non sussistano prospettive idonee a giustificare il pieno termine semestrale – alla naturale scadenza delle misure protettive L’Esperto è, dunque, in ogni caso obbligato a pronunciarsi, non potendo restare inerte di fronte all’istanza. In chiave operativa, in entrambi i casi, pare opportuno che l’istanza ed il “consenso” dell’Esperto, una volta depositati in Piattaforma telematica, vengano veicolati all’imprenditore (che ben potrà essere onerato dell’obbligo di annotazione della proroga al Registro delle Imprese), ed alla Commissione, per poi essere inoltrati a tutti i creditori.
Così qualificato il novellato assetto, non può sottacersi che la riformata legittimazione disgiuntiva, lungi dallo sminuire il ruolo dell’Esperto, ne accentua la funzione conformativa: a fronte di un’iniziativa più snella dell’imprenditore, l’organo della composizione è chiamato ad una valutazione prognostica più rigorosa, capace di modulare il quantum della proroga in coerenza con la pendenza delle misure protettive, in linea con quella centralità “solitaria” dell’Esperto che è stata da più parti lucidamente evidenziata.
Latest posts by Tommaso Nigro (see all)
- I “finanziamenti in qualsiasi forma” ex art. 22 CCII dopo il correttivo-ter - 13 Settembre 2026
- Il test pratico nella composizione negoziata tra obbligatorietà e facoltatività - 13 Settembre 2026
- La proroga dell’incarico dell’Esperto nella composizione negoziata dopo il novellato art. 17, comma 7, CCII - 13 Settembre 2026
